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05.411 · Iniziativa parlamentare · 2005-01-14

Liquidato

Zusammenfassung

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 2005

Wortlaut

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 169 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il rapporto del 26 maggio 2005 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 2005,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 53e cpv. 4bis (nuovo)

4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di scioglimento del contratto i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per

scritto che riprende i beneficiari di rendite.

Art. 53f (nuovo) Diritto legale di disdetta

1 Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dalla compagnia di assicurazioni a un contratto di affiliazione o a un contratto di assicurazione relativo alla previdenza professionale devono essere notificate per scritto almeno quattro mesi prima che acquistino efficacia. Il contratto di affiliazione o di assicurazione

può essere disdetto, con riserva dell'articolo 53e capoverso 4bis, entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione scritta della modifica.

2 Per modifica sostanziale di un contratto di affiliazione s'intende in particolare:

a. un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;

b. una riduzione dell'aliquota di conversione che comporta per gli assicurati una riduzione della prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno.

3 Per modifica sostanziale di un contratto di assicurazione s'intendono in particolare:

a. le modifiche in seguito alle quali il contratto di affiliazione dell'istituto di previdenza assicurato viene modificato ai sensi del capoverso 2;

b. la soppressione della ricopertura integrale.

4 La presente disposizione si applica a tutti i contratti di affiliazione e di assicurazione, sia nell'ambito della previdenza professionale minima conformemente alle disposizioni della presente legge, sia in quello della previdenza più estesa.

Art. 60 cpv. 6 (nuovo)

6 L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Scioglimento dei contratti

L'articolo 53f è applicabile anche ai contratti di affiliazione e ai contratti di assicurazione relativi alla previdenza professionale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.