05.3200 · Mozione · 2005-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di intraprendere i passi necessari affinché la Svizzera ratifichi la Convenzione europea d'assistenza sociale e medica STE 14.
Begründung
La Svizzera ha concluso, in via bilaterale, convenzioni di sicurezza sociale con diversi Stati. Nell'ambito dell'aiuto sociale esiste inoltre una Convenzione d'assistenza europea che prevede un'assistenza sociale e medica per i cittadini dei Paesi contraenti soggiornanti regolarmente in un Paese contraente terzo.
La Svizzera non ha ratificato questa convenzione. Questa lacuna è problematica per parecchi cantoni poiché le convenzioni bilaterali - come quella tra la Svizzera e la Francia - non sono sempre applicabili in modo soddisfacente. Ne risultano importanti carenze in parecchi ambiti: ad esempio ritardi pluriennali nei pagamenti del DFGP ai cantoni, rimpatri, periodo di carenza. Con la ratifica della Convenzione d'assistenza questi problemi potrebbero essere risolti o almeno mitigati. Ciascuna Parte contraente alla convenzione si impegna segnatamente a far beneficiare dell'assistenza sociale e medica i cittadini indigenti delle altre parti che soggiornano regolarmente sul territorio in cui si applica la convenzione. Le prestazioni si basano sulla legislazione vigente nel rispettivo territorio nazionale, nella medesima misura e alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dopo la denuncia, alla fine di marzo 2006, della Convenzione in materia di assistenza con la Germania, sussiste soltanto la Convenzione di assistenza bilaterale con la Francia (Convenzione del 9 settembre 1931 tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza degli indigenti; RS 0.854.934.9). La Svizzera non ha aderito alla Convenzione europea di assistenza dell'11 dicembre 1953.
Nel 2005, circa 634 000 cittadini svizzeri vivevano all'estero, di cui approssimativamente 395 000, o il 62 per cento, in Europa. La colonia svizzera più numerosa si trova in Francia (169 000 Svizzeri, circa il 27 per cento della popolazione svizzera all'estero).
Si giustificherebbe un'adesione alla Convenzione europea di assistenza se, nei Paesi che vi hanno aderito, i cittadini svizzeri non beneficiassero, o non beneficiassero a sufficienza, dell'aiuto sociale necessario. Queste condizioni non sono realizzate. Non si è a conoscenza di nessun caso in cui a un cittadino elvetico indigente non sia stata accordata l'assistenza necessaria, dal Paese di soggiorno o dalla Svizzera (da parte della Confederazione, in base alla legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero; RS 852.1).
La convenzione con la Francia non è applicata con il medesimo rigore dai due Stati. In questi ultimi anni la Francia non ha richiesto il rimborso delle spese di assistenza causate da cittadini svizzeri, anche se avrebbe il diritto di esigerlo sulla base della convenzione. Al contrario, i mezzi necessari a coprire le spese dei cantoni che hanno prestato assistenza a cittadini francesi in Svizzera sono stati messi a disposizione soltanto in casi sporadici. Queste differenze a livello di applicazione non hanno tuttavia influito negativamente sui beneficiari dell'aiuto sociale.
In seguito a una consultazione effettuata dall'Ufficio federale di giustizia, i cantoni auspicano la resiliazione della Convenzione bilaterale in vigore con la Francia, purché possa essere adottata una soluzione sostitutiva. Secondo il Consiglio federale occorrerebbe sostituire l'attuale macchinosa Convenzione franco-svizzera con un nuovo testo più semplice. Non è invece attualmente necessaria l'adesione alla Convenzione europea d'assistenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.