05.3054 · Interpellanza · 2005-03-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 4 maggio 2005, in occasione di un incontro organizzato per rispondere alla mozione Hess del 29 settembre 2004 (04.3473) e ad altri interventi, tra cui anche alla presente interpellanza, il Consiglio federale ha deciso di creare - conformemente al principio "Cassis de Dijon" in vigore nella Comunità europea - le condizioni giuridiche adeguate per permettere la libera circolazione, anche in Svizzera, di tutti i tipi di prodotti messi legalmente in commercio nella CE per i quali le prescrizioni tecniche divergono tra la Svizzera e la CE (revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio; LOTC; RS 946.51). Questo ulteriore strumento, che si aggiunge alla strategia perseguita finora dal Consiglio federale per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio, dovrebbe contribuire a ravvivare la concorrenza nazionale, nonché a ridurre i costi per le imprese e i prezzi al consumo, rafforzando in particolare gli effetti delle nuove disposizioni della legge sui cartelli. Contemporaneamente occorre approfittare della durata della procedura legislativa per preparare la negoziazione di accordi di cooperazione con la CE nei settori della valutazione e della gestione dei rischi, della sorveglianza del mercato e dell'informazione del pubblico riguardo alla tutela della salute e alla protezione dei consumatori, nonché di accordi basati sul riconoscimento reciproco per altri tipi di prodotti. Fondandosi su questa decisione preliminare, il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:
1. Il Consiglio federale ritiene che, se il principio "Cassis de Dijon" venisse applicato, su molti mercati il numero dei concorrenti e dei vari prodotti aumenterebbe in modo significativo; di conseguenza ciò potrebbe contribuire a una riduzione dei prezzi al consumo e ad ottenere risparmi sui costi per le imprese. A tale proposito occorre tuttavia tenere conto del fatto che le importazioni di merci possono essere ostacolate non soltanto da differenti prescrizioni tecniche, ma anche da altri provvedimenti statali come i dazi, le procedure doganali e le tasse, da disposizioni di diritto privato, come i diritti di proprietà intellettuale o le disposizioni in materia di responsabilità civile, nonché da accordi privati non conformi alla legge sui cartelli. Una volta superato un ostacolo, è sempre possibile che il prossimo provochi un isolamento del mercato svizzero. Diverse modifiche del diritto hanno tuttavia permesso di ottenere progressi significativi per eliminare gli altri ostacoli all'importazione. A tale proposito occorre soprattutto mettere in risalto la revisione della legge sui cartelli. Il fatto di completare la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio allo scopo di applicare in modo unilaterale il principio "Cassis de Dijon" rafforzerebbe ulteriormente gli effetti di tale revisione.
2.-4. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento, nel secondo semestre del 2005, il rapporto redatto in risposta al postulato Leuthard. Questo rapporto conterrà anche alcune spiegazioni sui principali effetti economici dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon" e sulla questione dell'applicazione reciproca di tale principio. Come è stato menzionato in precedenza, gli ostacoli alle importazioni nel settore del traffico delle merci sono molteplici e ognuno di essi, singolarmente o combinato con un altro, può provocare un isolamento del mercato svizzero. Quantificare l'utilità dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon" sarebbe quindi molto dispendioso, poiché un tale esame richiederebbe, per ottenere risultati convincenti, nuovi e approfonditi sondaggi da effettuare al confine e negli ambienti economici. Il Consiglio federale ritiene invece che i criteri di valutazione attualmente disponibili siano sufficienti per avviare l'attuazione del principio "Cassis de Dijon".
5. Il Trattato con l'Unione europea prevede che le prescrizioni concernenti la tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori abbiano un livello di protezione elevato. L'apertura del mercato svizzero ai prodotti fabbricati o commercializzati legalmente nella CE o nello SEE in virtù di tale diritto non dovrebbe quindi avere, in linea di massima, conseguenze negative per il livello di protezione in Svizzera. Non da ultimo ciò è anche confermato dal fatto che, nel corso degli ultimi anni, le prescrizioni svizzere in materia di prodotti sono già state ampiamente armonizzate con il diritto europeo in base alle disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Come è il caso nella CE, sono possibili eccezioni per ragioni superiori di interesse pubblico, per esempio a tutela della salute, dell'ambiente, dei consumatori e della sicurezza nazionale. Nell'ambito del progetto si dovrà esaminare quali prescrizioni derogatorie o quali eccezioni occorrerà mantenere per garantire il livello di protezione svizzero. A questo proposito sarà inoltre necessario tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee esistente in tale ambito.
6. Sì. Il Consiglio federale intende evitare una discriminazione dei cittadini svizzeri: si tratta di un principio che deve essere applicato anche nell'ambito della revisione della LOTC.
Risposta del Consiglio federale.