05.3452 · Postulato · 2005-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La situazione del quartiere di Zurigo-Schwamendingen è estrema: tagliato in due dall'autostrada, esso è caratterizzato da un notevole carico fonico e ambientale, cui è esposto un numero particolarmente elevato di abitanti. A fronte di questa situazione, invito il Consiglio federale ad esaminare la possibilità di derogare alla normativa in vigore, prevedendo una partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi di copertura del tratto autostradale o di una soluzione equivalente, in virtù della ripartizione dei costi per le strade nazionali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La costruzione e la manutenzione delle opere di copertura delle strade nazionali caratterizzate da un forte carico fonico sono molto costose. Nel realizzare interventi di risanamento, la Confederazione mira pertanto a soluzioni più economiche. Nel caso di Schwamendingen basterebbe realizzare delle pareti antirumore (molto alte) per rispettare i valori limite fissati dalla legge. Eventuali misure di protezione più sofisticate, oltre a soddisfare il criterio della realizzabilità tecnica, devono essere sostenibili nell'ottica dei costi (principio della proporzionalità). Di regola ciò non è il caso delle opere di copertura di tratti stradali. A Schwamendingen occorrerebbe oltre tutto procedere a costosi adeguamenti dei tunnel esistenti. A giudizio del Consiglio federale, non è dunque strettamente necessario, al fine di ridurre il carico fonico, coprire il tratto stradale in questione.
Per far sì che a Schwamendingen i valori limite previsti dalla legislazione sulla protezione contro l'inquinamento fonico vengano rispettati, sarebbe bastata la costruzione di pareti antirumore lungo l'autostrada. L'altezza delle pareti sarebbe però stata tale da rendere il progetto non realizzabile dal punto di vista urbanistico.
Il progetto originario prevedeva pertanto la posa di pareti antirumore alte tre metri, la riduzione della velocità massima consentita e, in parte, il risanamento delle finestre. In virtù della legislazione sulla protezione contro l'inquinamento fonico, queste misure sarebbero sufficienti nel caso in questione (art. 17 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01), pur non assicurando la protezione completa contro il rumore.
Se un cantone vuole una protezione contro il rumore di portata più ampia di quella prevista dalla legge (p. es. la copertura completa di un tratto autostradale), la Confederazione può partecipare a un simile progetto nella misura delle spese previste ipso facto dai provvedimenti che si rendono necessari. Nella fattispecie, la Confederazione e il cantone si sono accordati su questa procedura in occasione della seduta tenutasi l'8 settembre 2005. La partecipazione finanziaria della Confederazione è stata fissata in funzione delle pareti antirumore conformi alle prescrizioni materiali della legislazione sulla protezione contro l'inquinamento fonico. La Confederazione si è pertanto dichiarata disposta a versare un contributo equivalente ai costi del progetto originario che prevedeva la costruzione di pareti antirumore alte. Gli ulteriori costi per una copertura antirumore sono a carico del cantone. È stata così trovata una soluzione che ha consentito di regolare il finanziamento della copertura in modo accettabile per la Confederazione, il cantone e la città di Zurigo.
Il Parlamento ha ribadito a più riprese la necessità di impiegare in modo parsimonioso i mezzi destinati alla costruzione delle strade nazionali. Il Consiglio federale ha attuato questo principio, pubblicando nel 1998 un rapporto sugli standard applicabili in questo settore. Oltre a una lunga serie di altri punti, il documento precisa che ogni misura non obbligatoria di ottimizzazione nel settore delle strade nazionali è a carico di coloro che la richiedono. Da allora, tale principio è applicato sistematicamente e accettato dalle più alte istanze giuridiche. Il Consiglio federale non intende derogare a questa disposizione, tanto più che ciò costituirebbe inevitabilmente un precedente per altre richieste di questo tipo.
La soluzione concordata ha permesso di soddisfare, almeno sul piano materiale, lo scopo del postulato. Il postulato può dunque essere accolto.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.