Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e cantoni
05.3765 · Mozione · 2005-12-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare urgentemente al Palamento una modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, in modo che le autorità cantonali competenti in materia d'indennizzi siano obbligate a rispettare le indennità stabilite dalla giustizia penale.
La libertà concessa ai cantoni comporta ritardi burocratici sproporzionati rispetto alla riparazione dei pregiudizi subiti dalle vittime. Essa comporta, di fatto, un riesame del lavoro effettuato dalla giustizia penale.
La giurisdizione penale dispone di mezzi più appropriati per istruire e giudicare nel dettaglio, in una procedura contraddittoria, la pretesa della vittima.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 124 della Costituzione incarica Confederazione e cantoni di provvedere affinché chi sia stato leso nella sua integrità in seguito a un reato riceva aiuto e un'equa indennità, qualora gliene siano derivate difficoltà economiche. Diversamente dal diritto in materia di responsabilità civile, l'aiuto alle vittime non consiste nel versamento di indennità di compensazione al fine di rimettere l'interessato nella situazione finanziaria in cui si trovava prima del reato. Lo Stato fornisce aiuti e prestazioni finanziarie non perché sia giuridicamente tenuto a rispondere per un reato, ma perché vuole esprimere la sua solidarietà con i cittadini duramente colpiti e aiutarli a elaborare e superare meglio la loro situazione di vittima. Lo Stato aiuta le vittime soltanto nella misura in cui gli autori del reato o chi è tenuto a risponderne non è in grado di fornire sufficienti prestazioni (principio di sussidiarietà).
Conformemente a questo scopo e a differenza del diritto privato, il diritto vigente prevede un indennizzo unicamente se il reddito della vittima è inferiore a un limite determinato. L'indennizzo fornito dallo Stato è inoltre limitato a 100 000 franchi. Poiché l'aiuto alle vittime riguarda in primo luogo la vittima e il suo stato di necessità, è di regola irrilevante che un procedimento penale sia stato avviato nei confronti dell'imputato (cfr. art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV). Le pretese finanziarie avanzate dalla vittima vengono esaminate nell'ambito di una procedura di diritto amministrativo. Come il Tribunale federale ha più volte rilevato, le autorità preposte all'aiuto alle vittime non sono pertanto vincolate a eventuali decisioni di diritto civile emanate dal giudice penale. Se necessario, alla vittima può essere versato un anticipo. Se le autorità preposte all'aiuto alle vittime fossero obbligate a basarsi sulle decisioni relative all'ammontare dell'indennizzo e della riparazione morale prese nell'ambito di un eventuale procedimento penale nei confronti dell'autore, ciò sarebbe in contrasto con i principi dell'aiuto alle vittime sanciti dall'articolo 124 della Costituzione.
Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della LAV. La questione che la mozione solleva, ossia se e in che misura l'indennizzo e la riparazione morale in base alla LAV debbano essere distinti dal diritto della responsabilità civile, e quindi da un'eventuale sentenza penale, è stata esaminata attentamente. In futuro potranno essere stabiliti importi massimi non soltanto per gli indennizzi secondo la LAV ma, come accolto favorevolmente in sede di consultazione, anche per le riparazioni morali. Come in precedenza, non vi sarà il presupposto di un procedimento penale.
Il Consiglio federale si attiene alla soluzione che ha presentato nel messaggio relativo alla LAV e per questo motivo respinge la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.