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05.3145 · Interpellanza · 2005-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale:

1. Quali disposizioni attuali di diritto penale consentono di procedere contro gli attori del turismo del sesso? Quali nuove disposizioni dovrebbero eventualmente essere emanate?

2 Esistono disposizioni di diritto penale che consentono di punire gli organizzatori di viaggi e/o le compagnie aeree, gli alberghi, ecc. che prestano la loro complicità a questa industria del sesso?

3. Il Consiglio federale è disposto a verificare e a far rispettare provvedimenti di diritto penale contro l'industria del sesso in Svizzera e nei Paesi di destinazione del turismo del sesso menzionati più sotto?

4. È disposto ad esaminare e ad applicare efficacemente le misure esistenti per arginare e lottare contro la tratta di esseri umani nell'ambito dell'industria del sesso e delle attività dei locali notturni?

5. È disposto a promuovere la lotta contro l'industria del sesso presso i governi, all'atto di autorizzare e finanziare progetti di aiuto allo sviluppo nei Paesi interessati?

6. Ritiene che la collaborazione intercantonale nell'ambito della lotta contro l'industria del sesso in Svizzera funzioni in modo soddisfacente, o è dell'avviso che questa collaborazione debba essere meglio coordinata?

7. Ritiene che la collaborazione internazionale nell'ambito della lotta contro l'industria del sesso funzioni in modo soddisfacente? In caso contrario, che cosa deve essere migliorato da parte della Svizzera?

Begründung

Da anni, numerosi organizzatori di viaggi che offrono destinazioni quali la Thailandia, le Filippine, Stati dell'Africa nera o dell'Europa orientale alimentano parzialmente o prevalentemente il turismo del sesso di uomini provenienti dalla Svizzera e dall'Europa. Questa fiorente industria del sesso ha conseguenze sociali devastanti nei Paesi toccati e sfrutta nel modo più vergognoso possibile la povertà delle donne coinvolte e delle loro famiglie. Non raramente vengono sfruttati sessualmente anche i fanciulli. Inoltre, questa industria del sesso ha gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica delle donne e dei fanciulli sfruttati. Dal canto loro, i turisti del sesso provenienti dalla Svizzera e dall'Europa trascurano e propagano con il loro comportamento irresponsabile malattie sessuali e l'AIDS. Come fenomeno accessorio di questa industria va menzionata anche la tratta in Svizzera e in Europa di donne e ragazze provenienti da questi Paesi. Riteniamo inaccettabili simili attività contrarie alla dignità umana, anche quelle dell'industria svizzera del sesso.

Con la revisione del diritto penale in materia sessuale sono state stralciate dal Codice penale diverse fattispecie quali il favoreggiamento della libidine, l'adescamento a scopo di libidine ecc. È difficilmente comprensibile che in Svizzera sia perseguita d'ufficio la violenza sul coniuge, mentre vengono tollerate con indifferenza l'industria del sesso e le attività contrarie alla dignità umana, poiché in base alle attuali disposizioni di diritto penale sono puniti soltanto i reati sessuali compiuti senza il consenso della persona implicata.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Chiunque compie all'estero un reato sessuale costituente crimine o delitto (art. 187-197 CP), è perseguito in Svizzera giusta gli articoli 5, 6 o 6 del vigente Codice penale svizzero (CP) qualora si trovi in Svizzera e non venga estradato all'estero e il reato sia punibile anche nel luogo in cui è stato perpetrato. Inoltre, l'attore (art. 6 CP) o la vittima (art. 5 CP) deve essere cittadino svizzero, a meno che la Svizzera non si sia impegnata, mediante accordo internazionale, a perseguire tale reato commesso all'estero (art. 6 CP). La revisione del 1992 riguardante il diritto penale in materia sessuale nulla ha mutato nella fattispecie. È vero che è stata effettuata una certa liberalizzazione, ma unicamente con lo scopo dichiarato che rimanessero punibili le violazioni dello sviluppo sessuale o dell'autodeterminazione sessuale. Fattispecie quali il lenocinio, lo sfruttamento di prostitute e il favoreggiamento di atti di libidine sono state stralciate ed esaurientemente sostituite dalla fattispecie riguardante il promovimento della prostituzione (art. 195 CP). Consiglio federale e Parlamento hanno discusso la problematica del turismo del sesso nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale. Ne è risultato in particolare l'articolo 5 nCP (reati contro minori commessi all'estero). Secondo detto articolo in futuro sarà possibile perseguire e punire in Svizzera (secondo il principio dell'universalità), indipendentemente dalla cittadinanza e a prescindere dal diritto straniero, le persone che all'estero commettono gravi reati sessuali su minori o tratta di esseri umani. Anche la possibilità di perseguire all'estero reati su vittime adulte risulta ampliata: qualora si tratti di reato particolarmente grave, proscritto dalla comunità giuridica internazionale, l'autore è perseguito in Svizzera, indipendentemente dal fatto che egli o la vittima siano svizzeri (art. 7 cpv. 2 nCP).

