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05.3547 · Interpellanza · 2005-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'inchiesta sui fatti che riguardano la SUVA, il Ministero pubblico della Confederazione ha respinto la richiesta di delega inoltrata dal Ministero pubblico ticinese il 16 settembre scorso.

A tal proposito si formulano le seguenti domande all'attenzione del Consiglio federale:

1. Per quale motivo la mancata concessione della delega è stata decisa solamente due settimane dopo la richiesta formulata dal Ministero pubblico del canton Ticino?

2. Non ritiene il Consiglio federale che tale decisione giunga tardiva?

3. Giudica sufficienti i mezzi a disposizione del Ministero pubblico della Confederazione per proseguire le indagini in modo efficace?

4. Cosa intende fare, affinché qualsiasi sospetto su un'eventuale strumentalizzazione dell'inchiesta a scopo pubblicitario da parte del Ministero pubblico della Confederazione sia privo di fondamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo le informazioni fornite dal Ministero pubblico della Confederazione, l'inchiesta di polizia giudiziaria avviata in Ticino ha permesso di costatare che il caso riguarda vendite di immobili siti in vari cantoni e che di conseguenza è necessario sentire persone domiciliate in Ticino, ma anche in alcuni cantoni della Svizzera tedesca. Per decidere se delegare una causa penale che rientra nell'ambito della giurisdizione federale a un cantone è necessario innanzitutto procedere ad accertamenti sui fatti nonché ad altre verifiche. Tenuto conto della vastità e della portata nazionale del caso, il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che il lasso di tempo di due settimane trascorso per esaminare l'incarto e i fatti sia ragionevole.

2. La domanda verte sull'indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione. È quindi il Tribunale penale federale, quale autorità di sorveglianza per gli aspetti tecnici, che potrebbe esprimersi in merito alla decisione del Ministero pubblico della Confederazione in questione.

3. Il caso SUVA rientra nell'ambito delle competenze classiche del Ministero pubblico della Confederazione (art. 340 CP). Il Consiglio federale ritiene quindi che i mezzi attualmente a disposizione del Ministero pubblico della Confederazione siano sufficienti per condurre l'inchiesta nel caso in esame. Il Ministero pubblico della Confederazione ha inoltre valutato che il caso è prioritario.

4. Il caso SUVA rientra sin dall'inizio nell'ambito della giurisdizione federale. La decisione di non delegare il caso a un cantone non si fonda certo su una qualsivoglia ricerca di pubblicità. Il Consiglio federale, tenuto conto dell'indipendenza del procuratore generale della Confederazione nella conduzione di procedimenti, non può esprimersi sulla sua decisione.

Risposta del Consiglio federale.