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05.3634 · Mozione · 2005-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 6 dell'ordinanza sull'assicurazione vita riguardante la quota minima (legal quote) di distribuzione così che gli assicuratori vita abbiano nuovamente maggior interesse a superare il tasso minimo LPP.

Begründung

Quando non raggiunge il rendimento degli investimenti prefissato, un assicuratore vita è obbligato a compensare la differenza a spese degli azionisti. In altre parole, se decide di correre un rischio maggiore, aumenta anche il rischio di dover compensare eventuali perdite. Per contro, l'utile che l'assicuratore vita ne trae è esiguo, dato che è obbligato a versare il 90 per cento degli utili di questa strategia d'investimento agli assicurati. Il principio della legal quote è senz'altro positivo, ma non deve impedire agli assicuratori vita di assumere rischi. A lungo termine, infatti, ciò non è nell'interesse né degli assicuratori né degli assicurati. Per fornire un incentivo agli assicuratori, si potrebbe prevedere che debbano trasferire, come sinora, il 90 per cento dei redditi che superano il tasso minimo fino a un massimo di 0,5 punti percentuali. Nel caso in cui tale margine fosse superato, la loro partecipazione agli utili aumenterebbe gradualmente dal 10 per cento fino a un massimo del 40 per cento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che attualmente non sia necessario modificare il sistema e propone quindi di respingere la mozione per i seguenti motivi:

- La quota minima di distribuzione del 90 per cento è stata fissata per volontà del legislatore.

- La regolamentazione attuale della quota minima non ha come conseguenza che l'assicuratore non sia per niente o poco interessato a un maggiore rendimento dei suoi investimenti. Anche in un sistema in cui, in caso di maggior reddito, aumenta la quota dell'assicuratore, quest'ultimo, nello scegliere una strategia di investimento più rischiosa, deve tener conto della propria capacità di rischio.

- Un altro motivo per cui una modifica del sistema della quota minimia di distribuzione delle eccedenze non è opportuna risiede in particolare nel fatto che finora non vi sono ancora dati sulle sue ripercussioni. Le disposizioni sulla trasparenza sono entrate in vigore il 1° aprile 2004 e non sono pertanto ancora disponibili le cifre relative a un esercizio completo. Inoltre, un singolo esercizio non sarà sufficiente per valutare definitivamente le ripercussioni della quota minima di distribuzione.

- L'introduzione delle disposizioni sulla trasparenza e della quota minima di distribuzione è molto complessa e dispendiosa sia per le autorità di sorveglianza sia per gli istituti di assicurazione sulla vita. Una modifica della quota minima di distribuzione come richiesta nella mozione renderebbe il sistema attuale ancora più complesso e la densità normativa dovrebbe essere ulteriormente aumentata. Inoltre, l'introduzione tempestiva delle disposizioni sulla trasparenza verrebbe messa in discussione e ciò comporterebbe costi supplementari.

- L'Ufficio federale delle assicurazioni private osserva attentamente quanto avviene nel settore del secondo pilastro. Nel caso in cui un numero sempre maggiore di assicuratori dovesse rinunciare a offerte per la copertura dei rischi nella previdenza professionale, la questione verrebbe nuovamente sollevata.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che una modifica del sistema attuale della quota minima di distribuzione non sia giustificata fintantoché, per mancanza di esperienza con la regolamentazione attuale, non potranno essere analizzate le sue ripercussioni e non potrà essere individuato un eventuale potenziale di miglioramento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.