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Aumento del contingente doganale di uova provenienti da allevamenti in batteria?

05.3510 · Interpellanza · 2005-09-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In data 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di aumentare di 3000 tonnellate il contingente doganale delle uova di trasformazione. Ciò considerato prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Perché il Consiglio federale ha aumentato il contingente doganale?

2. Come giudica il Consiglio federale il fatto che, siccome l'importazione di uova di trasformazione non è assoggettata all'obbligo di dichiarazione, sulla tavola di consumatori inconsapevoli possono giungere uova provenienti da allevamenti in batteria, che vengono impiegate ad esempio quali ingredienti per pasta e tiramisù, sebbene l'allevamento in batteria in Svizzera sia vietato dal 1991?

3. Come giudica il Consiglio federale il fatto che ha preso questa decisione in tutta segretezza nel bel mezzo di accese discussioni in seno al Consiglio nazionale in merito al miglioramento delle prescrizioni in materia di dichiarazione nella legge sulla protezione degli animali?

4. Come pensa il Consiglio federale di garantire la protezione degli animali e la libertà di scelta dei consumatori in assenza di un obbligo di dichiarazione per l'importazione di uova provenienti da allevamenti in batteria?

5. Il Consiglio federale è disposto a ricorrere al proprio margine d'intervento nel quadro degli impegni di diritto internazionale (p. es. OMC), innanzitutto riducendo coerentemente il contingente doganale delle uova di trasformazione e successivamente facendo sì che nel quadro di questo contingente vengano importate in gran parte, e gradualmente soltanto, uova di trasformazione che non provengono da allevamenti in batteria?

6. Il Consiglio federale è disposto a colmare le lacune nell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), ai sensi della quale è previsto l'obbligo di dichiarazione per le uova di consumo prodotte secondo un metodo vietato in Svizzera (allevamento in batteria) ma non per le uova di trasformazione importate? Nella risposta datata 21 settembre 2001 alla mozione Sommaruga Simonetta 01.3399 il Consiglio federale dichiara di voler appurare questa questione.

Begründung

Con il licenziamento di cinque ordinanze agricole, nel quadro del pacchetto dal titolo apparentemente inoffensivo "Pacchetto agricolo giugno 2005", il Consiglio federale ha deciso, tra le altre cose, di aumentare di 3000 tonnellate il contingente doganale parziale di uova di trasformazione. Parallelamente ha ridotto in misura analoga il contingente doganale parziale di uova di consumo. Siccome nei principali Paesi da cui vengono importate uova di trasformazione, Germania e Paesi Bassi, l'allevamento in batteria, che in Svizzera è bandito dal 1991, è ancora largamente diffuso, agendo in tal modo il Consiglio federale ha dato via libera all'importazione supplementare di uova provenienti da allevamenti in batteria.

Le uova di consumo provenienti da allevamenti in batteria importate in Svizzera devono essere dichiarate. Ciò è quanto stabilito dall'ODAgr. Essa si fonda sulla legge sull'agricoltura ai sensi della quale: "Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera ...." (art. 18). Oltre che per le uova di consumo provenienti da allevamenti in batteria, l'ODAgr fissa l'obbligo di dichiarazione anche per ormoni, antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali nella produzione di carne.

La mancanza di un obbligo di dichiarazione per le uova di trasformazione provenienti da allevamenti in batteria è una lacuna dell'ODAgr che si rivela ingannevole nei confronti dei consumatori. Nell'ultimo anno sono state importate oltre 28 000 tonnellate di uova, di cui 13 460 di trasformazione. Queste uova d'importazione, che costano meno, in media dai 6 agli 8 centesimi, vengono trasformate in Svizzera e utilizzate nella produzione di pasta, gelati o prodotti da forno e nella ristorazione. Siccome non vige un relativo obbligo di dichiarazione, i consumatori che non intendono consumare uova provenienti da allevamenti in batteria si vedono limitati nella loro libertà di scelta.

