05.3113 · Interpellanza · 2005-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (legge sulle lotterie, LLS) permette avvisi e annunci relativi a scommesse autorizzate in Svizzera. La competenza spetta ai cantoni. La legge sulle lotterie non prevede che tali autorizzazioni possano essere concesse unicamente a organizzatori svizzeri. Gli organizzatori esteri che concludono scommesse senza autorizzazione violano la legge. La legge sulle lotterie proibisce la pubblicizzazione di scommesse non autorizzate.
3. Il Consiglio federale non ritiene che vi siano contraddizioni nel diritto federale applicabile alle scommesse. La legge sulle lotterie disciplina chiaramente questo ambito, e i cantoni hanno la possibilità di autorizzare le scommesse al totalizzatore. Questa normativa severa e chiara è applicabile agli organizzatori di scommesse svizzeri e a quelli esteri. Le condizioni quadro applicabili ai gestori di case da gioco previste dalla nuova legge sulle case da gioco sono inoltre più differenziate e restrittive delle disposizioni contenute nella legge sulle lotterie, applicabili agli organizzatori di lotterie e scommesse.
4. Il Consiglio federale condivide l'avviso secondo cui le preoccupazioni di ordine sociale manifestate in occasione della revisione della legge sulle case da gioco, e prese in considerazione mediante l'integrazione di pertinenti disposizioni nella legge, permangano almeno in parte anche nei confronti delle scommesse sportive. Essendo competenti in materia di scommesse, i cantoni devono tenere conto di queste preoccupazioni.
5. Nel maggio 2004 il Consiglio federale aveva deciso di non portare avanti la corrente revisione della legge sulle lotterie, poiché i cantoni, mediante l'adozione di un accordo intercantonale, hanno l'intenzione di colmare spontaneamente le carenze esistenti. Il Consiglio federale non prevede nel frattempo di operare adeguamenti di legge; al più tardi all'inizio del 2007 valuterà tuttavia se le misure adottate dai cantoni sono sufficienti o se occorre proseguire con la revisione della legge.
Risposta del Consiglio federale.