05.3552 · Interpellanza · 2005-10-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Esattamente un anno fa, l'8 ottobre 2004, il Parlamento ha approvato l'articolo 42a LAMal, creando la base legale per l'introduzione di una tessera d'assicurato. Ne sono conseguiti numerosi accertamenti (vedi il rapporto intermedio del 16 agosto 2005 sulla tessera d'assicurato) da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Ora seguirà verosimilmente un'audizione in relazione al rapporto intermedio. Il documento dà adito ad alcuni interrogativi:
1. A quanto ammontano i costi interni ed esterni previsti per il progetto?
2. Secondo l'articolo 42a capoverso 3 LAMal il Consiglio federale disciplina l'introduzione della tessera dopo aver sentito le cerchie interessate. Quali sono stati i criteri adottati dal Consiglio federale per definire le "cerchie interessate" e come verranno coinvolte queste ultime?
Il Consiglio federale come agirà affinché gli interessi finanziari di certi settori economici non abbiano un peso eccessivo quando si introdurrà la tessera? Sono stati ascoltati unicamente le fazioni che sostengono la tessera d'assicurato oppure sono state sentite anche "cerchie interessate" che l'hanno criticata?
3. Secondo il rapporto intermedio del 16 agosto 2005 sulla tessera d'assicurato, nel 2006 verrà introdotta nell'UE una tessera sanitaria europea ed entro il 2008 sarà sviluppato uno standard europeo per la rappresentazione elettronica dei dati memorizzati su di essa.
- In virtù delle basi giuridiche vigenti (accordi settoriali), la Svizzera in che misura è vincolata di fatto alle norme dell'UE e al diritto europeo per l'introduzione della tessera d'assicurato?
- Non sarebbe più ragionevole ed economico sospendere il progetto svizzero della tessera d'assicurato e riprendere a tempo debito gli standard europei?
- In caso di risposta negativa: in cosa si distingue la futura tessera d'assicurato svizzera dalla tessera sanitaria basata sulle norme e gli standard europei?
4. Dato che il tema è legato ad interessi finanziari importanti e alla gestione di dati sanitari strettamente personali dei cittadini (dati degni di particolare protezione), l'introduzione della tessera d'assicurato potrebbe riscontrare una forte opposizione. Il Consiglio federale come può garantire che lo studio dell'UFSP sull'introduzione della tessera d'assicurato non sarà criticato come lo studio del Consiglio federale "Programma di valutazione della medicina complementare"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'introduzione della tessera d'assicurato secondo l'articolo 42a della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) è prevista per il 1° gennaio 2008. Le risorse umane e finanziarie attualmente a disposizione dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono sufficienti per lo svolgimento dei necessari lavori preliminari. Non sono stati preventivati ulteriori costi.
L'onere finanziario per l'introduzione della tessera d'assicurato non è a carico della Confederazione, bensì degli operatori della sanità pubblica. L'articolo 42a capoverso 3 LAMal prevede che questi siano in primo luogo gli assicuratori. I costi complessivi del sistema dipenderanno in modo determinante dal modello che verrà realizzato. L'analisi costi/benefici, la cui realizzazione è prevista entro la fine del 2005, fornirà le necessarie basi decisionali.
2. Durante il secondo semestre del 2006 verrà condotta una procedura di consultazione ordinaria concernente le disposizioni esecutive necessarie per l'introduzione della tessera d'assicurato. In questo modo si consentirà a tutte le cerchie interessate della sanità pubblica di pronunciarsi in merito.
Dato che la tessera d'assicurato è un nuovo progetto a livello svizzero, nel quadro dei lavori preliminari hanno già avuto luogo due audizioni delle cerchie interessate, i cui rappresentanti si sono espressi per scritto. Sono state sentite le principali associazioni e organizzazioni dei cantoni, degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni, dei pazienti e dei consumatori. I fornitori di soluzioni informatiche non sono stati coinvolti in questa procedura, ma hanno partecipato ad uno scambio di vedute informale organizzato alla fine di agosto 2005.
3. Per ottenere il rimborso diretto delle cure ricevute in uno Stato dell'UE/AELS, le persone assicurate in Svizzera dovranno presentare la nuova tessera sanitaria europea al più tardi a partire dal 1° gennaio 2006. La tessera verrà rilasciata dagli assicuratori. Essa sostituirà l'attuale modulo E 111 e non conterrà informazioni elettroniche, bensì unicamente dati visivi. Attualmente non è ancora possibile prevedere se nel 2008 l'UE opterà effettivamente per il supporto elettronico dei dati e con quali standard.
La Svizzera può decidere liberamente se introdurre o meno la tessera d'assicurato come mezzo di rimborso per cure ricevute sul territorio nazionale. Tuttavia, le tessere d'assicurato e le tessere sanitarie stanno guadagnando terreno sia in Svizzera sia all'estero. Il Consiglio federale non vuole perciò attendere gli sviluppi all'estero o nell'UE e preferisce introdurre tempestivamente la tessera d'assicurato per sfruttare il suo potenziale in termini di riduzione degli oneri amministrativi.
4. L'attuale procedura per l'introduzione della tessera d'assicurato è trasparente. Gli studi e i rapporti pubblicati fino ad oggi concorrono alla formazione di una pubblica opinione. Le audizioni del 2005 e la consultazione ordinaria del 2006 relativa alle disposizioni esecutive garantiscono a tutte le cerchie interessate alla tessera d'assicurato la possibilità di esprimersi per tempo.
Risposta del Consiglio federale.