2./3. Gli organizzatori di viaggi non si rendono punibili per il solo fatto di offrire viaggi in Paesi considerati mete del turismo del sesso. Ciò vale anche per gli organizzatori che possono presumere che, per alcuni passeggeri, il turismo del sesso è un criterio determinante nella scelta del Paese in questione. Diversa è la situazione degli organizzatori che palesemente o velatamente accennano alla possibilità di contatti sessuali con minori nel Paese di destinazione: essi possono essere accusati di partecipazione al reato commesso all'estero sotto forma di istigazione o complicità. Per un'efficace lotta contro il turismo del sesso occorrono anche altre misure, al di fuori del diritto penale, come il progetto pilota per l'introduzione di un codice comportamentale delle imprese di viaggio istituito dal Servizio nazionale ECPAT Switzerland in collaborazione con l'organizzazione di viaggi Hotelplan SA. In base a tale codice, gli organizzatori di viaggi si obbligano a includere nei loro contratti con gli interlocutori esteri (ad es. alberghi) clausole secondo cui ripudiano qualsiasi commercio mirante allo sfruttamento sessuale di minori e si impegnano a fare tutto il possibile per impedirlo.

4. Nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani, il Consiglio federale ha già adottato diverse misure che corrispondono ampiamente alle raccomandazioni di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Il 1° gennaio 2003 ha istituito il Servizio di coordinamento contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), con il mandato di sviluppare strategie e misure nell'ambito della prevenzione e della repressione nonché in materia di protezione delle vittime. Inoltre, con la proposta revisione dell'articolo 196 CP (tratta di esseri umani), si prevede di creare i presupposti per un perseguimento penale più efficace nel quadro della ratifica del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di minori, la prostituzione e la pedopornografia. Oltre al commercio volto allo sfruttamento sessuale , la nuova fattispecie (art. 182 A-CP) ingloba anche il commercio finalizzato allo sfruttamento della forza lavorativa e al prelievo di organi. La Svizzera ha anche firmato il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone; l'adesione a questo Protocollo è in fase di preparazione. Infine, già nel 1998 l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ha pubblicato un pieghevole in diverse lingue, con lo scopo di proteggere le ballerine di cabaret dalla prostituzione forzata e dalla tratta di esseri umani. Tale pubblicazione è stata rielaborata nel 2004 e le rappresentanze svizzere in loco si sono incaricate di diffonderla nei Paesi interessati, al fine di proteggere le donne dallo sfruttamento a cui sono esposte in Svizzera e di informarle sui loro diritti. Nel marzo di quest'anno il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha inoltre mandato una circolare a tutte le ambasciate, raccomandando di adottare ulteriori misure preventive. In particolare, occorre organizzare un breve colloquio con le ballerine di cabaret che giungono in Svizzera per la prima volta, alle quali, oltre al pieghevole dell'UFU, deve essere consegnato anche un modello di contratto di lavoro nella lingua nazionale rispettiva. È inoltre prassi costante delle rappresentanze svizzere all'estero esaminare le domande di visto presentate da giovani donne, al fine soprattutto di individuare casi di tratta di esseri umani. È quindi necessario che lo scopo del viaggio sia plausibile, che sia garantita la possibilità di lasciare di nuovo la Svizzera, che sia dimostrata l'esistenza