05.3288 · Interpellanza · 2005-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dal profilo della politica della formazione, l'integrazione dei settori specifici della salute, del lavoro sociale e delle arti (SSA) nella sfera di competenza legislativa della Confederazione è un fatto di primaria importanza in vista di uno sviluppo coerente delle scuole universitarie professionali e del panorama universitario svizzero nonché in vista del consenso sui rispettivi diplomi a livello nazionale e internazionale. Nel corso della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali, nonostante la situazione non ottimale delle finanze federali (programma di sgravio), il legislatore ha deciso di mettere i nuovi settori SSA alla pari dei settori della tecnica, dell'economia e del design (TED), in materia di attribuzione dei sussidi, già dal 2008.
Il Consiglio federale esprime il proprio parere in merito alle singole domande come segue:
1. Per il periodo 2004-2007 sono previsti ogni anno 20 milioni di franchi per l'integrazione del settore SSA. Aumentando da 40 a 80 milioni di franchi i sussidi destinati ai settori SSA per il periodo 2004-2007, l'assemblea federale ha dimostrato la volontà di integrare rapidamente tali settori nella sfera di competenza legislativa della Confederazione. Secondo l'articolo 22 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP), i mezzi finanziari a disposizione verranno ripartiti in uguale misura, in base al numero di studenti, tra i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore del lavoro sociale (studenti che frequentano uno studio per il conseguimento del diploma per l'anno scolastico 2004/05: 3727), da un lato, e i cicli di studio delle scuole universitarie professionali degli altri settori, dall'altro (studenti che frequentano uno studio per il conseguimento del diploma per l'anno scolastico 2004/05: 6308). Questa suddivisione è in vigore soltanto dal 1° gennaio 2004. Il legislatore, grazie alla regolamentazione transitoria nell'ambito della revisione della legge sulle scuole universitarie professionali riguardante il finanziamento dei settori SSA del 17 dicembre 2004, ha reso nota la sua decisione di proseguire tale finanziamento fino alla fine del 2007. Considerando tali spiegazioni e l'introduzione di nuovi cicli di studio nel settore della salute, un aumento del montante a favore del settore lavoro sociale non è giustificato.
2. I nuovi cicli di studio proposti nel settore della salute saranno sussidiati, fino alla fine del 2007, soltanto alle condizioni previste conformemente alle considerazioni espresse al punto 1 della risposta.
3. Nell'ambito della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali, questa disparità di trattamento fino alla fine del 2007 è stata stabilita espressamente dal legislatore. La parità di trattamento con i settori TED, per quanto riguarda le disposizioni in materia di attribuzione dei sussidi, prevede soltanto a partire dal 2008 anche per i settori SSA il versamento di sussidi federali per la ricerca applicata e lo sviluppo.
4. Il sovvenzionamento delle scuole universitarie professionali nel settore specifico del lavoro sociale si basa sulla legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) e sull'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP). Conformemente alla vecchia legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale, i sussidi federali sono stati versati retroattivamente per le spese dell'anno precedente. Siccome si tratta di un rapporto continuato di sovvenzionamento, questa prassi di versare i sussidi è stata ripresa anche per il finanziamento a partire dal 1° gennaio 2004. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha informato in tal senso, con lettera dell'11 ottobre 2004, gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali. Di conseguenza, i sussidi per il 2004 sono stati versati l'8 giugno 2005.
5. La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) ha anche ripercussioni sui sussidi versati attualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo l'articolo 74 lettera d (compresa l'educazione sociale) della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). La NPC prevede che i costi dovuti a tali compiti vengano assunti direttamente dai Cantoni a partire dal 2008.
Risposta del Consiglio federale.