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05.3249 · Mozione · 2005-06-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un progetto di legge che promuova la sostituzione nei veicoli a due ruote dei motori a due tempi con dei motori a quattro tempi. Il campo d'applicazione della legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) dovrebbe essere esteso ai motocicli con motori a due tempi. Questi ultimi dovrebbero essere tassati in maniera tale da promuovere un cambiamento a favore dei motori a quattro tempi.

Begründung

I motori a due tempi che si trovano prevalentemente nei veicoli a due ruote di piccola cilindrata, quali ciclomotori, scooter di una cilindrata sino a 50 cm3 e numerosi motocicli di una cilindrata sino a 125 cm3, hanno un impatto estremamente negativo sull'ambiente. Tale degrado ambientale deve essere ridotto.

In primo luogo, i veicoli con motori a due tempi causano la maggior parte delle emissioni di idrocarburi. Sebbene un motociclo a due tempi trasporti generalmente una sola persona, esso può emettere una quantità di idrocarburi sino a cento volte superiore rispetto a quella di una macchina. Come è noto, gli idrocarburi sono all'origine di gravi problemi di salute e aumentano segnatamente il rischio di cancro.

In secondo luogo, i motori a due tempi sono estremamente rumorosi. In un test effettuato dal TCS nel 2002 è stato constatato che solo uno dei cinque modelli di scooter con motori a due tempi non contravveniva alle norme relative al rumore. Ciò sebbene tali norme non prendano in considerazione le alte frequenze, particolarmente sgradevoli per l'orecchio umano. Una diminuzione del numero di veicoli con un motore a due tempi sulle strade permetterebbe parimenti di ridurre l'inquinamento acustico subito dagli abitanti.

L'unico provvedimento della Confederazione per risolvere tale problema a breve e a medio termine sembra essere l'imposizione della produzione e dell'importazione. Infatti, le norme ambientali concernenti l'inquinamento atmosferico e sonoro del traffico stradale si fondano su norme europee e in tale ambito la Svizzera non è più indipendente. La base costituzionale della LIAut è infatti costituita dall'articolo 131 della Costituzione federale. Il termine "automobile" contenuto in tale articolo comprende anche i motocicli, come risulta per esempio dall'articolo 7 della legge federale sulla circolazione stradale.

Tale aspetto dovrebbe assolutamente essere preso in considerazione all'atto della revisione della LIAut, così come evocato dal Consiglio federale nella sua presa di posizione alla mozione 03.3572 "Prevenire le emissioni di particelle di fuliggine generate dai motori diesel".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale (RS 101) la Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su le automobili e le loro parti costitutive. Tale articolo costituzionale risale al messaggio del 18 dicembre 1991 (FF 1992 I 785) concernente la sostituzione del regime finanziario e le imposte speciali di consumo. All'epoca il Consiglio federale aveva tra l'altro deciso di creare le basi costituzionali che permettessero alla Confederazione di riscuotere delle tasse di consumo speciali al posto dei dazi fiscali. A tal riguardo si è posto ripetutamente l'accento sul fatto che trattavasi essenzialmente d'una trasformazione di natura prettamente tecnica. Nella votazione federale del 28 novembre 1993 il popolo e i cantoni hanno approvato l'imposta sul consumo (FF 1994 I 460). Nella procedura legislativa si è prestato attenzione affinché solo gli attuali dazi fiscali sulle autovetture e sulle loro parti fossero trasformati in un'imposta speciale di consumo.

Le automobili assoggettate all'imposta sono state definite a seconda della necessità della nomenclatura della tariffa doganale (RS 632.10, allegato), la quale si basa sulla nomenclatura della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11). In tal modo si è potuto sia definire esattamente le automobili assoggettate all'imposta sia tener conto degli obblighi internazionali. Dal 1° gennaio 1997 sono assoggettati all'imposta i seguenti veicoli, prima soggetti ai dazi fiscali:

- gli autobus di peso unitario non eccedente 1600 kg, delle voci di tariffa 8702.1010, 9010 della tariffa doganale svizzera del 1986 (RS 632.10, allegato);

- gli autoveicoli delle voci di tariffa 8703.1000/9030;

- le automobili per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg, delle voci di tariffa 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020.

L'importazione dei motocicli (compresi i ciclomotori) della voce 8711 non è mai stata soggetta ad un dazio fiscale. In tale categoria rientrano anche i veicoli a due ruote definiti "scooter". Giusta l'articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione la percezione dell'imposta su tali veicoli non è di competenza della Confederazione.

Tra la legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e la legislazione relativa all'imposta sugli autoveicoli non vi è alcun nesso legale diretto. Pertanto il termine "veicolo a motore" menzionato nell'articolo 7 LCStr non può essere preso in considerazione per l'imposta sugli autoveicoli. Trattasi inoltre di una descrizione molto generale. La relativa ordinanza (OETV; RS 741.41) distingue chiaramente i diversi veicoli a motore (soprattutto gli articoli 10, 11 e 14).

Il Consiglio federale riconosce che le emissioni sonore e di agenti nocivi dei motocicli con motori a due tempi costituiscono un problema non sottovalutabile per l'ambiente e la popolazione. Per motivi costituzionali la legge sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.51) non entra in considerazione per la promozione dei motocicli con motori a quattro tempi. Il Consiglio federale è invece disposto ad analizzare in maniera approfondita altre misure adeguate. Sono pertanto ipotizzabili delle modifiche per quanto concerne le prescrizioni tecniche. Esse dovrebbero tuttavia concordare con le norme in vigore a livello internazionale. A causa degli obblighi internazionali un divieto generale di tali veicoli è da escludere. Il Consiglio federale non solleva alcuna obiezione ad eventuali provvedimenti cantonali nell'ambito delle imposte annue sugli autoveicoli.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.