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05.3572 · Mozione · 2005-10-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fare il necessario affinché le agenzie di viaggio siano vincolate per legge a fornire ai loro clienti i nomi delle compagnie aeree che effettuano i voli previsti nelle loro offerte. Se non sono noti al momento della firma del contratto di viaggio, l'agenzia è tenuta a indicare tutti i nomi delle compagnie con le quali collabora e con le quali il cliente potrebbe volare.

Begründung

A seguito dei gravi incidenti aerei verificatisi in diverse parti del mondo nell'agosto 2005, il Consiglio federale ha autorizzato l'Ufficio federale dell'aviazione civile a pubblicare una cosiddetta "lista nera" con i nomi di tutte le compagnie aeree per le quali è stato emesso un divieto di atterraggio in Svizzera. La decisione mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché nel marzo 2004 avevo inoltrato un postulato (04.3033) in tal senso che poi era stato respinto dal Consiglio federale. La pubblicazione di una simile lista nera contribuisce a migliorare la trasparenza nei confronti del mercato dei trasporti aerei e a rafforzare la protezione dei consumatori. Purtroppo alcune agenzie di viaggio non informano sistematicamente i loro clienti sulle compagnie a bordo delle quali voleranno. Spesso, nei loro cataloghi, utilizzano formulazioni piuttosto laconiche del tipo "volo mediante una compagnia aerea rinomata". Se chi parte dalla Svizzera ha la certezza di volare con un vettore che adempie i criteri minimi di sicurezza, questo non è sempre il caso per chi parte invece dall'estero. Nella maggior parte dei viaggi organizzati, per una o più tappe occorre prendere l'aereo all'estero. Esattamente come possono sapere in anticipo se la loro camera avrà o meno la vista sul mare, i consumatori devono poter conoscere dall'inizio il nome della compagnia aerea con la quale voleranno. In tal modo potrebbero informarsi su di essa, ed eventualmente chiedere un'altra offerta di viaggio se il vettore proposto non soddisfa le loro aspettative in materia di sicurezza o qualsiasi altro criterio. Questo deve valere anche per i voli effettuati in partenza dalla Svizzera: il consumatore potrebbe ad esempio preferire una compagnia aerea di linea a un volo charter. Nel caso dei viaggi organizzati, è evidente che il viaggio in sé costituisce uno degli elementi chiave del contratto.

Il miglioramento dell'informazione dei consumatori da me richiesto non dispensa in nessun caso le agenzie di viaggio dal tenere fede al loro obbligo di collaborare soltanto con compagnie aeree che adempiono le norme di sicurezza. Infatti un'agenzia di viaggio è considerata il "trasportatore aereo contrattuale" e per questo motivo si assume anche la responsabilità di tutti i danni cagionati dall'impresa di trasporto "esecutiva" (ossia la compagnia aerea). Evitando le società inaffidabili e assicurandosi che i loro partner esecutivi operino in tutta sicurezza, le agenzie di viaggio possono ridurre la propria esposizione ai rischi. Sarebbe opportuno che queste ultime includano sistematicamente nei loro sistemi di garanzia della qualità un capitolo sulla sicurezza aerea. Tale assunzione di responsabilità da parte dell'agenzia di viaggio non riduce assolutamente il diritto dei consumatori di essere informati sul nome della compagnia aerea con la quale viaggeranno.

Con la presente mozione s'intende creare maggiore trasparenza nel settore dei trasporti aerei, trasparenza che secondo gli organi di protezione dei consumatori fa tuttora difetto. Le condizioni per soddisfare questa richiesta possono essere adempiute senza grosse difficoltà. Infatti, secondo la mozione, se l'agenzia di viaggio non è ancora in grado di fornire il nome della compagnia a bordo della quale il cliente volerà, essa è tenuta semplicemente a comunicare i nomi di tutti i vettori aerei con i quali sussiste un rapporto di collaborazione. Mi auguro che questa volta il Consiglio federale accolga la mozione e non aspetti che nuovi incidenti aerei lo costringano a reagire a posteriori alle richieste dei viaggiatori preoccupati della loro sicurezza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che la comunicazione, ai viaggiatori, dei nomi delle compagnie aeree che li trasporteranno sia un'esigenza legittima, tanto più che questa misura può anche avere delle ricadute positive sulla sicurezza aerea.

Attualmente, però, le autorità svizzere possono obbligare le agenzie di viaggio a fornire queste informazioni solo nel quadro di una regolamentazione comunitaria molto restrittiva. La situazione durerà sino a che non sarà adottato un nuovo regolamento della Comunità europea, di portata maggiore, e questa non sarà integrata nell'allegato all'accordo sul trasporto aereo. Si presuppone che il nuovo regolamento comunitario sarà applicabile in Svizzera non prima del 2007.

In considerazione di questa fattispecie e in attesa delle prescrizioni europee, l'Ufficio federale dell'aviazione civile sta esaminando una regolamentazione transitoria che potrebbe ugualmente prevedere un obbligo generale di informazione per le agenzie di viaggio.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.