05.415 · Iniziativa parlamentare · 2005-06-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 41 capoverso 4 della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) deve essere modificato come segue:
In casi motivati, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 per cento. Nel fissare l'aliquota tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione deve essere fissata periodicamente, considerate tutte le circostanze, per le singole case da gioco o per più case da gioco insieme.