05.3061 · Interpellanza · 2005-03-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Di principio, l'imposta preventiva colpisce tutti i redditi di averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva, LIP). Non sono soggetti all'imposta preventiva gli interessi dei libretti di risparmio o di deposito nominativi e dei depositi di risparmio nominativi, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 50 franchi (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP). L'articolo 16 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale sull'imposta preventiva (OIPrev) descrive in maniera più dettagliata i conti non soggetti all'imposta preventiva. L'importo esente da imposta per questi conti è stato aumentato l'ultima volta nel 1965. Da allora, ammonta a 50 franchi.
Nel frattempo, la situazione è molto cambiata. Ad esempio, oggi vi sono molti più conti correnti, ciò che ha comportato un aumento delle richieste di rimborso, poiché tali conti non sono esenti dall'imposta preventiva. La procedura di riscossione e di rimborso dell'imposta preventiva appare onerosa segnatamente per gli importi modesti. In questi casi vi è una sproporzione tra onere amministrativo e utilità dell'imposta preventiva concepita come imposta di garanzia.
2. Il Consiglio federale, cosciente della necessità d'agire, intende proporre una soluzione più generosa nell'ambito del progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese. La franchigia degli interessi dovrebbe essere estesa a tutti gli averi dei clienti e aumentata a un livello adeguato. L'Amministrazione federale delle contribuzioni stima che un provvedimento simile comporti un'importante riduzione delle domande di rimborso e, di conseguenza, anche dei costi legati al traffico dei pagamenti per gli importi modesti. Ne approfitterebbero soprattutto le associazioni, federazioni e società di capitali, che non detengono investimenti in capitale veri e propri ma unicamente un conto corrente presso la banca o la Posta per effettuare i loro versamenti.
3. L'imposta preventiva è attualmente riscossa sull'interesse lordo. L'imposta preventiva del 35 per cento sui libretti di risparmio o di deposito nominativi e sui depositi di risparmio nominativi è riscossa soltanto se l'interesse lordo eccede per un anno civile 50 franchi. Sarebbe ipotizzabile riscuotere l'imposta preventiva solo se la stessa imposta raggiungesse un certo importo, ma in questo modo verrebbe introdotta un'inutile tappa supplementare di calcolo. Il Consiglio federale non vede ragioni imperative per cambiare il sistema sperimentato. La soluzione più facile è quella di fissare la franchigia in funzione dell'interesse lordo e non dell'eventuale importo dell'imposta preventiva dovuta.
Risposta del Consiglio federale.