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05.3361 · Interpellanza · 2005-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il procuratore generale della Confederazione conduce le inchieste di polizia giudiziaria e nel caso in cui non vi sono ragioni per aprire l'istruzione preparatoria egli sospende le indagini (art. 106 cpv. 1 della legge federale sulla procedura penale; PP). Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento (art. 14 cpv. 2 PP), agisce conformemente ai principi giuridici generali, alle disposizioni della PP e agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

Le autorità federali preposte al perseguimento penale in caso di motivi di sospetto sufficienti sono tenute ad avviare un'inchiesta. Nella lotta contro i casi gravi di criminalità (criminalità organizzata, terrorismo ecc.) di regola solo dopo vaste e complesse indagini con risvolti internazionali si constata se il procedimento deve essere sospeso o se si può promuovere all'accusa. Il rischio di non ottenere prove sufficienti è notevolmente più elevato rispetto ai procedimenti penali condotti entro i confini della Svizzera.

Tutti gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 105bis cpv. 2 PP). La Corte oltre a decidere sui reclami, esercita anche la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale (art. 28 della legge sul Tribunale penale federale, RS 173.71). Nell'esercizio di questa competenza la Corte svolge ispezioni ed esige ogni anno una relazione sulle attività del Ministero pubblico della Confederazione. Il Consiglio federale non può quindi esprimersi né in merito all'andamento delle inchieste del Ministero pubblico della Confederazione in maniera generale, né in merito ai singoli casi.

La legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32) è una legge generale. Secondo l'articolo 3 capoverso 2, la LResp non si applica a determinati fatti per i quali la responsabilità è disciplinata in atti legislativi speciali (sussidiarietà). L'articolo 122 PP comprende una disposizione speciale di questo tipo: all'imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un'indennità per pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri atti dell'istruzione. La disposizione si applica altresì in caso di sospensione dell'inchiesta (art. 122 cpv. 4 PP). Fino al 31 marzo 2004 le domande di risarcimento danni erano sottoposte per decisione alla Camera d'accusa del Tribunale federale, a partire dal 1° aprile 2004 esse sono alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2. Negli anni 1995-2004 presso il Tribunale federale sono state avviate complessivamente 15 procedure per domande di risarcimento. Negli anni 2004-2005 presso il Tribunale penale federale ne sono state avviate complessivamente 24.

3. Negli anni 1995-2004 il Tribunale federale ha versato un importo complessivo di 211 272,15 franchi per risarcimenti danni; l'importo più elevato ammontava a 45 000 franchi. La durata media delle procedure è stata di 132 giorni. Negli anni 2004-2005 il Tribunale penale federale ha versato risarcimenti per un totale di 123 125,10 franchi; l'importo più elevato ammontava a 48 427,85 franchi. La durata media delle procedure è stata di 71,4 giorni.

L'aumento delle procedure di risarcimento danni è dovuto al cambiamento di sistema, in base al quale dal 1° gennaio 2002 il Ministero pubblico della Confederazione evade direttamente le procedure, senza più delegarle ai cantoni.

4. In base al principio della divisione dei poteri, il Consiglio federale non può dare disposizioni alle competenti autorità federali, ossia al Tribunale penale federale che in caso di sospensione delle indagini da parte del procuratore generale è tenuto a decidere sulla domanda di risarcimento, su come trattare tali domande.

Risposta del Consiglio federale.