Aumentando di 3000 tonnellate il contingente parziale di uova di trasformazione, senza introdurre contemporaneamente l'obbligo di dichiarazione, i consumatori continueranno ad essere tenuti all'oscuro e verranno azzerati gli sforzi profusi dai contadini svizzeri per la protezione degli animali.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha deciso di aumentare il contingente doganale per far fronte alla crescente domanda di uova di trasformazione dei fabbricanti svizzeri di prodotti di uova.

2/3. L'aumento del contingente doganale nella misura di 3000 tonnellate di uova di trasformazione è stato compensato fondamentalmente da un calo delle importazioni di prodotti di uova (segnatamente uova liquide). Siccome entrambi i prodotti non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51), la decisione del Consiglio federale dello scorso giugno non esercita alcun influsso negativo in termini di informazione e libera scelta dei consumatori. In quel momento l'aumento del contingente doganale rispondeva a un'esigenza dei fabbricanti indigeni di prodotti di uova e non era in relazione ai dibattiti sull'introduzione di prescrizioni supplementari in materia di dichiarazione nel quadro della legge sulla protezione degli animali.

4. Il Consiglio federale, a tal proposito, ritiene vi sia una possibilità per una sorta di dichiarazione positiva in base alla quale vengono spontaneamente dichiarati i metodi di fabbricazione di uova e di prodotti di trasformazione (pasta, maionese, ecc.), che sono particolarmente rispettosi degli animali. Ciò si applica già ad alcuni prodotti. In tal modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere tra prodotti dichiarati (positivamente) e non dichiarati. Inoltre, il Consiglio federale rinvia al nuovo articolo 16a della legge sull'agricoltura, varato nella sessione dello scorso marzo dal Consiglio nazionale in qualità di Camera primaria nel quadro del trattamento dell'iniziativa parlamentare Ehrler 02.439.

5./6. Il Consiglio federale non intende ridurre il contingente doganale parziale di uova di trasformazione, parallelamente aumentando dello stesso quantitativo quello di uova di consumo. Una riduzione del contingente di uova di trasformazione determinerebbe immediatamente un aumento delle importazioni di prodotti di uova, non necessariamente fabbricati soltanto con uova provenienti da allevamenti rispettosi delle esigenze delle galline. Inoltre, ciò metterebbe a repentaglio posti di lavoro nell'industria svizzera di fabbricazione di prodotti di uova. Il Consiglio federale ha appurato l'eventualità d'inserire le uova di trasformazione nel campo di applicazione dell'ODAgr. È giunto alla conclusione che soltanto se nel contempo anche l'importazione di prodotti di uova, semilavorati e di trasformazione, come ad esempio la maionese, fosse assoggettata all'obbligo di dichiarazione, l'informazione ai consumatori potrebbe essere migliorata notevolmente. Il Consiglio federale respinge questa sostanziale estensione dell'obbligo di dichiarazione principalmente per due motivi. Innanzitutto perché comporterebbe un onere supplementare straordinario e sproporzionato sia per l'economia che per le autorità preposte all'esecuzione. Questo onere supplementare deriverebbe in particolare dal fatto che per verificare il tipo di allevamento e la tracciabilità non basterebbero le autodichiarazioni dei fornitori, bensì si dovrebbe ricorrere a enti di controllo indipendenti. Secondariamente perché in ambito OMC potrebbe essere considerata un ostacolo commerciale di natura non tariffaria. La serietà con cui il Consiglio federale ha dato seguito alle richieste contenute nella mozione Sommaruga Simonetta 01.3399 è testimoniata dall'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per i prodotti salmistrati crudi e cotti (prosciutto crudo, carne essiccata, ecc.), entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Da quella data anche per queste merci deve essere dichiarato l'uso di ormoni e/o antibiotici che aumentano le prestazioni degli animali nella produzione di carne.

Risposta del Consiglio federale.