05.452 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-07
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli presento la seguente iniziativa parlamentare sotto forma di progetto elaborato:
La legge federale sul materiale bellico (LMB) deve essere modificata come segue:
....
Art. (9) Sotto-munizioni
Cpv. 1
È vietato sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare sotto-munizioni o disporne in altro modo.
Cpv. 2
Impregiudicati i divieti di cui al capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di sotto-munizioni per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione delle sotto-munizioni e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.
Cpv. 3
Sono considerate sotto-munizioni le munizioni che per adempiere alla loro funzione si separano da una munizione madre. Esse comprendono quindi tutte le munizioni o cariche esplosive concepite per esplodere in un determinato momento successivo al lancio oppure espulse da una munizione madre a dispersione.