05.3522 · Mozione · 2005-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni contenute nella LAMal e nelle relative ordinanze, in modo che gli assicuratori-malattie e i fornitori di mezzi ausiliari negozino le tariffe dei mezzi e degli apparecchi a carico delle casse malati e le includano nelle convenzioni tariffali. Tali convenzioni EMAp dovranno sottostare alle disposizioni che disciplinano l'approvazione e la definizione delle tariffe secondo gli articoli 46 capoverso 4 e 47 LAMal.
Begründung
Alcune cerchie di specialisti hanno aspramente criticato la fissazione dei prezzi dei prodotti EMAp, indicandola come uno dei fattori di rincaro nell'ambito della sanità pubblica. Esse sottolineano che nel quadro del rimborso dei mezzi e degli apparecchi medici è possibile conseguire un risparmio dell'ordine di centinaia di milioni di franchi. Il Parlamento ha già trattato questo tema a più riprese, criticando le raccomandazioni volte a fissare i prezzi massimi dei prodotti EMAp. Proposte divenute di dominio pubblico, quali il mercato virtuale in Internet per i prodotti EMAp, difficilmente provocheranno una riduzione dei prezzi. D'altro canto, va detto che se i materiali di consumo medico e i mezzi ausiliari continueranno, com'è attualmente il caso, ad essere registrati nell'elenco con il loro prezzo massimo, vale a dire con gli importi massimi rimborsabili, è chiaro che a fare stato non saranno i prezzi di mercato bensì gli importi massimi rimborsabili. Se a questo punto vuole procedere ad una verifica dell'EMAp, il Consiglio federale deve permettere una contrattazione basata sui prezzi di mercato, continuando a garantire una qualità accertabile dei prodotti destinati a tutte le classi assicurative e nell'ambito di tutti i rami assicurativi, compresi gli ospedali, gli istituti e le cure Spitex. Le convenzioni tariffali rappresentano la normalità nella maggioranza delle prestazioni LAMal (p. es. nelle prestazioni mediche e ospedaliere). Perciò, anche le convenzioni EMAp devono sottostare all'obbligo di approvazione (di regola da parte dei governi cantonali) secondo l'articolo 46 capoverso 4 LAMal o, in caso di disaccordo, all'obbligo di stabilire la tariffa secondo l'articolo 47 LAMal. L'obiettivo di evitare le pratiche sorpassate degli importi massimi rimborsabili potrà essere raggiunto se la sorveglianza dei prezzi verrà consultata prima dell'approvazione delle tariffe. Inoltre bisogna verificare se e come sia possibile rinforzare la rappresentanza degli organi o delle organizzazioni di pazienti in seno alla commissione EMAp e garantire il diritto alla partecipazione delle organizzazioni rappresentanti le persone anziane, in modo che i fornitori di prestazioni non siano sovrarappresentati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Rispetto ad altre prestazioni mediche, i mezzi e gli apparecchi medici costituiscono un'eccezione perché il loro rimborso non avviene in base a una tariffa fissata dalle autorità nei singoli casi (come invece succede per i medicamenti dell'elenco delle specialità) o in base a una convenzione tariffale. Il rimborso dei mezzi e degli apparecchi medici avviene sotto forma di descrizione generale del prodotto con un importo massimo rimborsabile fissato dalle autorità. L'autrice della mozione chiede di abrogare l'attuale sistema e di fissare prezzi e tariffe anche per i mezzi e gli apparecchi medici tramite convenzioni tariffali.
Il sistema degli importi massimi rimborsabili venne scelto in virtù della vasta gamma di prodotti EMAp in relazione al loro campo di applicazione e al loro scopo. Questo sistema implica l'esistenza di prezzi più bassi rispetto agli importi massimi rimborsabili fissati. In ogni momento è possibile abbassare i contributi massimi rimborsabili e consentire a tutti i fornitori di prestazioni di beneficiare di importi d'indennità uguali e più ridotti. In questo senso, il 9 novembre 2005 il DFI ha deciso una riduzione generalizzata del 10 per cento di tutti gli importi massimi rimborsabili a partire dal 1° gennaio 2006. Riduzioni di prezzo vengono regolarmente praticate anche nel quadro di un controllo costante dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi. Allo stesso modo vengono apportati continui adeguamenti, come ad esempio l'introduzione del rimborso forfetario annuale per i mezzi ausiliari per l'incontinenza, grazie ai quali è possibile risparmiare sui costi. Occorre infine verificare se introdurre una norma per adeguare gli importi massimi rimborsabili versati per mezzi e apparecchi di uguale o simile qualità ai prezzi di mercato più bassi, se non a quelli più bassi in assoluto.
L'autrice della mozione propone di regolamentare il rimborso dei mezzi e degli apparecchi medici tra fornitori di prestazioni e assicuratori-malattie tramite convenzioni tariffali sottoposte all'approvazione delle autorità per consentire risparmi dell'ordine di centinaia di milioni di franchi. Il Consiglio federale dubita che i risparmi possano raggiungere tale consistenza, dato che nel 2004 i rimborsi totali inerenti all'EMAp a carico dell'assicurazioni malattia sono stati di 260 milioni di franchi. Secondo il Consiglio federale, il sistema attuale permette, con un'azione coerente e costante di abbassamento dei contributi massimi rimborsabili, di realizzare risparmi più importanti rispetto alle convenzioni tariffali che non tengono in debito conto le caratteristiche dei prodotti EMAp.
Anche la Commissione della concorrenza ritiene che, fintanto che non si rinuncerà a regolamentare i prezzi dei prodotti EMAp, i contributi massimi rimborsabili saranno sufficienti per stimolare la concorrenza e rappresentano un sistema idoneo per migliorare la relazione prezzo-prestazioni nel campo dei mezzi e degli apparecchi. L'assoggettamento di tale sistema a quello tariffale della LAMal precluderebbe la verifica ai sensi della legge sui cartelli. Dalle sue indagini sui mezzi e gli apparecchi, la Commissione della concorrenza è giunta alla conclusione che, in linea di principio, le convenzioni concordate tra assicuratori e centri di consegna nel quadro di negoziati singoli o di gruppo non pongono problemi dal punto di vista della legge sui cartelli, perché non sono altro che l'espressione di una concorrenza che offre soluzioni contrattuali diverse all'interno di uno stesso mercato (pubblicato in: Diritto e politica della concorrenza, DPC 2004/4, p. 1119 segg./D). Simili soluzioni contrattuali sono già contemplate nell'attuale sistema EMAp.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.