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Piazza economica svizzera. Attrattiva in calo per i lavoratori tedeschi a causa dell'onere eccessivo dei contributi AVS

05.3271 · Interpellanza · 2005-06-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la Germania non ha richiesto l'applicazione della clausola speciale contenuta nel regolamento 1408/71 relativo all'accordo settoriale sui regimi di sicurezza sociale (Bilaterali I, libera circolazione delle persone tra l'UE e la Svizzera) per tutti i suoi cittadini e che ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sulla piazza economica svizzera?

2. Vi sono avvisaglie, in seguito all'entrata in vigore del regolamento 1408/71, di una minore propensione degli imprenditori indipendenti residenti in Germania ad assumere un mandato in seno a un consiglio d'amministrazione in Svizzera?

3. Vi sono segnali di una diminuzione dei trasferimenti in Svizzera di singole attività produttive di imprese tedesche di media dimensione e di un calo degli investimenti in questo settore?

4. Sono già in corso trattative tra il Consiglio federale e il governo tedesco e/o gli uffici competenti affinché le persone che esercitano un'attività indipendente in Germania, dove risiedono, e un'attività dipendente in Svizzera siano svincolate dall'obbligo di versare in Svizzera i contributi sociali per l'intero reddito?

Begründung

Nella sua edizione del 12 aprile 2005, la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") ha pubblicto un articolo intitolato "Attraktivität der Schweiz bröckelt - Deutsche Investoren müssen die Schweizer Rentenkasse subventionieren" (L'attrattiva della Svizzera si sgretola - Gli investimenti tedeschi devono sovvenzionare le casse pensioni svizzere), che attirava l'attenzione del lettore su un problema legato all'accordo concluso tra la Svizzera e l'UE nel settore delle assicurazioni sociali.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0831.109.268.1), che disciplina l'assoggettamento ai regimi di sicurezza sociale dei lavoratori e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea, prevede che i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa in più Stati membri siano sottoposti a una sola legislazione sociale, che generalmente è quella dello Stato di residenza. Inoltre, prevede che i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa indipendente in uno Stato membro e al contempo un'attività dipendente in un altro Stato versino i contributi sociali per l'intero reddito lavorativo in quest'ultimo Stato.

Una disposizione speciale autorizzava però gli Stati contraenti ad assoggettare i loro cittadini che lavoravano in più Stati a due legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, ciò che la Germania non ha ritenuto opportuno fare per tutte le categorie professionali.

L'omissione da parte della Germania potrebbe ora ripercuotersi negativamente sulla piazza economica svizzera. Attualmente un imprenditore che risiede e svolge un'attività indipendente in Germania e che detiene un mandato di un consiglio d'amministrazione in Svizzera deve corrispondere contributi all'AVS per l'intero reddito lavorativo, ossia quello percepito per l'attività indipendente in Germania e per l'attività dipendente in Svizzera. I contributi da versare possono persino superare la rimunerazione ottenuta per il mandato di amministratore, al punto da dissuadere gli eventuali interessati dall'accettare un mandato. La Camera di commercio Germania-Svizzera osservava, nella FAZ del 12 aprile 2005, che questa normativa costituisce un freno agli investimenti vista la diminuzione dei trasferimenti in Svizzera di singole attività produttive di imprese tedesche di media dimensione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabile anche alla Svizzera sulla base dell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, chi esercita contemporaneamente un'attività dipendente e un'attività indipendente in Stati diversi è sottoposto alle prescrizioni giuridiche di un solo Stato, ossia quello nel quale svolge l'attività dipendente.

Gli Stati hanno tuttavia la possibilità di assoggettare gli interessati a legislazioni nazionali diverse attraverso un'iscrizione nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71. La Svizzera, come la maggior parte degli Stati membri dell'UE (ma non la Germania), ha usufruito di questa possibilità. Una persona che esercita contemporaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività dipendente in Germania è soggetta all'obbligo di versare i contributi sociali in Svizzera per l'attività indipendente e in Germania per l'attività dipendente.

La Germania invece non ha effettuato una riserva generale nell'allegato VII, ma unicamente un'iscrizione relativa ai regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori. Di conseguenza, una persona che esercita contemporaneamente un'attività indipendente in Germania e un'attività dipendente in Svizzera (ad es. un mandato in seno a un consiglio d'amministrazione) è soggetta ai contributi sociali per l'intero reddito in un solo Stato, nel caso specifico in Svizzera.

Il Consiglio federale è consapevole che la situazione giuridica sopra esposta può ripercuotersi negativamente sulla Svizzera in quanto piazza economica. Una persona che svolge un'attività indipendente con un reddito elevato in Germania e che detiene un mandato in seno a un consiglio d'amministrazione in Svizzera da cui trae un reddito comparativamente modesto certamente non sarebbe disposta ad assoggettare all'obbligo di contribuzione svizzero entrambi i suoi redditi. In simili casi non sarebbe escluso che l'importo dovuto eguagli o addirittura superi il reddito percepito in Svizzera.

2./3. Effettivamente, appare verosimile che persone esercitanti un'attività indipendente in Germania possano rinunciare a un mandato in seno a un consiglio d'amministrazione per i motivi sopra esposti. Ciò potrebbe avere come conseguenza la rinuncia a insediare o a creare nuove imprese in Svizzera.

4. Questa problematica è oggetto di discussione tra la Germania e la Svizzera. La Germania non è però intenzionata a effettuare un'iscrizione generale nell'allegato VII del regolamento (CEE) n.1408/71.

Per il momento, le autorità svizzere e tedesche stanno lavorando a un accordo che assoggetti le persone che lavorano come indipendenti in Germania e come dipendenti in Svizzera all'obbligo di versare contributi sociali in entrambi i Paesi per l'attività che vi svolgono. Poiché una tale regolamentazione è ammissibile soltanto se favorisce gli assicurati, si renderebbe necessaria una specifica richiesta degli interessati.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha proposto al competente ministero tedesco di concludere un accordo che regoli simili situazioni, proposta che ha suscitato prime reazioni positive da parte della Germania.

Risposta del Consiglio federale.

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