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05.3173 · Interpellanza · 2005-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a chiarire la situazione relativa all'applicazione della legge federale sulla protezione delle acque nell'agricoltura e di rispondere alle seguenti domande:

a. Nella revisione delle "Istruzioni pratiche sulla protezione delle acque nell'agricoltura", la Confederazione ha tenuto debitamente conto dell'evoluzione delle condizioni politiche, economiche e tecniche nell'agricoltura?

b. La Confederazione è pronta a modificare la formulazione dell'articolo 12 capoverso 4 della LPAc, "In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14) se: ....", con la formulazione: "In un'azienda agricola le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14) se: ...."?

c. La Confederazione è pronta a modificare la formulazione dell'articolo 12 capoverso 4 lettera b della LPAc, ".... e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.", con la formulazione: ".... e lo sfruttamento su superfici utili è assicurato."?

Begründung

Nell'agricoltura svizzera si sta attuando un importante mutamento strutturale. Le aziende agricole devono adattarsi alla nuova situazione. Da un lato la loro dimensione aumenta e, dall'altro, passano allo sfruttamento estensivo e abbandonano l'allevamento animale. Tali aziende sottostanno pertanto all'obbligo di allacciarsi alle canalizzazioni pur disponendo di una sufficiente capacità di deposito e di superfici di spandimento adeguate. Le disposizioni della LPAc in vigore non sono più adatte al costante ampliamento delle strutture agricole né alle forme di collaborazione contrattuale. Le aziende agricole innovative che rinunciano all'allevamento animale per praticare la commercializzazione diretta o, ad esempio, sostituiscono il loro bestiame bovino o suino con altri tipi di allevamento animale, sono penalizzate in maniera sproporzionata da quest'obbligo di allacciamento.

La disposizione secondo la quale le acque di scarico domestiche e il colaticcio possono essere utilizzati esclusivamente ".... su superfici utili, proprie o affittate ...." non è più adeguata a un'agricoltura in costante trasformazione strutturale. Inoltre, non condividiamo la distinzione sancita dal legislatore, secondo criteri economici ed ecologici, tra colaticcio proveniente dall'allevamento animale e acque di scarico domestiche di un'azienda, poco inquinate e molto diluite.

I tre quarti delle aziende agricole realizzano un reddito da lavoro, per ULAF e per anno, inferiore a 50 000 franchi, mentre il rimanente quarto vede diminuire il capitale proprio. Il costo medio di un allacciamento alle canalizzazioni (posa delle condutture, tasse), che ammonta a 100 000 franchi, è completamente sproporzionato rispetto all'utile degli agricoltori, che si vedono quindi fortemente penalizzati.

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito all'evoluzione delle condizioni generali, la struttura dell'agricoltura è sottoposta a un importante mutamento strutturale. Alcune aziende cessano la produzione agricola mentre altre rinunciano all'allevamento di bovini e suini, a favore di nuove attività. Il problema sollevato dall'interpellanza riguarda alcune aziende situate nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche che, eccezionalmente, non erano sottoposte all'obbligo di allacciamento. Tuttavia, ora dette aziende saranno sottoposte a tale obbligo a causa di un cambiamento o di un'interruzione dell'attività. Al di fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, alcune aziende agricole e gli altri edifici non agricoli non devono sottostare all'obbligo di allacciamento alla canalizzazione. La proporzionalità dei costi di allacciamento è in ogni caso determinante per la decisione sull'allacciamento stesso. L'interpellante chiede un ammorbidimento delle condizioni che reggono l'esenzione dall'obbligo di allacciamento, elencate nell'articolo 12 della legge federale sulla protezione delle acque. In particolare, viene chiesta l'esenzione da tale obbligo per le aziende agricole che non allevano bestiame bovino o suino. Le acque di scarico domestiche non dovrebbero quindi più essere utilizzate con il colaticcio soltanto su superfici utili, proprie o affittate, ma dovrebbero poter essere sparse sulla superficie utile di altre aziende.

a. Le istruzioni in vigore datano del 1994. Da allora la situazione agricola è mutata. L'UFAFP e l'UFAG rielaboreranno questo documento tenendo conto delle nuove conoscenze e dell'evoluzione delle condizioni generali.

b./c. Con la modifica del 26 marzo 2003 dell'ordinanza sulle sostanze, il Consiglio federale ha vietato l'utilizzazione dei fanghi di depurazione quale concime, soprattutto a causa dei rischi sanitari ed ecotossicologici dovuti alle sostanze tossiche contenute nei fanghi di depurazione, come i perturbatori endocrini, nonché del rischio commerciale per i prodotti agricoli che ne deriva. Per le stesse ragioni il Consiglio federale non è disposto ad allentare le disposizioni dell'articolo 12 della legge sulla protezione delle acque. Secondo la prassi in vigore, i servizi cantonali competenti esaminano per ogni singolo caso la proporzionalità dell'allacciamento delle aziende alle canalizzazioni.

Risposta del Consiglio federale.