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05.3495 · Mozione · 2005-09-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge federale sul materiale bellico (LMB) inserendo un divieto di esportazione del materiale bellico che non viene più utilizzato nell'esercito. Inoltre occorre che il Consiglio federale completi la LMB con una disposizione vincolante, secondo cui il materiale bellico fuori uso deve essere rottamato ed eliminato. I dettagli della rottamazione e dell'eliminazione rispettose dell'ambiente e conformi alle regole dell'arte saranno disciplinati in un'ordinanza del Consiglio federale. Inoltre esso farà in modo che, in futuro, in occasione dell'acquisto di materiali d'armamento, un importo adeguato sia messo in preventivo per l'eliminazione successiva di tale materiale e venga versato in un fondo destinato a questo scopo.

Begründung

Nell'ambito delle riforme in corso, una grande quantità di materiale bellico dell'esercito svizzero, più o meno vecchio, non viene più utilizzata. Siccome tutti gli eserciti europei stanno attualmente effettuando lo stesso processo di ristrutturazione, secondo il capo degli acquisti di Armasuisse soltanto i Paesi in cui esiste una certa minaccia sarebbero disposti ad acquistare il nostro materiale bellico. La vendita di materiale bellico in regioni colpite da crisi, guerre e conflitti è incompatibile con i principi della politica estera svizzera, in particolare nell'ambito della sua politica di pace, di promozione dei diritti umani e di sviluppo. Per questo motivo la Svizzera non deve vendere all'estero il suo materiale bellico vecchio e usato, ma rottamarlo sul proprio territorio in modo rispettoso dell'ambiente e conforme alle regole dell'arte. In tal modo la Svizzera contribuirà attivamente agli sforzi di disarmo e di non proliferazione intrapresi a livello internazionale. Per risolvere il problema dell'eliminazione del materiale bellico di cui l'esercito svizzero non fa più uso, in futuro occorrerà provvedere al finanziamento versando, al momento di acquistare nuovo materiale bellico, un importo preventivato in un fondo destinato a tale scopo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le esportazioni di materiale bellico eccedente non debbano contravvenire agli obiettivi della politica estera svizzera. Per questa ragione esso ha stabilito nuovi criteri per tali esportazioni. D'ora in poi si dovrà procedere come segue:

- Il materiale bellico in eccedenza viene in prima opzione rivenduto al Paese di origine o ceduto a quest'ultimo gratuitamente e senza nessun onere.

- In seconda opzione il materiale bellico deve essere venduto ai Paesi che figurano nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB). Si tratta dei Paesi che appartengono a tutti e quattro i regimi internazionali di controllo delle esportazioni e per i quali, ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'OMB (trasferimento di tecnologia, mediazione e commercio all'estero) non è richiesta alcuna autorizzazione specifica. Tali Paesi devono consegnare una dichiarazione di non riesportazione di modo che il materiale bellico non venga trasferito verso Paesi ai quali la Svizzera non l'avrebbe consegnato.

- Altrimenti, il materiale bellico deve essere custodito in un deposito in Svizzera ed eventualmente valorizzato, il che significa praticamente destinarlo alla rottamazione.

Il Consiglio federale ritiene che la soluzione esposta permetta di tener conto in modo differenziato ed economico dell'obiettivo principale della mozione, ovvero impedire esportazioni di materiale bellico eccedente che cadano in contraddizione con la politica estera svizzera. Eventuali adeguamenti delle basi legali non sono necessari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.