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05.3336 · Mozione · 2005-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'Unione europea i vini naturali fino a un tenore alcolico del 18 per cento del volume non sono assoggettati all'imposta di consumo sulle bevande distillate. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/83/CEE, del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche questa disposizione si limita ai vini naturali che sono stati prodotti senza arricchimenti e che l'alcool contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. Con l'accettazione della mozione in quest'ambito si può raggiungere un'armonizzazione eurocompatibile.

Finora sono stati in modo particolare i vini naturali esteri a superare un tenore del 15 per cento del volume, sottostando così alla tassa sull'alcool. Con l'evoluzione nella tecnologia enologica anche i vini svizzeri hanno vieppiù fatto rilevare un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume. Il disorientamento e i timori possono essere pertanto eliminati con l'adattamento a norme eurocompatibili. Allo steso modo si può diminuire il dispendio di risorse dal punto di vista amministrativo.

L'innalzamento del limite d'imposizione del vino naturale dal 15 al 18 per cento del volume determina per la Regìa una perdita fiscale pari a 450 000 franchi annui.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.