05.3320 · Mozione · 2005-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La domanda 1 della mozione si riferisce ai lavoratori che non lavorano direttamente con l'amianto o con materiali contenenti amianto ma che potrebbero essere soggetti a un'esposizione (passiva) a tale sostanza (p. es. amianto floccato) nei locali di lavoro. Malgrado in senso stretto l'articolo 44 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI, RS 832.30) disciplini unicamente la manipolazione di sostanze pericolose per la salute, nella prassi questo articolo è sempre stato interpretato in modo da garantire anche la protezione dei lavoratori dall'esposizione "passiva". Il Consiglio federale fornirà una base legale a questa prassi adeguando la OPI.
2. Il Consiglio federale ribadisce che la presenza di materiali contenenti amianto in edifici non è di per sé pericolosa per la salute. Nella maggioranza dei casi tali materiali costituiscono un pericolo immediato solo quando sono lavorati o manipolati in una qualche forma meccanica, dato che in tal modo possono essere liberate quantità considerevoli di fibre d'amianto dannose per la salute. Questo fatto è tenuto in considerazione anche nel quadro della legge sulla protezione dell'ambiente. In caso di ristrutturazione o demolizione di edifici vanno applicate le disposizioni concernenti l'aria e i rifiuti. Eventualmente si deve controllare se l'edificio contiene amianto e, se necessario, elaborare un progetto di rimozione.
Il Consiglio federale riconosce la necessità di intervenire affinché i lavoratori sappiano se rischiano di entrare in contatto con materiali contenenti amianto anche quando svolgono lavori di piccola entità. Come già sottolineato nella risposta all'interpellanza Teuscher (04.3744, Protezione insufficiente dall'amianto), il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno istituire un obbligo di dichiarazione generale al fine di registrare tutti gli edifici con applicazioni d'amianto problematiche. L'onere in materia di risorse umane e finanziarie sarebbe troppo elevato. Tuttavia, il Consiglio federale è dell'avviso che, dal punto di vista della protezione dei lavoratori, una soluzione adeguata consisterebbe in un obbligo di accertamento puntuale a cui sarebbe soggetto il committente prima di assegnare gli incarichi agli operai. Il committente dovrebbe fare esaminare il proprio edificio quando vi è da supporre la presenza di materiali a base di amianto pericolosi per la salute. Fino al momento in cui non sono disponibili i risultati degli accertamenti, i lavori non possono essere avviati. Il Consiglio federale si premurerà di chiarire dove e in quale forma sia possibile sancire a livello legislativo un tale obbligo di accertamento.
La richiesta formulata alla domanda 3 può essere accolta. Sostanze pericolose per la salute non devono essere trasportate al di fuori del luogo di lavoro mediante gli abiti. Questo principio è già applicato sul piano pratico nelle opere di risanamento di edifici contenenti amianto, anche se finora non vi è una normativa concreta in merito. Nel quadro del relativo adeguamento a livello di ordinanza, il Consiglio federale terrà conto anche del mandato definito dalla convenzione n. 162 del 24 giugno 1986 relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto (RS 0.822.726.2) per il relativo disciplinamento nella legislazione interna.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.