05.3278 · Interpellanza · 2005-06-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Per decidere dell'autorizzazione di singoli progetti di costruzione occorre verificare se tutte le disposizioni applicabili del diritto federale e cantonale siano rispettate. L'applicazione del diritto ambientale, particolarmente importante quando si tratta dell'approvazione di grandi progetti edilizi, rientra prevalentemente tra le competenze dei cantoni. Nella misura in cui il diritto applicabile prevede potere discrezionale è normale che possano verificarsi differenze tra le diverse prassi che i cantoni adottano in materia di rilascio delle autorizzazioni edilizie. Tenuto conto della situazione, non sarebbe opportuno rendere in qualche modo obbligatoria la prassi di un cantone.
Considerato che, secondo l'ordinamento delle competenze previsto dalla Costituzione, il diritto edilizio è materia cantonale, il Consiglio federale appoggia gli attuali sforzi che mirano ad armonizzare e prescrizioni edilizie mediante accordi intercantonali. È in questo modo che si può garantire al meglio il principio federalista. Il Consiglio federale ritiene che anche in futuro il legislatore continuerà ad utilizzare termini giuridici ambivalenti poiché deve tenere conto delle molteplici realtà da disciplinare. In questo modo, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni conservano un margine d'apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto.
3./4. Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese che il diritto di ricorso delle associazioni deve essere mantenuto nella sua forma attuale poiché contribuisce a una corretta applicazione della legislazione ambientale e consente un esame indipendente delle decisioni delle autorità da parte delle autorità di ricorso competenti, pur ammettendo che in certi ambiti sussistono possibilità di miglioramento. Il Consiglio federale è a favore dell'orientamento che propugna la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, avanzata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati in occasione della trattazione dell'iniziativa parlamentare Hofmann (02.436). Nel suo rapporto del 27 giugno 2005, la commissione propone in particolare anche adeguamenti relativi alla regolamentazione delle competenze. Per la trasmissione di un ricorso, in futuro, la competenza dovrà spettare al massimo organo esecutivo dell'organizzazione ricorrente. Le organizzazioni nazionali dovrebbero abilitare le sotto - organizzazioni aventi personalità giuridica propria ad agire soltanto nell'ambito di attività locali, e a inoltrare ricorsi in singoli casi. Se queste proposte venissero attuate, la richiesta dell'autore dell'interpellanza sarebbe soddisfatta.
5. Il Consiglio federale non nega che la durata della procedura di ricorso per gli investitori rappresenti un notevole carico, tuttavia sottolinea che la maggior parte dei ricorsi contro i progetti di costruzione sono impugnati da soggetti privati e non da associazioni. Inoltre, da analisi effettuate emerge che la parte preponderante dei ricorsi delle associazioni può essere evasa a livello cantonale. Considerato che la regolamentazione concreta della procedura di autorizzazione edilizia e della relativa procedura di ricorso spetta ai cantoni (cfr. art. 25 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio [legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700]), la Confederazione ha soltanto possibilità limitate d'intervento in materia. Tuttavia, nella sua risposta alla mozione 04.3285, il Consiglio federale si è dichiarato disponibile a proporre a tempo debito le misure che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione per consentire il più rapido svolgimento possibile delle procedure in questione e per incitare e aiutare i cantoni ad adottare tali misure. Relativamente alla procedura innanzi alle autorità federali, si rimanda ai risultati della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria approvata dalle Camere.
Risposta del Consiglio federale.