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Limitazione discutibile del diritto di trasportare merci per conto terzi

05.3505 · Interpellanza · 2005-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali limitazioni incontrerebbe un'impresa autorizzata a trasportare merci proprie che volesse trasportare merci per conto terzi?

2. Qual è la ragione di tali limitazioni?

3. Il Consiglio federale intende modificare l'attuale sistema al fine di incoraggiare, nella misura del possibile, un'organizzazione più razionale, più economica e più ecologica di tali trasporti?

Begründung

Alcune imprese che effettuano, per conto proprio, trasporti merci con autocarri si lamentano di non poter trasportare, in caso di capacità di carico libere (anche in caso di viaggi di ritorno a vuoto), merci di terzi; altre imprese che non dispongono invece di un proprio sistema di trasporto con autocarri si lamentano a loro volta di non potere usufruire delle capacità libere di terzi. Questa limitazione del diritto di trasportare merci raddoppia inevitabilmente il numero di autocarri che circolano parzialmente carichi o che ritornano completamente vuoti. Ciò è in contrasto con l'obiettivo della politica svizzera dei trasporti e dell'ambiente, perseguito soprattutto con la TTPCP. Stando a una risposta data ad alcuni interessati, questa situazione sarebbe da ricondurre a un'interpretazione dell'ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103) del 1° novembre 2000. Ne risulta uno "spreco" dei mezzi di trasporto, che va a discapito di soluzioni che prevedono la possibilità di "offrire un passaggio" alle merci di terzi, decisamente più redditizie ed ecologiche.

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio, il trasporto professionale su strada di merci e persone è soggetto all'obbligo di autorizzazione. Le relative basi giuridiche a livello di trattati internazionali sono contenute nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.742.72, di seguito denominato "accordo sui trasporti terrestri"). Nel diritto nazionale le relative prescrizioni sono sancite dagli articoli da7 a 15 della legge sul trasporto viaggiatori (LTV; RS 744.10). Chi desidera ottenere un'autorizzazione di accesso alla professione deve dare prova di:

- onorabilità (art. 10 LTV; in particolare non deve avere commesso infrazioni gravi e ripetute, per es. contro le disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale);

- capacità finanziaria (art. 11 LTV; considerata una quota minima di capitale proprio in relazione al numero di autocarri impiegati);

- capacità professionale (art. 12 LTV; attestato conseguito a seguito di un esame sulle conoscenze richieste per la pratica della professione).

L'obbligo di autorizzazione garantisce che nel traffico merci stradale a scopo professionale siano mantenuti determinati standard minimi. Le organizzazioni professionali come la ASTAG o routiers suisses hanno accolto l'introduzione di questo obbligo di autorizzazione, in vigore nel traffico interno dal 2004, che consente di evitare la proliferazione di imprese di trasporti stradali. La stragrande maggioranza delle imprese serie non può pertanto che beneficiare di tale obbligo di autorizzazione.

Esistono delle eccezioni all'obbligo di autorizzazione; in particolare, il trasporto per conto proprio ne è esente (si veda, a questo proposito, l'allegato 4 dell'accordo sui trasporti terrestri). Un'impresa che trasporta i propri prodotti con i propri veicoli non è considerata un'impresa di trasporti su strada e può effettuare tali trasporti, contrariamente all'asserzione contenuta nell'interpellanza, senza la suddetta autorizzazione.

Se una simile impresa effettua anche trasporti per conto terzi, essa è considerata un'impresa di trasporto e pertanto, come tutte le altre imprese, deve soddisfare i requisiti di legge per il rilascio dell'autorizzazione. Eccezioni a tale normativa non sono previste, né il Consiglio federale le ritiene indicate, per i seguenti motivi:

- Un'eccezione dall'obbligo di autorizzazione di un'impresa che, accanto a trasporti di merci professionali e soggetti ad autorizzazione, effettua anche trasporti per conto proprio, porterebbe ad una discriminazione di tutte le imprese di trasporto su strada "pure", esulando dal vero obiettivo di tale normativa.

- Un'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada può essere ottenuta facilmente da qualsiasi impresa che soddisfi le condizioni minime richieste. L'obbligo di autorizzazione è conforme al principio della proporzionalità.

- Una distinzione tra imprese di trasporto che effettuano soltanto trasporti per terzi e imprese che effettuano anche una (qualsiasi) quantità di trasporti per conto proprio, e che pertanto potrebbero essere esonerate dall'obbligo di autorizzazione, non sarebbe attuabile nella pratica.

Risposta del Consiglio federale.