05.3055 · Interpellanza · 2005-03-09
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a esprimere il suo giudizio in merito all'applicazione del nuovo diritto disciplinare, in particolare rispetto all'attuale messa in pratica della possibilità di infliggere delle multe in alternativa ad altri tipi di sanzione che fino a poco tempo fa erano usuali.
A più riprese i media hanno riferito di multe inflitte a militari o reclute. Se si tiene conto che inizialmente l'intenzione era di semplificare le procedure, non posso non sorprendermi della maniera con cui è attualmente applicata tale possibilità.
D'altro canto, se si considera che sanzioni di questo tipo possono essere percepite in maniera particolarmente differente a seconda della (marcata) disparità dei mezzi di sussistenza che può esserci tra i membri di una stessa classe d'età o di una truppa, mi sorprende che si applichino sanzioni di questo tipo a militari che prestano servizio. L'esempio di quella recluta alla quale sarebbe stata inflitta un multa di 200 franchi per un ritardo di 20 minuti mi lascia perplesso, soprattutto in quanto comminata a una persona senza reddito, eccettuati il magro soldo e le indennità per perdita di guadagno. Inoltre, nonostante capisca che quella che indico come multa possa essere inflitta in casi particolari, segnatamente per il mancato rispetto degli obblighi fuori servizio, ritengo che la prassi in questione sia inadeguata se applicata a militari che prestano servizio.
Da ultimo, non ritengo che l'obiettivo dell'introduzione di tale misura disciplinare fosse quello di sanzionare dei militari che non dispongono o quasi di un reddito. In considerazione delle difficoltà economiche che incontrano in maniera crescente le reclute, ritengo scioccante che delle multe di diverse centinaia di franchi vengano loro inflitte per sanzionare errori di poca entità. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza, in maniera dettagliata, dell'applicazione delle nuove disposizioni previste nel quadro della procedura disciplinare?
2. Considerando quella che reputo essere un'utilizzazione inadeguata di questo nuovo diritto, il Consiglio federale non ritiene che occorrerebbe procedere a una valutazione dell'applicazione di tali disposizioni e, nell'attesa di una valutazione approfondita, sospendere le sanzioni finanziarie optando per altre misure?
3. Inoltre, considerando il carattere scioccante e abusivo dell'esempio riportato, il Consiglio federale non ritiene necessario migliorare la formazione dei quadri incaricati di applicare il diritto disciplinare?
4. Ultimo punto: il Consiglio federale può affermare che le vie di ricorso contro le decisioni siano sempre comunicate alle reclute e ai militari direttamente interessati dalle sanzioni disciplinari?
Stellungnahme des Bundesrates
Un anno dopo l'introduzione della multa disciplinare il Consiglio federale constata che il nuovo genere di sanzione ha dato buoni risultati. I comandanti di truppa hanno a disposizione come possibili sanzioni disciplinari, oltre alle multe disciplinari, il divieto d'uscita, la riprensione nonché la pena giuridicamente più severa, vale a dire la pena di arresti (pena privativa della libertà). I comandanti di truppa dispongono quindi di una scelta variegata di sanzioni disciplinari, che consentono di tener conto delle singole circostanze.
L'introduzione della multa disciplinare per infrazioni commesse durante il servizio militare si è resa necessaria in quanto si intendeva fornire ai comandanti - che fino ad allora disponevano unicamente della scelta tra la riprensione e gli arresti semplici o di rigore - un'ulteriore modalità di sanzione. Nell'ambito del diritto anteriore, per esempio, un militare che si fosse reso colpevole di un eccesso di velocità avrebbe ritenuta offensiva o inopportuna sia la riprensione che la pena di arresti; nella vita civile, per la stessa infrazione, la persona avrebbe dovuto pagare in ogni caso una multa disciplinare - indipendentemente dalla sua situazione finanziaria e dal grado della sua colpa. Di diverso tenore la multa disciplinare recentemente introdotta: in base all'articolo 182 capoverso 2 del codice penale militare "il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole".
L'esempio della recluta sanzionata con una multa disciplinare di 200 franchi per un ritardo di 20 minuti può probabilmente - considerato isolatamente - essere percepito come riprovevole e la multa come troppo elevata. Occorre comunque ribadire che in un caso di questo tipo è a disposizione il rimedio giuridico del reclamo in materia disciplinare, il quale offre la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo della multa disciplinare.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Il Consiglio federale, informato dai vertici dell'esercito e dall'Ufficio dell'uditore in capo, è a conoscenza, nella misura delle sue competenze e delle statistiche attualmente ancora in via di allestimento, dell'attuazione delle disposizioni sulla base del nuovo diritto penale disciplinare.
2. Il Consiglio federale è dell'opinione che l'applicazione delle nuove disposizioni per quanto concerne le multe disciplinari sia globalmente soddisfacente. Le disposizioni legali in base alle quali il comandante ha il diritto di comminare una multa disciplinare sono in vigore dal 1 marzo 2004. Il Consiglio federale non ritiene ragionevole procedere già al momento attuale a una sospensione di questo tipo di multa disciplinare.
3. I comandanti fruiscono di un'istruzione e di un perfezionamento coerenti nel nuovo diritto penale disciplinare. Questo non avviene unicamente nel quadro dei corsi di formazione alla condotta, ma anche per il tramite dei rispettivi superiori militari. Un'apprezzata fonte di informazioni - fornita a tutti i comandanti - è il commento all'"Ordinamento disciplinare" di Hauser/Flachsmann/Munz. Ulteriori informazioni possono inoltre essere reperite sulla homepage dell'Ufficio dell'uditore in capo all'indirizzo www.oa.admin.ch. Naturalmente nell'istruzione dei pertinenti quadri si tiene costantemente conto dei miglioramenti, delle indicazioni e delle direttive resisi necessari nel diritto penale disciplinare.
4. Le disposizioni legali pertinenti, incluse quelle concernenti i rimedi giuridici, figurano nel regolamento di servizio (distribuito a tutti i militari) nonché nella homepage della Cancelleria federale e in quella dell'Ufficio dell'uditore in capo. Una multa disciplinare deve essere notificata dal comandante alla persona punita mediante il formulario 22.46; il numero 8 del formulario concerne i rimedi giuridici. Il Consiglio federale può pertanto confermare che in occasione di un procedimento disciplinare i militari sono sempre informati riguardo ai rimedi giuridici a loro disposizione.
Risposta del Consiglio federale.