05.3284 · Interpellanza · 2005-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio degli Stati sta portando avanti rapidamente la liberalizzazione dell'ultimo chilometro. Tuttavia, prima di prendere decisioni è importante conoscere tutti i minimi dettagli, affinché la votazione avvenga con cognizione di causa. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere in modo chiaro alle seguenti domande:
1. Quando sono state attribuite le licenze UMTS si era posta come condizione che, entro la fine del 2004, gli operatori titolari di tali licenze avrebbero dovuto fornire al 50 per cento della popolazione svizzera questa nuova tecnologia.
Qual è la situazione odierna? Qual è la percentuale della popolazione a cui ogni operatore con una licenza fornisce tale tecnologia? Qual è la copertura geografica?
2. Le licenze di telefonia mobile obbligano i beneficiari a coprire tutto il territori svizzero. Perché Tele2 beneficia di una deroga e può concentrarsi unicamente sul prospero mercato zurighese?
3. A che condizioni Sunrise posa le sue linee lungo le rotaie delle FFS?
4. Con la sua offerta di 8 Mbits la Francia viene citata quale esempio.
Secondo un recente articolo pubblicato in un quotidiano romando, quest'offerta è limitata ai grandi centri urbani. Il Collegio può confermare quanto precede e indicarci in che misura questo può essere considerato un esempio?
5. Mentre anche l'Unione europea si prepara a riesaminare la situazione, perché gli USA, che avevano un sistema simile a quello votato dal Consiglio degli Stati il 7 giugno, hanno fatto marcia indietro adottando un modello identico a quello proposto dal Consiglio nazionale?
6. Il messaggio del Consiglio federale del 2003, che sta alla base della presente revisione della LTC, sollevava il problema dell'accesso della popolazione svizzera alla banda larga. Nel 2005, la Svizzera - senza regolamentazione - si piazza al secondo posto dietro i Paesi Bassi e davanti agli USA e agli altri Paesi europei. Che sostanza e rilevanza conserva il messaggio del Consiglio federale?
7. Con l'entrata in borsa di Swisscom nel 1998, la Confederazione ha venduto l'impresa per intero, compresa la sua rete.
Non è forse un pericoloso precedente e una violazione del diritto degli azionari minoritari voler legiferare per costringere un'impresa privata (su un mercato aperto e liberalizzato) a mettere a disposizione prestazioni e installazioni a un prezzo regolato e senza alcun rapporto con gli investimenti fatti e le leggi di mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le concessioni UMTS sono state rilasciate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). La ComCom è inoltre competente per il controllo dell'applicazione degli oneri previsti dalle concessioni. Ha esaminato il rispetto degli oneri di copertura e constatato che, il 31 dicembre 2004, Orange, Sunrise e Swisscom Mobile offrivano servizi UMTS ad almeno il 50 per cento della popolazione, soddisfacendo dunque i loro obblighi. Ha invece avviato una procedura di sorveglianza nei confronti del quarto concessionario 3G Mobile, poiché non ha costruito alcuna infrastruttura. Le concessioni non prevedono un obbligo di copertura superiore al 50 per cento della popolazione, ma i concessionari ampliano costantemente le loro reti a dipendenza della loro pianificazione commerciale.
2. Conformemente alla legge sulle telecomunicazioni (LTC), anche il rilascio di concessioni di telefonia mobile GSM è di competenza della ComCom. Nel 1998, il rilascio delle concessioni si prefiggeva ancora di ottenere una copertura nazionale mediante tre reti GSM indipendenti. Secondo le informazioni fornite dalla ComCom, l'attribuzione di altre due concessioni di telefonia mobile GSM deve innanzitutto servire a rafforzare la concorrenza e a stimolare il sorgere di nuove offerte più vantaggiose. Sono state attribuite le necessarie frequenze per un utilizzo a livello nazionale e le concessioni contengono disposizioni relative all'obbligo di copertura. Tele2 è pertanto tenuta, entro la fine del 2008, a fornire progressivamente i suoi servizi al 95 per cento delle città di Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna e Losanna. L'operatore rimane libero di sviluppare la sua rete in base all'evoluzione del mercato. La natura stessa del mercato della telefonia mobile fa sì che Tele2, per poter offrire i suoi servizi ovunque, vorrà essere presente in tutta la Svizzera, sia mediante un accordo di roaming nazionale o ampliando progressivamente la sua rete nel maggior numero di regioni possibile.
3. Le FFS affittano su base commerciale le condotte dei cavi lungo i binari alle imprese che ne fanno richiesta. Oltre a Sunrise, anche altre imprese hanno concluso contratti in materia con le FFS. Questi contratti sono negoziati in modo individuale. Le FFS progettano di sviluppare maggiormente questo settore d'attività.
