05.3156 · Interpellanza · 2005-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il cantone di Vaud ha chiesto la concessione di permessi di dimora annuali o di permessi di domicilio in favore di numerosi stranieri. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto tale richiesta. Alla luce di tali circostanze, ci chiediamo pertanto che cosa significhi la parola integrazione. A quanto pare, le autorità federali e cantonali interpretano questa nozione in maniera diversa, nonostante le medesimi basi legali applicabili. L'interpretazione dell'UFM si scosta, oltre che dal buon senso, anche da quella operata dal Tribunale amministrativo del cantone di Vaud. Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Se una persona ha trascorso 18 anni in Svizzera, di cui 15 senza mai lasciare il Paese, e se in questi 18 anni ha lavorato senza interruzioni; se essa è totalmente sconosciuta alle autorità di polizia e ai servizi sociali ed ha regolarmente pagato le tasse, come è possibile affermare, come fa l'UFM, che la sua situazione personale "non si distingue affatto da quella di molti suoi concittadini confrontati con le stesse realtà nel loro Paese d'origine" e che la sua integrazione socioprofessionale "non è sufficientemente avanzata da permetterci di intravedere un esito favorevole della sua domanda"? Cosa intende il Consiglio federale per "integrazione sufficientemente avanzata"?
2. In un altro caso, quello di una persona in passato sprovvista di documenti ma ora in possesso di un permesso B, come può l'UFM esigere che essa attenda fino al 2013 prima di ottenere un permesso di dimora, considerando che vive in Svizzera da 18 anni ed ha intrapreso i passi necessari in vista di una naturalizzazione? Un soggiorno irregolare costituisce un ostacolo all'integrazione? In un simile caso, in cui l'allontanamento non è più esigibile, è assolutamente necessario che il permesso di dimora rimanga limitato nel tempo?
3. Infine, l'UFM ha negato il permesso di dimora a un uomo che risiede in Svizzera da 13 anni, giunto come richiedente l'asilo, sposato per quasi 5 anni con una cittadina svizzera, oggi divorziato. Secondo l'UFM, "poiché l'uomo doveva attendersi in ogni momento di essere costretto a lasciare la Svizzera, la sua integrazione non ha potuto raggiungere un grado determinante". Visto che questa affermazione è in contraddizione con le conclusioni delle autorità vodesi e del Tribunale amministrativo cantonale, come si spiega questa divergenza di apprezzamento?
Stellungnahme des Bundesrates
Situazione iniziale
Nell'interpellanza vengono evocati casi di cittadini stranieri che hanno in passato risieduto in Svizzera per lungo tempo senza un permesso di dimora. Si pone la seguente questione di principio: in che misura, in questi casi, si deve prendere in considerazione il grado d'integrazione nell'ambito della concessione di un permesso? La circolare del 17 settembre 2004 dell'attuale Ufficio federale della migrazione, concernente la prassi per il regolamento del soggiorno di persone straniere in casi personali particolarmente rigorosi, conferisce un'importanza decisiva al contegno tenuto dalla persona straniera in Svizzera. Quale presupposto occorre che la persona straniera abbia vissuto per un periodo abbastanza lungo in Svizzera e sia ben integrata dal profilo professionale e sociale. Si deve inoltre trattare di persone alle quali non può più essere chiesto di risiedere in un altro Paese. Oltre all'integrazione, prima di concedere un permesso occorre considerare anche altri fattori, come la durata della dimora, a partire da che momento e per quanto tempo i fanciulli frequentano scuole, il contegno irreprensibile e una buona reputazione nonché le possibilità di alloggio e di integrazione in patria. In base alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, prima di concedere un permesso occorre tener conto di tutti i punti di vista nonché delle particolarità del caso individuale.
1. Il Consiglio federale non può esprimere un parere senza conoscere tutte le circostanze relative al caso individuale evocato. Inoltre, l'esame materiale del caso menzionato nell'interpellanza è di competenza dell'Ufficio federale della migrazione. L'UFM esamina ogni caso in modo scrupoloso. È garantita una procedura rispettosa dei principi dello Stato di diritto.
2. Nel caso menzionato, una persona la cui presenza fino ad ora era illegale ha evidentemente ottenuto un permesso di dimora. Viene criticato il fatto che all'interessato non viene concesso il permesso di domicilio prima della scadenza del termine usuale. Va osservato in proposito che il vigente diritto in materia di stranieri prevede la concessione diretta e anticipata di un permesso di domicilio soltanto in via eccezionale e in casi speciali. Il disegno di nuova legge sugli stranieri prevede da parte sua che il permesso di domicilio possa essere rilasciato se lo straniero è ben integrato (art. 33 cpv. 4 del disegno di legge). In futuro sarà quindi possibile tener conto della richiesta dell'interpellante.
3. I richiedenti respinti sono tenuti a lasciare la Svizzera. Nel presente caso il cittadino straniero ha ricevuto un permesso in seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera. Dal momento del divorzio, il cittadino straniero ha perso il diritto al prolungamento del permesso di soggiorno. È una realtà il fatto che i matrimoni vengano in alcuni casi conclusi al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione. Tale comportamento è da condannare e viene regolarmente sanzionato con l'allontanamento del cittadino straniero. Tuttavia, anche in tali circostanze le autorità competenti esaminano in ogni singolo caso la legalità e in particolare la proporzionalità dell'allontanamento disposto. Nei casi personali di rigore è concessa la possibilità di un'altra permanenza/presenza in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.