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Provvedimenti contro il divieto di sorvolo della Germania meridionale. Lentezza voluta?

06.1019 · Interrogazione · 2006-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dalle prese di posizione del Consiglio federale sulle mozioni del gruppo UDC 03.3391 e Hegetschweiler 04.3402 nonché dalle risposte alle interpellanze del gruppo UDC 03.3392 e Leutenegger Filippo 04.3384 si può desumere che il Consiglio federale tuttora non è disposto a prendere tutti i provvedimenti necessari contro il divieto di sorvolo sulla Germania meridionale.

Chiedo pertanto al collegio di rispondere alle seguenti domande:

1. Conferma l'impressione appena descritta? Se sì, come giustifica questa sua posizione?

2. Conferma di non aver ancora adito il consiglio dell'OACI per violazione della Convenzione di Chicago?

3. In caso affermativo, è perché il Consiglio federale teme una sospensione della procedura davanti alla Corte europea di giustizia? In questo contesto come valuta il fatto che quest'ultima tratta questioni completamente diverse rispetto ad una procedura dinnanzi al consiglio dell'OACI?

4. Condivide il parere secondo cui un tribunale tedesco non ha facoltà di pronunciarsi su vertenze tra Stati che hanno stipulato un accordo di transito e che invece in questi casi debbano essere previsti altri meccanismi di composizione delle controversie, come ad esempio quello di adire in una prima fase il Consiglio dell'OACI?

5. Condivide il parere secondo cui esso debba tutelare in primo luogo gli interessi svizzeri? In caso affermativo, perché le sue motivazioni si basano su perizie che vanno contro gli interessi svizzeri? Perché invece non si basa sui pareri, pubblicati già da tempo, di esperti indipendenti, anche tedeschi, secondo cui il divieto di sorvolo deciso dalla Germania costituisce chiaramente una violazione del diritto internazionale?

6. Perché teme che la Germania possa essere contrariata per un procedimento dinnanzi al consiglio dell'OACI, considerato che si tratta di un meccanismo previsto in una convenzione per casi di controversie?

7. Ritiene che adire il consiglio dell'OACI costituisca un atto poco diplomatico, nonostante non si tratti di un ricorso davanti ad un tribunale, cosa che costituirebbe un procedimento ulteriore?

8. È d'accordo sul fatto che il processo PSIA non debba essere concluso prima del chiarimento delle questioni di diritto internazionale, considerato che il divieto disposto dalla Germania condiziona notevolmente l'esercizio dell'aeroporto di Zurigo nonché la pianificazione del territorio?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è pienamente convinto che il divieto di utilizzo dello spazio aereo tedesco danneggi l'aeroporto di Zurigo e procuri degli svantaggi anche alla popolazione locale. Per queste ragioni il collegio ha messo in atto tutti i mezzi ragionevoli possibili per evitare l'imposizione del divieto. Malgrado il fatto che di regola le procedure davanti ai tribunali europei siano molto lunghe, il 10 giugno 2003 il Consiglio federale ha deciso di presentare ricorso alla Commissione europea. Dopo la decisione negativa di quest'ultima, il governo ha adito la Corte europea di giustizia, che non si è ancora pronunciata nel merito, demandando la questione al Tribunale di primo grado della Corte di giustizia, in virtù della modifica di alcune regole di procedura. Prima di poter decidere nel merito, questo tribunale dovrà innanzitutto pronunciarsi sugli aspetti formali. Il Consiglio federale aveva anche preso in considerazione la possibilità di adire il consiglio dell'OACI, concludendo tuttavia che tale passo non sarebbe stato opportuno. Esso ha infatti ritenuto in primo luogo che il consiglio dell'OACI non è paragonabile ad un tribunale. Si tratta di un organo politico, che nella prassi non viene mai adito. Una procedura davanti all'OACI si mette in atto solamente quando le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo mediante trattative. Da alcune consultazioni è emerso che la Svizzera sarebbe comunque stata invitata a scegliere questa via. Il Consiglio federale ritiene che la risoluzione della controversia mediante trattative sia senza dubbio più vantaggiosa per entrambe le parti. Per questo motivo, parallelamente alla procedura, il collegio ha preso contatto con la Germania. Per aggiornamenti sullo stato delle trattative, si rimanda alla risposta all'interrogazione Leutenegger Filippo 06.1015.

Del resto, per quanto concerne l'iter giuridico relativo alla questione sollevata dall'autore dell'interrogazione, il Consiglio federale si è più volte espresso in maniera esaustiva (vedasi riposte alle interpellanze Leutenegger Filippo 04.3384 e Bürgi 03.3350). La sua posizione in merito sostanzialmente non è cambiata.

Risposta del Consiglio federale.