05.3405 · Mozione · 2005-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad assicurarsi che il Dipartimento federale delle finanze e l'Amministrazione federale delle contribuzioni eseguano un controllo più regolare e approfondito delle amministrazioni fiscali cantonali per armonizzare l'interpretazione della legge sull'imposta federale diretta, e ad assicurarsi, più precisamente, che procedano a un'inchiesta più approfondita per rispondere alle seguenti due domande:
1. Amministrazione effettiva: quando una società ha frodato il fisco tramite società fittizie, le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta e le direzioni dei dipartimenti cantonali delle finanze interpretano in maniera uniforme il criterio dell'amministrazione effettiva (segnatamente art. 50 LIFD e art. 20 cpv. 1 LAID), tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale per casi simili?
2. Importo della multa: quando una società ha frodato il fisco tramite società fittizie, le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta e le direzioni dei dipartimenti cantonali delle finanze interpretano gli articoli 54 LAID e 175 capoverso 2 LIFD, tenendo conto della consuetudine riguardo all'importo della multa?
Begründung
In seguito alle informazioni di stampa e alle interpellanze di deputati del Gran consiglio ginevrino, che lasciano pensare che vi possa essere un'interpretazione lassista della nozione di domicilio concernente la riscossione dell'imposta federale diretta da parte dell'amministrazione ginevrina dell'imposta federale diretta, la presente mozione mira ad assicurare che il DFF e l'Amministrazione federale delle contribuzioni eseguano un controllo più regolare e approfondito delle amministrazioni cantonali dell'imposta federale. Lo scopo è armonizzare l'interpretazione della legge sull'imposta federale diretta e ottenere segnatamente che essi procedano a un'inchiesta più approfondita per rispondere alle due domande.
Oltre alle competenze della Confederazione in materia di vigilanza della riscossione dell'imposta federale diretta (art. 2, 102 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 190 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta), la richiesta si fonda segnatamente:
- sulla recente conferma del Tribunale federale dell'illegalità dei domicili fittizi creati a fini fiscali (sentenza 2A.247/2004 del 10 febbraio 2005);
- sul fatto che il segreto fiscale ostacola i deputati cantonali che vorrebbero indagare sul rispetto della legge basandosi sui giustificativi rimessi all'amministrazione fiscale dalle società con succursali all'estero e soggette all'imposta nel loro cantone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. I controlli menzionati nella mozione vengono già eseguiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
2. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Il Dipartimento federale delle finanze esercita la vigilanza della Confederazione (art. 102 cpv. 1 LIFD). L'AFC, in particolare la Divisione ispettorato della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo provvede all'applicazione uniforme della LIFD (art. 102 cpv. 2 LIFD). In concreto, l'AFC ha in particolare assunto ispettori che effettuano controlli sistematici dell'applicazione della LIFD, segnatamente presso la sede delle amministrazioni cantonali.
3. Quando un'autorità fiscale cantonale non applica il diritto in vigore, il Dipartimento federale delle finanze può prendere i provvedimenti necessari (art. 103 cpv. 2 LIFD) e l'AFC può, all'occorrenza, ricorrere contro ogni decisione di tassazione (art. 141 cpv. 1 LIFD).
4. L'AFC, che assume già adesso pienamente il suo compito di vigilanza, è particolarmente attenta alle società che hanno la loro amministrazione effettiva in Svizzera senza avere la loro sede statutaria e vigila affinché le stesse siano assoggettate in Svizzera in applicazione dell'articolo 50 LIFD.
5. L'AFC è stata molto attiva in un caso giudicato di recente dal Tribunale federale (2A.321/2003), ove una società la cui amministrazione effettiva era in Svizzera - ma la cui sede statutaria si trovava all'estero - è stata assoggettata in Svizzera in applicazione dell'articolo 50 LIFD.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.