05.3898 · Mozione · 2005-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a creare le condizioni legali per vietare l'importazione di uccelli selvatici
Begründung
1. Per ragioni di protezione degli animali
La cattura e il trasporto degli animali selvatici sono normalmente piuttosto crudeli e costituiscono una tortura per gli animali i quali nella misura del 40 fino al 70 per cento - stando a recenti studi - non riescono a sopravvivere. Il costo in termini di vite è enorme visto che nel caso dei pappagalli, ad esempio, su dieci esemplari catturati al massimo uno o due giungono vivi a destinazione. A ciò si aggiunge che gli animali selvatici catturati non sono abituati all'uomo e sono pertanto poco adatti ad assumere il ruolo di animali da compagnia, tanto più che di animali appositamente allevati per questo scopo ce ne sono a sufficienza.
2. Per ragioni di conservazione delle specie
Ogni anno sono circa un milione gli uccelli selvatici catturati e messi in commercio, contemplati negli elenchi della CITES (Convenzione di Washington). A questi si aggiungono diversi milioni di animali per i quali non è prevista alcuna protezione, nonché un numero verosimilmente elevato di animali non registrati che sono oggetto di contrabbando e vendita sul mercato nero. Questo incredibile sfruttamento abusivo lascia il segno; in alcuni Paesi, ad esempio, la popolazione dei pappagalli è al limite dell'estinzione.
3. Per ragioni riguardanti la salute degli animali
A differenza degli uccelli appositamente allevati, gli uccelli selvatici catturati possono essere portatori di malattie e causare delle epizoozie. L'ordinanza dell'UFV 2/05 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria dimostra che l'importazione di uccelli selvatici comporta il rischio della diffusione di malattie e di epizoozie in grado di minacciare sia la nostra popolazione avicola sia, in alcuni casi, gli esseri umani.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'importazione in Svizzera di uccelli selvatici è soggetta ad autorizzazione. Le domande tese ad ottenere tale autorizzazione sono vagliate in base ai criteri previsti dalle legislazioni in materia di conservazione delle specie, di epizoozie e di protezione degli animali.
La Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie (convenzione CITES) controlla il commercio delle specie di fauna minacciate d'estinzione attraverso una procedura per il rilascio delle autorizzazioni particolarmente severa. In assenza di un permesso d'esportazione rilasciato dal Paese d'origine l'importazione non è consentita. Se sussistono dubbi sul fatto che lo sfruttamento degli animali avvenga in modo sostenibile, i Paesi d'origine possono essere obbligati a fornire la prova che le catture non mettono in pericolo la popolazione animale interessata. Se detta prova non è fornita, il commercio può essere vietato. Le specie che non sottostanno ancora alle restrizioni commerciali previste dalla CITES possono essere inserite nella Convenzione su richiesta dei Paesi aderenti ed essere sottoposte alla procedura d'autorizzazione.
Il Consiglio federale ritiene che questi severi provvedimenti di controllo finalizzati a garantire la conservazione delle specie siano molto più efficaci di un divieto totale d'importazione. Un tale divieto minaccerebbe infatti importanti progetti di protezione della natura intesi a promuovere la salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile delle specie animali d'interesse commerciale. Il coinvolgimento della popolazione locale dei Paesi d'origine nella protezione attiva delle specie minacciate rende il commercio illegale meno interessante.
Inoltre, l'importazione di determinate specie avicole (ad es. gallinacei e ratiti, pappagalli e cocorite) è autorizzata - a prescindere da eventuali restrizioni commerciali previste dalla CITES - solo se è comprovato che la situazione epizootica nel Paese d'origine non desta preoccupazione.
Un divieto d'importazione generalizzato dovrebbe essere conforme al diritto internazionale ed essere giustificato dall'intento di proteggere dalle epizoozie la popolazione locale e gli animali da reddito. In base alle conoscenze scientifiche di cui si dispone finora, gli animali selvatici catturati non costituiscono un rischio maggiore, in termini di diffusione delle epizoozie, di quello rappresentato dagli animali da reddito. Per questo motivo, il divieto d'importazione dai Paesi colpiti dall'influenza aviaria si applica dal gennaio 2004, visto il rischio di propagazione, a tutti gli uccelli vivi.
La Svizzera autorizza inoltre l'importazione di animali selvatici solo se è dimostrato che le future condizioni di detenzione degli animali in Svizzera sono conformi alle esigenze poste dalla legislazione sulla protezione degli animali e che il trasporto degli animali rispetta le direttive dell'Associazione internazionale del trasporto aereo, riconosciute internazionalmente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.