dei mezzi finanziari e che questi siano debitamente documentati. L'impiego di ballerine di cabaret è disciplinato nell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (art. 8 cpv. 3 lett. c e art. 20 cpv. 3 e 4 OLS; RS 823.21) e nelle istruzioni e commenti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) relativi all'entrata, alla dimora e al mercato del lavoro (Istruzioni LDDS; n. 432.41). L'ammissione di ballerine di cabaret provenienti da Paesi con i quali non è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone è possibile soltanto a determinate condizioni. Tra queste vi sono le condizioni salariali e lavorative contenute nel già citato modello contrattuale. Al fine di impedire un allontanamento immediato delle vittime della tratta di esseri umani, il soggiorno può essere autorizzato per la durata del procedimento penale; nei casi personali particolarmente rigorosi, è inoltre possibile rilasciare un permesso di durata illimitata (circolare IMES - oggi UFM - del 25 agosto 2004 sul regolamento del soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani). Lo statuto particolare delle ballerine di cabaret viene mantenuto anche nella nuova legge sugli stranieri (nLStr), poiché altrimenti le donne sarebbero costrette all'illegalità e ogni controllo sarebbe in tal modo reso impossibile (art. 30 cpv. 1 lett. d nLStr; FF 2002 3466).

5. L'obiettivo principale perseguito dalla cooperazione svizzera allo sviluppo è la lotta alla povertà: in tale ottica si contribuisce indirettamente a eliminare nei Paesi interessati piaghe quali la prostituzione forzata. La Svizzera si impegna tuttavia in modo mirato anche in progetti finalizzati alla lotta contro la tratta di esseri umani e il turismo sessuale. Tra questi vi è pure il sostegno fornito a un progetto nel sudest europeo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che si propone di obbligare gli enti attivi nel ramo dei viaggi e del turismo ad adottare, mediante un codice di comportamento, misure di autoregolamentazione negli ambiti in questione. La cooperazione svizzera allo sviluppo non ha tuttavia come obiettivo e come mandato quello di esercitare pressioni presso i governi, subordinando la concessione di aiuti alla lotta contro il turismo sessuale. Nell'ambito di impieghi all'estero, il personale diplomatico o gli esperti svizzeri del DFAE vengono sensibilizzati sulla problematica relativa alla tratta di esseri umani e al turismo sessuale. In tali occasioni viene affrontata anche la tematica relativa ai problemi attinenti alla droga, all'alcol e alla sessualità in questi Paesi.

6./7. Il Consiglio federale è del parere che il miglioramento della collaborazione intercantonale e internazionale alla lotta contro la pedofilia, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti rappresenti una sfida costante. Il nuovo Commissariato pedofilia, tratta degli esseri umani e traffico di migranti istituito il 1° novembre 2003 presso la Polizia giudiziaria federale (PGF) coordina e sostiene in tale intento i cantoni. L'Ufficio federale di polizia gestisce inoltre una banca dati presso cui i cantoni e la Confederazione registrano e possono consultare casi penalmente rilevanti di tratta di esseri umani, in presenza dei presupposti necessari. La collaborazione internazionale si fonda su convenzioni bilaterali di cooperazione ed avviene nel quadro di Interpol. Gli addetti di polizia della PGF dislocati all'estero (fra l'altro in Thailandia, Brasile e Repubblica ceca) sostengono le procedure in loco e garantiscono direttamente lo scambio e il procacciamento di informazioni.

Risposta del Consiglio federale.