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05.3070 · Postulato · 2005-03-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della determinazione di un eventuale diritto a prestazioni di invalidità (rendita AI e rendita LAlNF) sono frequenti le controversie riconducibili alla valutazione del reddito, che l'assicurato o l'assicurata potrebbe conseguire in un'attività più leggera dopo l'insorgenza del danno alla salute. Postulo che il Consiglio federale fissi i principali criteri, ai quali attenersi in questa materia.

Begründung

Al fine di determinare il grado di invalidità e il conseguente diritto ad una rendita, viene anche valutato il reddito, che la persona inabile potrebbe conseguire esercitando un'attività meno gravosa e da essa ragionevolmente esigibile.

Questo calcolo è tuttavia ripetutamente oggetto di controversie.

In assenza di sufficienti disposizioni o direttive, è la giurisprudenza che ha finora delineato i criteri ai quali attenersi.

La situazione rimane tuttavia insoddisfacente. Il riferimento alle medie salariali nazionali invece di quelle cantonali o regionali provoca significative discriminazioni per gli assicurati domiciliati nei cantoni i cui livelli retributivi sono inferiori alle medie nazionali.

Manca pure chiarezza sulla riduzione da applicare ai dati salariali di riferimento, in considerazione delle caratteristiche specifiche della persona inabile.

Queste difficoltà potrebbero essere ampiamente attenuate se fossero definiti i princìpi e i criteri, ai quali attenersi nel determinare il salario conseguibile in un'attività più leggera. Già in occasione delle discussioni all'interno della CSSS attorno alla quarta revisione dell'AI, era stata riconosciuta l'opportunità di elaborare un quadro più chiaro per la determinazione del reddito conseguibile in un'attività alternativa.

È perciò opportuno che il Consiglio federale adotti criteri di riferimento più precisi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.