05.3599 · Interpellanza · 2005-10-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per le prestazioni ai sensi della LAMal vige il principio di territorialità. Questo significa che nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere rimborsate solo le prestazioni fornite in Svizzera. Come stabilito dall'Ufficio federale della sanità pubblica nella circolare UE 04/1 del 6 aprile 2004 rivolta agli assicuratori LAMal e ai loro riassicuratori, il principio di territorialità non ha subito sostanziali modifiche in seguito all'adozione del diritto di coordinamento della CE da parte della Svizzera. Le autorità federali sono state informate già nel 2003 del fatto che alcuni assicuratori-malattie svizzeri fanno curare presso cliniche estere persone affiliate all'assicurazione di base o ad assicurazioni complementari. Nella risposta all'interpellanza Gross Jost 04.3646 il Consiglio federale ha dichiarato che gli assicuratori-malattie non "acquistano" presso centri di riabilitazione esteri prestazioni per persone affiliate all'assicurazione di base. Il principio di territorialità non vige invece nell'ambito delle assicurazioni complementari.
Secondo quanto riferito in un articolo di stampa una cassa malati avrebbe violato il principio di territorialità nell'ambito dell'assicurazione di base, rimborsando anche a questa categoria di assicurati le spese per trattamenti postoperatori e terapie effettuati in centri di riabilitazione del sud della Germania. V'è da attendersi che altri assicuratori seguiranno questo esempio. Alla luce di quanto detto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
1. Come giudica il fatto che a persone affiliate all'assicurazione di base vengano rimborsate le spese per cure ricevute in cliniche estere e come intende intervenire al riguardo?
2. Secondo una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ogni persona affiliata ad assicurazioni complementari è allo stesso tempo affiliata all'assicurazione di base secondo la LAMal, ragion per cui le cure dispensate a chi dispone di un'assicurazione complementare sono in parte finanziate anche dall'assicurazione di base. V'è quindi da chiedersi se il principio di territorialità non vada esteso anche a questa categoria di assicurati.
3. Come giudica le ripercussioni dell'aumento delle cure dispensate in cliniche estere sulla pianificazione ospedaliera dei cantoni? Considerato l'obbligo di prendere in considerazione nella pianificazione anche i fornitori di prestazioni che rientrano nell'ambito delle assicurazioni complementari, i cantoni dovranno inserire nella pianificazione anche le cliniche estere?
4. È al corrente del fatto che agli assicurati vengono offerte prestazioni pecuniarie qualora rinuncino ad un accompagnatore quando si recano in una struttura ospedaliera estera? Stando al diritto vigente, questa offerta è lecita?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (LAMal;RS 832.10) vige il principio di territorialità. In linea di massima sono rimborsate solo le prestazioni fornite in Svizzera (art. 36 cpv. 2 primo periodo dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102, e contrario). Nell'ambito delle assicurazioni complementari, gli assicuratori-malattie sono tuttavia liberi di prendere a carico i costi di trattamenti effettuati all'estero.
Il Consiglio federale si è già dichiarato disposto a valutare approfonditamente se un allentamento del principio di territorialità avrebbe effetti complessivamente positivi (cfr. al riguardo la mozione Fehr Hans-Jürg 03.3082). Secondo il Consiglio federale l'inserimento di istituti esteri nelle pianificazioni ospedaliere cantonali potrebbe avere ripercussioni positive sul piano dei costi. Finché in Svizzera non saranno ridotte nella stessa misura le sovracapacità, non v'è da escludere un corrispondente aumento dei costi. Bisogna inoltre considerare che anche il diritto di coordinamento europeo (e quindi il diritto adottato dalla Svizzera in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone), ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, riconosce la pianificazione ospedaliera quale motivo per giustificare una limitazione della libera prestazione di servizi nel caso di cure non necessarie dal punto di vista medico dispensate all'estero. L'esame della questione è in corso e proposte in merito saranno presentate prevedibilmente all'inizio del 2006.
1. In base al principio di territorialità gli assicuratori-malattie non sono di norma autorizzati a prendere a carico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi di prestazioni fornite all'estero. Questo è tuttavia possibile per cure prestate in caso d'emergenza. Negli Stati dell'UE/AELS, in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle presone e dell'accordo AELS, questa possibilità è data anche quando le cure risultano necessarie sotto il profilo medico in considerazione del tipo di prestazione e della durata del soggiorno. L'Ufficio federale della sanità pubblica interviene in qualità di autorità di vigilanza se un assicuratore non rispetta le disposizioni legali (art. 21 LAMal). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire.
2. Come già detto, il principio di territorialità si applica sempre quando si tratta di prestazioni LAMal. Nell'ambito delle assicurazioni complementari valgono invece principi di diritto privato, che il Consiglio federale non può e non intende influenzare per questa problematica concreta.
3. I cantoni sono responsabili di coprire il fabbisogno ospedaliero dei propri abitanti "dopo aver preso in considerazione adeguatamente gli enti privati" (art. 30 cpv. 1 lett. d LAMal). Come spiegato all'inizio, se si volesse effettivamente ricorrere maggiormente a cliniche estere, andrebbero ridotte nella stessa misura le sovracapacità sul territorio nazionale. La questione è attualmente all'esame.
4. Il Consiglio federale è al corrente del fatto che gli assicuratori fanno proposte di questo tipo. I rimborsi sono di norma ammessi nel quadro delle assicurazioni complementari, ma non nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Risposta del Consiglio federale.