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05.3305 · Interpellanza · 2005-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Catena della Solidarietà è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro retta dall'articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero, dai suoi statuti e regolamenti. Il suo fine è quello di soccorrere persone in difficoltà, di raccogliere e gestire le donazioni a favore delle vittime di catastrofi o di fatti particolarmente gravi, dei bambini indigenti e dei diseredati. La Catena della Solidarietà è sottoposta al controllo della Vigilanza federale sulle fondazioni, incaricata di verificare che i beni siano impiegati conformemente al fine e agli statuti della fondazione e che gli organi della fondazione non abusino del loro potere discrezionale e che si attengano alle leggi, agli statuti e ai regolamenti della fondazione.

L'autorità di sorveglianza non deve immischiarsi nell'operato degli organi della fondazione a meno che questi non violino palesemente la legge o oltrepassino illecitamente il quadro di riferimento piuttosto ampio previsto per l'autonomia di apprezzamento del Consiglio di fondazione. Di conseguenza, senza un diritto soggettivo fissato negli statuti, gli organi della fondazione possono decidere liberamente come assegnare gli aiuti finanziari.

Eventuali irregolarità possono essere denunciate mediante ricorso all'autorità di vigilanza. Nella fattispecie, la Vigilanza federale sulle fondazioni sta trattando un ricorso inoltrato dai promotori del progetto "casa buna".

Basandosi anche sulle informazioni fornitegli dalla Catena della Solidarietà, il Consiglio federale risponde alle domande poste come segue:

1. I criteri per il riconoscimento delle ONG sono fissati nei regolamenti della fondazione. L'ONG deve sottostare al diritto svizzero, essere attiva da tre anni, iscritta nel registro di commercio, operativa in diversi campi e/o Paesi, godere di una buona reputazione presso la popolazione, avere la certificazione Zewo o dimostrare di adempierne i requisiti e avere una certa capacità finanziaria con una cifra d'affari minima di un milione di franchi.

2. Nel 1983, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ha istituito la Fondazione svizzera della Catena della Solidarietà, che è giuridicamente e finanziariamente autonoma. Le relazioni tra la SSR e la Catena della Solidarietà sono disciplinate negli statuti, nei regolamenti della fondazione e in una convenzione. Oltre a diffondere gli appelli tramite i suoi canali, la SSR contribuisce in modo tangibile mettendo a disposizione infrastrutture e personale tecnico nei giorni delle campagne.

3. La SSR non è l'istanza di supervisione della Catena della Solidarietà. È compito della Vigilanza federale sulle fondazioni controllare l'attività della Catena della Solidarietà. Tuttavia la SSR ha il diritto di esaminare i conti e la gestione della Catena della Solidarietà, che resta comunque la sola responsabile dell'impiego delle donazioni.

4. Gli statuti della fondazione prevedono che, conformemente alla volontà dei donatori, i fondi raccolti siano destinati ai beneficiari di campagne di solidarietà organizzate e consacrate alla realizzazione di programmi d'aiuto. Il trasferimento dei fondi raccolti a altri programmi è possibile su decisione del Consiglio di fondazione e nel rispetto della volontà originaria dei donatori.

Un regime d'eccezione è previsto per progetti unici inferiori a 50 000 franchi. Se i promotori (associazioni o persone svizzere o domiciliate in Svizzera) sono affidabili e dispongono del necessario know-how, allora il progetto, tenuto conto del suo scopo e dei suoi beneficiari, diventa prioritario rispetto all'osservanza della formalità che prevede un accordo basato su una collaborazione di lunga durata.

Il progetto "casa buna" rientra in questo regime d'eccezione. Tuttavia, l'organizzazione di diritto rumeno promossa da cittadini svizzeri residenti in Francia non può essere riconosciuta. Le domande di aiuto finanziario alla Catena della Solidarietà seguono un iter rigoroso (simile a quello della Direzione dello sviluppo e della cooperazione) che pone l'accento sui beneficiari, i benefici che questi ne posso trarre, la fattibilità del progetto e il budget. Malgrado l'assistenza offerta, i promotori del progetto "casa buna" non sono stati in grado di compilare correttamente la domanda, e nemmeno in forma semplificata, e di fornire determinati giustificativi, in particolare relativi ai beneficiari del sistema di formazione professionale in Romania. Considerati gli elementi in suo possesso, la Catena della Solidarietà ha ritenuto che il progetto di promozione di una panetteria in Romania esulasse dal suo ambito di competenza.

5. Poiché l'idea del progetto "casa buna" era originale e interessante, è stata decisa l'entrata in materia. Tuttavia, l'entrata in materia non costituisce una decisione, ma una possibilità di presentare una domanda. Poiché la domanda dei promotori del progetto non è stata formulata in modo corretto e conforme ai requisiti della Catena della Solidarietà, il sostegno finanziario non ha potuto essere accordato.

6. Poiché la Catena della Solidarietà è una fondazione di diritto privato, il governo non può intervenire nell'impiego delle donazioni e nell'attribuzione degli aiuti finanziari.

7. Nelle condizioni attuali, il riesame della decisione della Catena della Solidarietà non entra in considerazione. Tuttavia, la Catena della Solidarietà ritiene l'idea di fondo interessante e propone di finanziare, sulla base del preventivo di un'impresa conosciuta, il trasporto dalla Svizzera in Romania del materiale per la panetteria e del materiale offerto dal DDPS.

Risposta del Consiglio federale.