05.3013 · Mozione · 2005-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Gli articoli 261bis CP e 171c CPM vanno abrogati.
Begründung
Dopo un'accesa campagna per la votazione, nel settembre 1994 il Popolo ha accettato il controverso articolo 261bis CP. L'adozione di questa disposizione era legata all'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e alla creazione della commissione federale contro il razzismo. Dieci anni dopo questo voto popolare occorre constatare che l'articolo in questione non si è rivelato efficace. La sua formulazione inadeguata ha sollevato più domande che risposte, creando maggiore incertezza giuridica per i tribunali svizzeri.
Anche dieci anni dopo l'adozione di tale articolo, le discriminazioni razziali in Svizzera costituiscono fortunatamente l'eccezione. La creazione dell'articolo 261bis CP e l'istituzione della commissione contro il razzismo si sono rivelate inutili e difficilmente conciliabili con diversi principi fondamentali e tradizioni dell'ordine giuridico elvetico. Il diritto penale svizzero ha sempre punito i reati che possono essere commessi per motivi a sfondo razzista. L'articolo 261bis CP comporta implicazioni negli ambiti della libertà d'espressione e della libertà contrattuale, ciò che riteniamo urtante e oltretutto inutile nell'ottica della lotta alla discriminazione razziale.
Ciò che disturba è che l'articolo 261bis rappresenta un'ingerenza diretta nella sfera privata dei cittadini. Lo scopo di questa base legale non può essere quello di giustificare un regime poliziesco o uno Stato dedito alla sorveglianza dei suoi cittadini. Prima della campagna di voto, il Consiglio federale aveva del resto assicurato che la libertà di espressione sarebbe stata garantita e che semplici opinioni o esternazioni private non sarebbero diventate punibili. Risulta quindi ancora più grave la decisione emessa il 27 maggio 2004 dal Tribunale federale, che estende notevolmente il campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP e considera ogni commento offensivo come fatto in pubblico, e quindi punibile, nella misura in cui non sia stato pronunciato in un ambito strettamente privato. La situazione è dunque chiara: diventano punibili anche le barzellette a sfondo razzista raccontate allo "Stammtisch" di un ristorante (vedi NZZ del 16 agosto 2004). Tuttavia, nell'estate del 1994 si affermava ancora chiaramente che ciò che veniva proferito allo "Stammtisch" rientrava nell'ambito privato. Visti i toni di diverse campagne che hanno preceduto le votazioni nei mesi passati, si può tranquillamente affermare che l'articolo in questione è stato violato ogni volta che qualcuno ha tentato di discreditare tesi politiche avverse. In una democrazia diretta tali situazioni vanno evitate: riteniamo pertanto che gli articoli 261bis CP e 171c CPM vadano abrogati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta di abrogare l'articolo 261bis CP e dell'analogo articolo 171c CPM sulla discriminazione razziale è stata avanzata più volte, come nella recente mozione Hess dell'8 ottobre 2004 (04.3607), intervento non ancora trattato dal Consiglio nazionale. Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, e ha fatto lo stesso il 23 febbraio 2005 in relazione alla mozione Germann del 17 dicembre 2004 (04.3812), che con una motivazione praticamente identica chiedeva non l'abrogazione, bensì la semplice modifica dell'articolo menzionato. Il Consiglio degli Stati si è allineato con il Consiglio federale e il 17 marzo 2005 ha respinto la mozione Germann con una chiara maggioranza (cfr. Boll. Uff. 2005 CS 386).
Il Consiglio federale ha già espresso in modo approfondito il suo parere in relazione alle mozioni Hess e Germann. Tali pareri valgono anche per la presente mozione. Il Consiglio federale si limita pertanto a ribadire che considera molto importante la lotta contro la discriminazione razziale, e che intende garantire che il diritto penale preveda sanzioni in caso di abusi. La Svizzera si è impegnata, mediante la conclusione di accordi internazionali, ad adottare norme di diritto penale contro la discriminazione razziale, di modo che per il Consiglio federale uno stralcio degli articoli 261bis CP e 171c CPM non entra in linea di conto. Le diverse nozioni giuridiche indeterminate contenute in queste due disposizioni rendono certamente necessario un processo interpretativo. L'esperienza acquisita con gli articoli 261bis CP e 171c CPM, in vigore dal 1995, ha nel frattempo dimostrato che tali disposizioni sono necessarie e lasciano spazio a un'opportuna interpretazione, di modo che sia possibile rispettare la libertà d'espressione e altri diritti fondamentali come la libertà contrattuale. La decisione del Tribunale federale (DTF 130 IV 111) che precisa la nozione di carattere pubblico non muta la situazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.