4. Alla fine del 2004, la Francia presentava la situazione seguente: in 15 grandi città veniva offerta una velocità di 18 Mbits al secondo e, grazie alla disaggregazione, la metà della popolazione beneficiava di un'offerta da parte di concorrenti di France Télécom che poteva raggiungere gli 8 Mbits, a dipendenza delle possibilità tecniche; ad ogni modo, il 90 per cento della popolazione poteva disporre di un'offerta DSL di 2 Mbits al secondo. Nel confronto, la velocità massima ottenibile in Svizzera è di 2,4 Mbits e, per di più, a prezzi più che raddoppiati rispetto a quelli praticati in Francia. Da un punto di vista economico, è normale che le nuove offerte ad alta velocità siano inizialmente limitate ai grandi agglomerati così da raggiungere la necessaria massa critica all'inizio delle attività. Si è potuto constatare questo processo per le offerte di 2 Mbits al secondo. La pressione concorrenziale creatasi mediante l'accesso al collegamento d'utente di France Télécom ha reso possibile fornire questa velocità su quasi tutto il territorio nazionale. La Francia è pertanto un buon esempio degli effetti positivi di una maggiore concorrenza nell'offerta di servizi a banda larga grazie alla regolamentazione dell'accesso alla rete.
5. Il sistema di regolamentazione applicato negli Stati Uniti non è paragonabile né alla soluzione scelta dal Consiglio nazionale, né a quella votata dal Consiglio degli Stati. Innanzitutto, il Telecommunications Act americano si rivolge solo agli ex detentori del monopolio, sia che abbiano o meno una posizione dominante sul mercato. Inoltre, spetta al regolatore (ossia alla Federal Communications Commission) determinare i tipi d'accesso, come proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio, e non al legislatore, come invece deciso dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. La FCC gode di una considerevole discrezionalità in materia. Infine, le disposizioni sancite dalla FCC sono applicate dalle cosiddette Public Utilities Commissions di ogni Stato. Per quanto riguarda le forme d'accesso che devono essere offerte dagli ex monopolisti in base alla decisione della FCC, gli obblighi vanno, per lo meno parzialmente, oltre la soluzione scelta dal Consiglio nazionale. Lo stesso vale ad esempio per la disaggregazione totale che, negli Stati Uniti, deve essere proposta per la telefonia vocale e, ad alcune condizioni, anche sulla fibra ottica (in Svizzera il Consiglio nazionale prevede l'obbligo solo per le linee in rame e solo fino al ripetitore principale); lo stesso vale per le offerte resale ampiamente regolamentate nel settore del collegamento d'utente (in Svizzera, il Consiglio nazionale propone unicamente la fatturazione del collegamento utente). I più recenti sviluppi negli Stati Uniti vedono un progressivo adattamento della regolamentazione dell'accesso a Internet mediante la tecnologia DSL alla regolamentazione relativa all'accesso a Internet via cavo TV. Negli Stati uniti ci si avvia pertanto, in modo analogo a quanto proposto dal Consiglio federale, verso una regolamentazione neutra dal punto di vista tecnologico di queste due reti d'accesso a Internet.
Il riesame del diritto europeo non è dovuto a problemi di qualità o a un'insoddisfazione della Commissione per quanto fatto finora; era infatti stato previsto fin dall'inizio nelle direttive corrispondenti e deve assolutamente essere effettuato. Non sono previsti cambiamenti d'orientamento o modifiche fondamentali.
6. La LTC mira a garantire ai privati e agli ambienti economici servizi di telecomunicazione variati, di qualità e concorrenziali a livello nazionale e internazionale, grazie a una concorrenza efficace. Indicatori di una concorrenza efficace possono essere il livello e l'evoluzione dei prezzi, la qualità, l'innovazione, il numero di fornitori, la diversità delle offerte, ecc. Il problema dell'accesso alla banda larga non si limita alla questione di sapere quale proporzione della popolazione utilizza tali servizi. È necessario esaminare se gli utenti dispongono di offerte veramente diverse per poter fare una scelta che soddisfi i loro bisogni specifici. Questa diversità dell'offerta di servizi a banda larga non è ancora garantita poiché, a parte gli esercenti di reti via cavo, gli altri fornitori possono offrire tali servizi solo rivendendo i servizi wholesale di Swisscom. Ne risulta che le larghezze di banda disponibili e i prezzi non sono affatto diversi. L'obiettivo primario della legge sulle telecomunicazioni non è dunque raggiunto. In altri termini è inutile se, mediante i collegamenti menzionati, non si possono ottenere prestazioni a banda larga corrispondenti ai bisogni attuali. L'introduzione della disaggregazione rafforzerebbe la concorrenza a favore dei consumatori, poiché gli altri fornitori si troverebbero ad armi pari con Swisscom (e in parte con Cablecom). I consumatori beneficerebbero di più servizi nuovi e variati che meglio soddisferebbero i loro bisogni. Il messaggio del Consiglio federale conserva pertanto tutto il suo valore.
7. La modifica della LTC non è solo diretta contro Swisscom, mira invece ad aprire i mercati laddove non si sono ancora visti gli effetti positivi della concorrenza. Una posizione dominante è dunque sempre la condizione necessaria per un intervento normativo, sia che si tratti di Swisscom sia di un'altra impresa che occupa tale posizione. Se occorre intervenire dopo aver constatato una posizione dominante sul mercato, la fissazione del prezzo imposto viene fatta in base a un modello che prevede una rimunerazione del capitale investito equa e conforme agli usi nel settore. La regolamentazione si conclude non appena il mercato funziona liberamente. Si tiene dunque sufficientemente conto degli interessi degli azionisti e delle leggi di mercato.
Risposta del Consiglio federale.