05.3272 · Interpellanza · 2005-06-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta l'articolo 11 LPP, le casse di compensazione AVS verificano se le aziende ad esse assoggettate sono affiliate ad un istituto di previdenza e, se non lo sono, ingiungono il datore di lavoro di affiliarsi entro due mesi. Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione, la cassa di compensazione lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo. Per garantire la previdenza dei lavoratori, l'articolo 11 capoverso 3bis LPP prevede che anche lo scioglimento di un contratto di affiliazione sia annunciato alla competente cassa di compensazione.
1. Nel 2004, l'UFAS ha emanato queste direttive in collaborazione con i rappresentanti delle casse di compensazione e dell'istituto collettore. Mentre il controllo vero e proprio dell'affiliazione è stato disciplinato conformemente al testo legale, si è rivelato che il tenore di quest'ultimo causava problemi pratici per l'esame della riaffiliazione, in quanto agli istituti di previdenza non viene comunicato presso quale cassa di compensazione il datore di lavoro è affiliato. Essi dovrebbero informarsi in precedenza presso la cassa di compensazione del cantone in cui l'azienda ha la sede. Solo quando saprà quale cassa di compensazione è competente l'istituto di previdenza potrà annunciare la riaffiliazione a quest'ultima. L'annuncio dello scioglimento del contratto di affiliazione riveste importanza in particolare per gli istituti collettivi o comuni. Considerando gli oltre 290 000 datori di lavoro affiliati a questi istituti di previdenza, ci si deve attendere un notevole carico amministrativo, anche se soltanto un'esigua percentuale di datori di lavoro cambia istituto di previdenza. Per evitare questo carico amministrativo e i relativi costi, le "Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance" (d/f) delegano il controllo della riaffiliazione all'istituto collettore. Pertanto, in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione, l'istituto di previdenza in questione lo annuncia all'istituto collettore, che ingiunge al datore di lavoro di affiliarsi ad un nuovo istituto di previdenza o, se non si conforma all'ingiunzione, lo affilia d'ufficio.
2. Pur comprendendo perfettamente la soluzione trovata nelle direttive sul controllo dell'affiliazione, il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza, secondo cui queste direttive sono in contraddizione con il testo di legge. Tuttavia, visto che la soluzione trovata permette effettivamente di semplificare la procedura, il Consiglio federale proporrà non appena possibile di adeguare l'articolo 11 capoverso 3bis LPP. La discussione relativa all'iniziativa parlamentare della CSS del Consiglio nazionale 05.411, "Wechsel der Vorsorgeeinrichtung" (d/f), ad esempio, offrirà l'occasione di procedere a questo adeguamento.
3. Tuttavia, per quanto riguarda la concorrenza, la procedura concernente il controllo dell'affiliazione non avvantaggia l'istituto collettore rispetto ad altri istituti di previdenza. L'istituto collettore è sì un istituto di previdenza, ma il suo compito principale è proprio quello di affiliare tutti i datori di lavoro che, per diversi motivi - disdetta del contratto di affiliazione in seguito al mancato pagamento dei contributi, rifiuto da parte degli istituti di previdenza di affiliarli a causa della loro struttura di personale o di rischio o pratiche necessarie non fatte, ciò che comporta un'affiliazione d'ufficio -, non sono o non sono più affiliati ad un istituto di previdenza. L'istituto collettore deve quindi accettare tutti i rischi e ammettere tutti i datori di lavoro, come anche gli assicurati facoltativi o coloro il cui datore di lavoro non è tenuto ad affiliarli. In altre parole, l'istituto collettore è l'ultimo istituto presso cui è possibile affiliarsi e non può rifiutare di affiliare un datore di lavoro che adempie alle relative condizioni. D'altro canto, essendo un istituto creato per legge dalle parti sociali che lo gestiscono, l'istituto collettore si distingue dagli altri per i suoi compiti prettamente d'interesse pubblico, che gli conferiscono un carattere particolare che non può metterlo in concorrenza sul mercato.
4. Qualora il Parlamento non dovesse dare seguito alla proposta del Consiglio federale avanzata al punto 2, l'esecutivo ordinerà all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di adeguare le direttive al testo di legge.
Risposta del Consiglio federale.