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05.3540 · Interpellanza · 2005-10-04

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Nella parte generale del messaggio sul programma d'armamento 2005, al capitolo 1.5, si afferma che, in caso di acquisti all'estero, si esaminano le possibilità di una partecipazione diretta dell'industria svizzera. Ciò si fonda sui principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del 29 novembre 2002, nei quali si stabilisce chiaramente che malgrado la Svizzera dipenda fortemente dall'estero nell'ambito dei beni d'armamento, "l'esercito svizzero deve disporre di una certa autonomia, ossia deve poter fare capo, in settori specifici, a una base industriale indigena".

Queste considerazioni generali a favore di una base industriale svizzera sono in netta contraddizione con le considerazioni del capitolo 2.6, nel quale, senza ulteriori spiegazioni, si afferma che non è prevista una partecipazione diretta dell'industria svizzera.

Nel frattempo, sono in corso accertamenti e, per quanto riguarda il progetto in questione, l'affare sembra essere sulla buona strada.

Invito tuttavia il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La rinuncia a esaminare la possibilità di una partecipazione dell'industria svizzera costituisce un sostanziale cambiamento dell'orientamento della politica d'acquisto d'armamenti?

2. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui, con il coinvolgimento diretto dell'industria svizzera, possano essere acquisiti un know-how e conoscenze preziosi per assicurare l'esercizio dei sistemi durante diversi decenni?

3. Il Consiglio federale non ritiene che, per questa ragione, debba essere esaminata la possibilità di una partecipazione diretta dell'industria anche a tutti i futuri progetti analoghi?

4. Il Consiglio federale non ritiene anche che gli eventuali costi supplementari causati finora dal coinvolgimento diretto dell'industria svizzera, che apparivano chiaramente nei precedenti messaggi, siano stati ampiamente ammortizzati nel corso dei decenni durante la fase di manutenzione dall'elevata affidabilità dei sistemi?

Stellungnahme des Bundesrates

Sulla base dei principi del Consiglio federale del 29 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS, Armasuisse, in quanto centro degli acquisti e della tecnologia, esamina, per ogni singolo progetto d'acquisto, in quali settori e in che forma l'industria svizzera può essere coinvolta e conclude pertinenti contratti. Le condizioni quadro in materia di politica di sicurezza, le capacità strategiche fondamentali e i campi tecnologici stabiliti dal committente Difesa costituiscono la base per le pertinenti decisioni.

In materia di acquisti di armamenti all'estero si punta a far sì che il valore della commessa venga compensato al 100 per cento, sia mediante la partecipazione diretta, sia per il tramite della partecipazione indiretta (offset). In questo contesto, si mira a una quota il più possibile elevata di partecipazione diretta, a seconda delle capacità e delle possibilità dei partner industriali nazionali concorrenziali. Tuttavia, relativamente al valore aggiunto in Svizzera, la combinazione di partecipazione diretta e indiretta non riveste alcuna importanza; qualora singole commesse non potessero essere compensate direttamente, i conseguenti affari offset generano il medesimo volume di valore aggiunto a favore dell'industria nazionale. È così in ogni caso garantito un coinvolgimento ottimale delle imprese industriali svizzere concorrenziali.

L'esame delle possibili partecipazioni dirette avviene durante la valutazione dei progetti da parte delle aziende svizzere interessate in collaborazione con i produttori esteri. In questo contesto, l'industria interessata è informata regolarmente e tempestivamente sullo stato attuale della pianificazione, sui progetti d'acquisto, sui progetti di cooperazione internazionale e sulle possibilità di partecipazione industriale diretta e indiretta.

Conformemente a quanto sopraesposto, il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1./3. Per quanto riguarda l'acquisto menzionato dall'autore dell'interpellanza, ci si è attenuti ai principi sopraesposti in materia di partecipazione. Nella politica degli acquisti non è previsto alcun fondamentale cambiamento di direzione.

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza, secondo cui mediante la partecipazione diretta l'industria svizzera può acquisire un prezioso know-how e preziose conoscenze sui sistemi.

4. Il Consiglio federale, in accordo con l'autore dell'interpellanza, ritiene che le partecipazioni dirette dell'industria svizzera ad acquisti internazionali da parte dell'esercito svizzero abbiano effetti positivi. Le aziende non acquisiscono unicamente un know-how supplementare ma, grazie alla partecipazione diretta agli acquisti, acquisiscono la capacità di sorvegliare i sistemi durante la fase di manutenzione. I vantaggi risiedono in particolare nella vicinanza e quindi nella maggior possibilità di contatti. Le esperienze sono condivise influendo direttamente sui lavori di manutenzione.

Risposta del Consiglio federale.