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Comunicazione fuorviante del Consiglio federale riguardo a Swisscom SA

05.3722 · Interpellanza urgente · 2005-11-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella sua seduta del 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha deciso di creare le basi giuridiche per la cessione della partecipazione di maggioranza della Confederazione a Swisscom SA. Nel contempo il governo ha annunciato di voler effettivamente ridurre tale partecipazione.

In seguito, è trapelato che il Consiglio federale ha dato istruzione a Swisscom SA di rinunciare a partecipazioni estere e di distribuire agli azionisti i mezzi propri di cui dispone liberamente. Finora queste decisioni sono state comunicate all'opinione pubblica in modo frammentario, provocando in tal modo disorientamento.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

Trasparenza delle decisioni del Consiglio federale e politica dell'informazione:

1.Quali sono i contenuti delle decisioni del Consiglio federale? Sono corretti i dettagli finora resi noti dai media? Vi sono ulteriori decisioni riguardanti il futuro di Swisscom SA?

2. Si è riflettuto sulle conseguenze di questa politica dell'informazione fuorviante del Consiglio federale?

Conseguenze delle decisioni:

1. Le decisioni del Consiglio federale si basano su studi o analisi che mostrano le conseguenze in materia di garanzia del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni nel caso in cui la Confederazione dovesse cedere la partecipazione di maggioranza a Swisscom SA? Il Consiglio federale ha pensato anche alle conseguenze (in particolare sul servizio universale) che provocherebbe un'eventuale acquisizione di Swisscom SA da parte di un'impresa estera?

2. Sono state prese in considerazione le possibili ripercussioni negative di queste decisioni sul valore delle azioni di Swisscom?

3. In quale misura Swisscom SA deve rinunciare a impegni all'estero? Sono comprese anche le acquisizioni e i progetti? In che modo il Consiglio federale considera le ripercussioni su progetti in corso e sulle partecipazioni estere di Swisscom SA?

4. Le riserve dovranno essere distribuite quanto prima agli azionisti? Dovranno essere massimizzate prima di essere distribuite? Il Consiglio federale ha pensato alle conseguenze sotto il profilo fiscale?

5. Come giudica il Consiglio federale le ripercussioni a livello di credibilità e di rating dell'azienda? Prevede che ci saranno ripercussioni a livello di management?

6. Quali ripercussioni hanno le decisioni del Consiglio federale sugli azionisti rimanenti?

7. A seguito delle decisioni prese dal Consiglio federale, quali sviluppi si prevedono a medio termine per quanto riguarda il valore dell'azienda Swisscom SA? Swisscom SA potrà sussistere in qualità di azienda autonoma?

Condizioni quadro giuridiche:

1. Come giudica il Consiglio federale le condizioni quadro giuridiche delle sue decisioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua seduta del 23 novembre 2005, il Consiglio federale ha deciso di elabo-rare quanto prima un progetto di consultazione concernente la rinuncia all'obbligo della partecipazione maggioritaria a Swisscom. Inoltre, nella sua funzione di azionista di maggioranza, il Consiglio federale ha dato istruzione a Swisscom di impiegare i mezzi propri di cui dispone liberamente per un riscatto di azioni rispettivamente una distribuzione di dividendi e di non acquisire partecipazioni a imprese estere di telecomunicazione. Per quanto concerne le istruzioni del Consiglio federale, in data 2 dicembre 2005 esso ha precisato la sua decisione nel senso che Swisscom non può acquisire all'estero partecipazioni a imprese di telecomunicazione con mandato di servizio universale (rete fissa e/o mobile).

2. Per quanto riguarda la comunicazione non sono state rispettate tutte le decisioni. Ciò ha creato disorientamento e il Consiglio federale se ne rammarica. Per questa ragione, il 2 dicembre esso ha incaricato formalmente il DFF di occuparsi dell'informazione. La sera del 23 novembre, il capo del DFF aveva del resto informato il presidente del consiglio d'amministrazione di Swisscom delle decisioni prese dal Consiglio federale. Nel mese di gennaio del 2006 il governo si occuperà della propria politica dell'informazione.

3. Il servizio universale è disciplinato dalla legge sulle telecomunicazioni. Esso non dipende da una partecipazione di maggioranza della Confederazione a Swisscom. Conformemente alla citata legge, per il rilascio della concessione per il servizio universale è bandita periodicamente una pubblica gara. Qualora la pubblica gara non raccolga candidature idonee, è possibile designare un concessionario tenuto a fornire le relative prestazioni. Il Consiglio federale aggiorna periodicamente il contenuto del servizio universale sulla base degli sviluppi tecnici, economici e sociali.

4. In effetti, dopo la decisione del Consiglio federale la quotazione in borsa delle azioni di Swisscom è scesa. Nel frattempo essa si è però ripresa. Inoltre, il Consiglio federale ha preso una decisione concettuale lungimirante, che ammette possibili oscillazioni di corso a corto termine.

5. La rinuncia a impegni all'estero si riferisce, fino all'entrata in vigore dei nuovi obiettivi strategici 2006-2009 per Swisscom, a partecipazioni a imprese di telecomunicazione situate all'estero con un mandato di servizio universale (rete fissa e/o mobile). Il governo preciserà ulteriormente questa strategia nei suddetti obiettivi, che adotterà verosimilmente il 21 dicembre 2005. La decisione del Consiglio federale non ha ripercussioni sulle esistenti partecipazioni di Swisscom SA.

6. Il Consiglio federale non ha adottato nessuna decisione relativa al momento e all'organizzazione dettagliata della distribuzione. Il DFF, in collaborazione con Swisscom, si sta attualmente occupando di coordinare i lavori di concretizzazione.

7. Secondo il Consiglio federale la credibilità di Swisscom continua ad essere molto elevata. Infatti, il 24 novembre 2005 ha dichiarato la sua fiducia nei confronti di Swisscom.

8. Con la sua decisione di rinunciare all'obbligo della partecipazione maggioritaria a Swisscom, il Consiglio federale ha fatto chiarezza, anche per gli altri azionisti, sulle sue intenzioni future concernenti la sua partecipazione a Swisscom. Inoltre, la decisione relativa alle partecipazioni a imprese estere di telecomunicazione ha il vantaggio di ridurre i rischi. In definitiva approfittano anche gli altri azionisti di una politica di distribuzione più generosa.

9. Il Consiglio federale ritiene che eventuali supposizioni sugli sviluppi futuri del valore e dell'autonomia di un'azienda, in particolare nel settore delle telecomunicazioni in cui il mercato è pressoché imprevedibile, sono prettamente speculative. Esso è tuttavia convinto che, grazie alla sua solida organizzazione, Swisscom disponga di buone possibilità per riuscire a imporsi in questo settore dinamico.

10. Secondo lo scopo previsto dalla legge, Swisscom è una società anonima di diritto speciale di cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti (art. 2, 3 e 6 LATC). Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda (art. 6 cpv. 3 LATC). Nel caso concreto l'esecutivo ha esercitato la sua possibilità d'intervento attraverso il rappresentante della Confederazione che siede nel consiglio d'amministrazione dell'azienda. Sulla base delle decisioni del governo del 23 novembre 2005, il giorno successivo il DATEC e il DFF hanno istruito formalmente il suddetto rappresentante.

Risposta del Consiglio federale.