Lexipedia

05.3902 · Interpellanza · 2005-12-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

L'11 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso che in futuro la principale missione dell'esercito non sarà più la difesa, bensì la sicurezza del territorio. Tuttavia, la terminologia della legge militare (LM) non è ancora stata adeguata a questo nuovo orientamento.

1. Come e in quale forma la terminologia derivante dalla vecchia dottrina militare sarà adeguata ai nuovi concetti?

2. In quale forma avverrà la partecipazione democratica della popolazione quando si tratterà di disciplinare la ripartizione delle competenze tra i differenti attori civili e militari e l'impiego di mezzi coercitivi per la sicurezza del territorio?

3. L'impiego delle armi nell'ambito della sicurezza preventiva del territorio, attualmente disciplinato a livello di ordinanza, non dovrebbe essere disciplinato a livello di legge?

4. L'attuale regolamentazione (cfr. domanda 3) soddisfa le esigenze della CEDU e della Costituzione federale?

Begründung

Conformemente alla nuova dottrina militare la missione costituzionale dell'esercito svizzero è concretizzata a livello militare mediante sei tipi di operazioni (operazioni di salvaguardia delle condizioni d'esistenza, operazioni preventive e operazioni dinamiche di sicurezza del territorio, operazioni di difesa, operazioni di promovimento della pace e operazioni d'informazione). L'11 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso che in futuro la principale missione dell'esercito non sarà più la difesa, bensì la sicurezza del territorio.

Nell'ambito della sicurezza del territorio si distinguono due tipi di operazione: La sicurezza preventiva del territorio in caso di minaccia asimmetrica (p. es. in caso di attentati terroristici o di sommosse civili) e la sicurezza dinamica del territorio nel caso in cui si delineasse una minaccia militare.

Tuttavia, la terminologia della legge militare non è ancora stata adeguata a questo nuovo orientamento. A differenza delle due altre forme di operazioni nell'ambito del servizio attivo (sicurezza dinamica del territorio e difesa; art. 76 cpv. 1 LM), la sicurezza preventiva del territorio adempie soltanto compiti di protezione, non compiti di combattimento. Inoltre, le competenze tra gli organi civili e militari sono ripartite diversamente e vengono impiegati differenti mezzi coercitivi. Dato che i diritti fondamentali valgono anche nell'ambito della sicurezza del territorio, per l'impiego di armi occorre una base legale (per l'esercito non vale la clausola generale di polizia). Attualmente l'impiego di armi è disciplinato soltanto a livello di ordinanza con delega al Consiglio federale dell'impiego di armi che non siano l'arma personale.

L'ampio margine di cui dispone l'amministrazione militare suscita gravi dubbi a livello di Stato di diritto come pure a livello di democrazia, che non possono essere ignorati con la motivazione che l'esercito necessita di libertà d'azione. Se l'esercito intende orientarsi in misura maggiore a impieghi all'interno del Paese, la popolazione ha il diritto di partecipare al processo decisionale volto a stabilire a quali organi devono essere attribuite le relative competenze e quali armi possono essere impiegate contro di essa.

Stellungnahme des Bundesrates

L'11 maggio 2005 il Consiglio federale ha confermato l'orientamento a una specializzazione dei ruoli dell'esercito, da esso stesso definito già in data 8 settembre 2004. La decisione del Consiglio federale è finalizzata a orientare il nostro esercito alle sfide della mutata situazione in materia di rischi e ai relativi sviluppi. In questo contesto, il valore delle diverse missioni dell'esercito rimane invariato; tutte le missioni dell'esercito sono equivalenti.

In considerazione degli attuali e futuri rischi e pericoli e della relativa gestione, l'ulteriore sviluppo dell'esercito nel periodo 2008/2011 prevede una specializzazione dei ruoli volta ad assicurare la disponibilità di forze qualitativamente e quantitativamente sufficienti per prestare impieghi di sicurezza. Al fine di creare le maggiori capacità necessarie per gli impieghi di sicurezza, le forze previste esclusivamente per la difesa sono ridotte a un nucleo di potenziamento ancora sostenibile dal punto di vista militare. Tale nucleo, anche se fortemente ridimensionato dal punto di vista quantitativo, dev'essere completo e comprendere qualitativamente tutti i mezzi indispensabili per l'esecuzione di un'operazione di difesa. L'equipaggiamento e l'armamento del nucleo di potenziamento devono essere mantenuti a un livello tecnologico medio.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Dal punto di vista concettuale va fatta una chiara distinzione tra genere d'impiego e tipo di operazione. I generi d'impiego (servizio di promovimento della pace, servizio d'appoggio, servizio attivo) sono concetti giuridici. Tali concetti sono tratti dalla legge militare e designano rapporti giuridici e situazioni giuridiche specifici. Questa terminologia non necessita attualmente di alcuna revisione. Del rimanente, la definizione del genere d'impiego è il risultato di una valutazione politica.

I tipi di operazione, come ad esempio la sicurezza del territorio - un concetto che come tale non è reperibile nella legge militare - , sono per contro concetti tecnico-militari. Essi costituiscono un derivato diretto della dottrina, in quanto designazioni di determinate attività militari. Tali concetti vengono adeguati regolarmente nel quadro della consueta revisione dei regolamenti di condotta, sulla base della legge militare.

2. Le competenze e le procedure per l'impiego dell'esercito sono disciplinate nella Costituzione federale e nella legge militare. Nel caso concreto, le autorità politiche competenti determinano in quale genere d'impiego e con quali mezzi coercitivi l'esercito deve adempiere una determinata missione.

3. I poteri di polizia dell'esercito e quindi anche l'impiego delle armi sono disciplinati nell'articolo 92 della legge militare e nell'ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente i poteri di polizia dell'esercito. Tali disposizioni sono applicabili nell'ambito del servizio d'istruzione, del servizio d'appoggio e del servizio attivo.

4. L'attuale regolamentazione soddisfa le esigenze della Costituzione federale e della CEDU.

Risposta del Consiglio federale.