05.3442 · Mozione · 2005-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice penale svizzero, di modo che le violenze fisiche commesse in banda vengano punite d'ufficio.
Begründung
Non si può fare a meno di constatare che nel nostro Paese sono in aumento gli atti di violenza commessi in banda. Le aggressioni gratuite non sono più eventi rari. Oltre alla violenza e al racket in banda, si assiste al diffondersi di una nuova forma di violenza gratuita: l'"happy slapping" (il "pestaggio da intrattenimento"). Secondo l'Ufficio federale di polizia la situazione "esige risposte in materia di politica criminale". La stampa ha costantemente riportato il verificarsi di questo tipo di aggressioni e ha rilevato che in numerosi casi (vie di fatto e lesioni semplici) le vittime non hanno fatto uso del loro diritto di denuncia per timore di rappresaglie, spesso dopo essere state minacciate dagli autori. L'applicazione del diritto raggiunge qui i suoi limiti. È stato pure constatato che i casi di recidiva sono più frequenti quando gli autori restano impuniti. È giunto il momento di chinarsi su questa problematica e agire.
L'introduzione nel CP, nel 2004, della norma che punisce d'ufficio la violenza in ambito domestico, ci permette di trarre insegnamenti applicabili per analogia alla problematica delle violenze fisiche commesse in banda. L'entrata in vigore di questa misura si è infatti rivelata necessaria poiché nella maggior parte dei casi le vittime di violenze domestiche non sporgevano denuncia nei confronti dei loro aggressori, i quali spesso recidivavano. Attualmente si può chiaramente rilevare che le vittime sono meglio tutelate e i casi di recidiva meno frequenti. La misura ha quindi raggiunto il suo obiettivo.
Il fatto che numerose persone spesso non osino denunciare, temendo rappresaglie, le violenze fisiche subite da parte di autori che hanno agito in banda, rende necessaria una protezione più efficace. Occorre quindi tener conto delle paure espresse dai nostri concittadini e reprimere d'ufficio le lesioni semplici e le vie di fatto commesse in banda.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore della mozione, secondo cui occorre essere risoluti e agire nel modo più efficace possibile contro la commissione di atti violenti in banda. A tal fine una modifica del Codice penale (CP) non è tuttavia né necessaria né adeguata. Il CP prevede già il perseguimento d'ufficio della violenza commessa in banda, se gli atti violenti commessi non sono di natura grave. L'articolo 134 CP punisce con una pena fino a cinque anni di reclusione chiunque partecipa a un'aggressione ai danni di una o più persone, se l'aggressione ha come conseguenza la lesione o la morte della vittima. Il perseguimento d'ufficio riguarda tutti coloro che hanno partecipato all'aggressione, anche se non sono stati gli autori diretti delle lesioni. Non è necessario provare la loro volontà di causare lesioni alla vittima: occorre dimostrare unicamente la loro intenzione di partecipare all'aggressione. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore, quando nel 1989 ha inserito l'articolo 134 nel CP, al fine di lottare contro le aggressioni commesse da gruppi di picchiatori contro persone isolate, percepite già allora come un fenomeno frequente (cfr. il relativo messaggio in FF 1985 II 933, n. 214.6). Il legislatore ha in tal modo agito in modo chiaro, come se nell'articolo 123 CP avesse previsto il perseguimento d'ufficio delle lesioni semplici commesse in banda.
Per rispondere pienamente alla richiesta avanzata nella mozione, occorrerebbe pertanto rendere perseguibile d'ufficio unicamente la commissione in banda delle vie di fatto di cui all'articolo 126 CP. Il Consiglio federale ritiene tuttavia tale soluzione problematica, per i motivi esposti qui di seguito.
In seguito a una simile modifica di legge, la polizia sarebbe costretta a occuparsi di ogni denuncia, anche di quelle relative a piccoli tafferugli, in cui sono implicate più di due persone. Ciò non appare opportuno, se si considera la situazione in materia di personale in taluni casi critica in seno ai corpi di polizia e ad altre autorità di perseguimento penale. Per il perseguimento di infrazioni talvolta difficili da provare in molti casi occorrerebbero mezzi di cui vi è urgente bisogno in altri ambiti.
È innegabile che molte vittime di atti violenti commessi in banda non sporgano denuncia per timore di rappresaglie da parte degli autori, impedendo quindi alla polizia di intervenire. Tuttavia, se tali atti violenti fossero perseguiti d'ufficio, la situazione non muterebbe automaticamente, poiché in generale la polizia non viene a conoscenza di tali infrazioni in modo diretto: affinché una procedura sia avviata, anche in caso di perseguimento d'ufficio, occorre che la vittima o terzi a conoscenza dei reati commessi si rivolgano alle autorità di perseguimento penale e verbalizzino ciò che hanno subito o osservato. La disponibilità di terzi a sporgere denuncia nei confronti di bande particolarmente pericolose non è inoltre maggiore rispetto a quella della vittima medesima.
Contrariamente al parere dell'autore della mozione, il fatto che nell'ambito del perseguimento delle violenze domestiche sia stata introdotta la massima ufficiale non significa che sia opportuno applicare tale massima anche agli atti violenti commessi in banda. La rinuncia all'esigenza della denuncia in caso di violenze domestiche non è stata giustificata principalmente dalla paura della vittima di rappresaglie da parte dell'autore del reato. Determinante è stato piuttosto il fatto che le vittime di violenze domestiche non osino rivolgersi alla giustizia a causa di "scrupoli morali" o per dipendenza economica o emotiva.
Infine, la necessità della modifica di legge non può essere giustificata neppure con l'argomento secondo cui le vittime non sporgono denuncia perché vengono spesso minacciate: in tal caso si configurerebbe la fattispecie della coazione, che secondo l'articolo 181 CP viene perseguita d'ufficio. Gli autori di un'aggressione commessa in banda possono essere perseguiti d'ufficio, anche se l'aggressione ha come conseguenza unicamente una via di fatto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.