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05.3210 · Mozione · 2005-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue gli articoli 98 e 100 OSStr:

Art. 98 cpv. 1

Fuori delle località, la pubblicità per terzi è vietata. Fa eccezione la pubblicità politica durante i due mesi che precedono le elezioni o le votazioni.

Art. 98 cpv. 5

Fuori delle località, la pubblicità per conto proprio, e le insegne di ditte collocate su montanti propri, devono distare almeno 3 metri dalla carreggiata. Tale regola va applicata anche nel caso della pubblicità politica.

Art. 100 cpv. 1

Il permesso dell'autorità competente ai sensi del diritto cantonale è necessario per il collocamento e la modifica della pubblicità stradale. Esso non è tuttavia richiesto per la pubblicità politica.

Begründung

Nel periodo precedente le elezioni o le votazioni i partiti, i comitati sovrapartitici o altre associazioni che perseguono un obiettivo politico sono legittimamente interessati a far conoscere le proprie posizioni al pubblico e a pubblicizzare le proprie convinzioni, ricorrendo alle varie possibilità a disposizione. La collocazione o l'affissione di manifesti in spazi privati (terreni o edifici) è un mezzo molto apprezzato nella pubblicità politica.

Secondo uno dei principi alla base della democrazia diretta in Svizzera, chiunque deve poter partecipare o collaborare ai vari livelli della vita politica nel nostro Paese. La collocazione di manifesti in spazi privati è molto importante per i partiti e i raggruppamenti più deboli finanziariamente, i quali non possono permettersi la pubblicità negli spazi a pagamento. D'altronde, la pluralità delle opinioni rappresenta il cuore di uno Stato democratico.

Per questo motivo, la collocazione o l'affissione di manifesti in spazi privati va facilitata, sempreché il proprietario del terreno o dell'edificio in questione sia d'accordo e ciò non comprometta la sicurezza stradale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 17 agosto 2005, il Consiglio federale ha deciso di modificare le disposizioni sulla pubblicità stradale (artt. 95-100 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale; RS 741.21). Le nuove norme entreranno in vigore il 1° marzo 2006.

In futuro sarà pertanto consentita la pubblicità per terzi anche fuori delle località e, di conseguenza, anche la pubblicità politica. Rispetto all'attuale normativa, non sono più fissate rigide disposizioni sulle distanze, l'unico criterio determinante sarà quello della garanzia della sicurezza stradale.

I Cantoni potranno accordare deroghe all'obbligo di autorizzazione all'interno delle località. Spetterà dunque a loro decidere quale tipo di pubblicità esonerare dall'obbligo di autorizzazione. Questa soluzione soddisfa la maggior parte delle richieste avanzate nel 2004 nel quadro della procedura di consultazione dai Cantoni, dai partiti politici, dalle associazioni mantello e da altri cento interessati. Il Consiglio federale non è pertanto disposto a soddisfare le richieste dell'autore della mozione, esonerando in generale la pubblicità politica dall'obbligo di autorizzazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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