05.3903 · Interpellanza · 2005-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel corso della sessione invernale 2005 il Consiglio nazionale ha approvato la legge federale sul mercato interno (LMI). Uno dei principali obiettivi della revisione è quello di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. La legge vigente non ha portato ad alcun miglioramento in tal senso.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Le prescrizioni cantonali e comunali che favoriscono gli offerenti locali rispetto a quelli stranieri e che quindi violano la libertà di concorrenza del mercato interno dovranno essere adeguate alla legge sul mercato interno dopo la sua entrata in vigore?
2. La Commissione della concorrenza (Comco) può intervenire se constata che a livello comunale e cantonale esistono regolamentazioni che ostacolano l'accesso al mercato? In caso affermativo, con quali mezzi?
3. Nel settore della misurazione, in alcuni cantoni, regna di fatto un regime di monopolio che è detenuto dai geometri revisori e dalle loro società di capitali e che favorisce un innalzamento eccessivo dei prezzi. Quali misure permette di adottare la nuova legge per combattere questi abusi a livello cantonale, e di quali mezzi dispongono la Comco e i privati a tale scopo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I cantoni e i comuni saranno tenuti, all'entrata in vigore della nuova legge federale sul mercato interno (LMI), ad adeguare le loro prescrizioni a tale legge. Si tratta in particolare di tutte le prescrizioni che discriminano gli offerenti stranieri rispetto a quelli locali. Non è necessario introdurre nella nuova legge un obbligo esplicito in tal senso per i cantoni e i comuni.
2. La Commissione della concorrenza dispone di due strumenti per intervenire contro le regolamentazioni cantonali e comunali che limitano l'accesso al mercato. In base alla legge attuale e alla nuova legge, essa può sottoporre ai cantoni e ai comuni raccomandazioni concernenti le disposizioni legali vigenti (art. 8 cpv. 2 LMI).
Conformemente alla nuova legge, la Commissione della concorrenza dispone ora anche di un diritto di ricorso. Essa può, mediante ricorso, far accertare se una decisione limita in modo illecito l'accesso al mercato. Se la decisione impugnata si basa su una disposizione contraria alla LMI e se tale illiceità è constatata dall'istanza di ricorso, il cantone o il comune sarà costretto ad adeguare la disposizione interessata. Grazie al diritto di ricorso, la Commissione della concorrenza può pertanto ottenere in modo indiretto l'adeguamento delle prescrizioni cantonali e comunali alla LMI.
3. La regolamentazione materiale della misurazione ufficiale (MU) spetta alla Confederazione, mentre l'esecuzione effettiva della MU è di competenza dei cantoni. Questi ultimi dispongono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati. Fondamentalmente, si distinguono due forme di organizzazione: l'aggiornamento della MU può essere effettuato sia da un geometra statale sia da un geometra privato incaricato dallo Stato. A seconda della dimensione del cantone, il mandato si applica all'intero territorio cantonale, ad alcune regioni (aree di aggiornamento) o ai comuni. Il geometra (statale o privato) ha un monopolio di fatto sul proprio territorio. La rimunerazione per l'aggiornamento è determinata in genere in funzione delle tariffe ufficiali.
Contrariamente all'aggiornamento, l'accesso ad altri lavori della MU è subordinato unicamente al possesso di una patente di ingegnere geometra. L'aggiudicazione di questi lavori avviene di norma per gara pubblica.
Sia la LMI che la legge sui cartelli (LCart) permettono di intervenire in caso di distorsioni della concorrenza, anche se le possibilità di intervento concrete sono limitate a causa della struttura normativa della MU.
a. Possibilità di intervento secondo la LCart
Se su un mercato esistono prescrizioni riservate, in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi (art. 3 cpv. 1 LCart), le autorità in materia di concorrenza non possono sanzionare in modo giuridicamente vincolante eventuali limitazioni illecite alla concorrenza. Nel settore della MU esistono prescrizioni riservate. Ciò significa in particolare che le autorità preposte alla concorrenza non hanno la possibilità di intervenire contro eventuali tariffe eccessivamente elevate. Un simile intervento è tuttavia possibile in base eventualmente alla legge sulla sorveglianza dei prezzi. Tale intervento spetta al Sorvegliante dei prezzi.
Le autorità in materia di concorrenza hanno, dal canto loro, unicamente la possibilità di presentare raccomandazioni conformemente all'articolo 45 capoverso 2 LCart. La Commissione della concorrenza può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concorrenza efficace.
Il 23 gennaio 2006 la Commissione della concorrenza ha adottato una simile raccomandazione riguardo all'aggiornamento della MU. All'origine della raccomandazione vi sono stati vari ricorsi e domande, sia da parte di studi di ingegneri e di geometri privati sia da parte di studi di architettura, riguardo a presunte distorsioni della concorrenza. La raccomandazione comprende varie misure, grazie a cui è possibile giungere a un'elaborazione delle prescrizioni cantonali, neutrale dal punto di vista della concorrenza.
b. Possibilità di intervento secondo la LMI
Un eventuale intervento basato sulla nuova LMI è limitato alla garanzia dell'accesso indiscriminato al mercato. Concretamente, la LMI è applicabile nel caso in cui un cantone mette a concorso contratti per l'aggiornamento dei dati. In tal caso, il cantone interessato non ha il diritto di discriminare un offerente straniero a causa della sua provenienza. Se lo dovesse comunque fare, gli offerenti interessati, e ora anche la Commissione della concorrenza (si veda il punto 2 qui sopra), possono ricorrere contro l'aggiudicazione. Inoltre, la Commissione della concorrenza può sottoporre al cantone interessato una raccomandazione riguardo alla formulazione non discriminatoria dei bandi di concorso.
Risposta del Consiglio federale.