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06.1022 · Interrogazione · 2006-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ottobre del 2002, un gruppo di esperti dell'ONU ha rilevato che la Svizzera riveste un ruolo importante in relazione a transito e consumo finale di risorse naturali sfruttate illegalmente in Congo (doc. ONU S/2002/1146, art. 141). Nel gennaio del 2003, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato duramente lo sfruttamento illegale delle risorse naturali del Congo, poiché il commercio che ne deriva alimenta il conflitto in atto in quelle regioni (risoluzione 1457 del Consiglio di sicurezza dell'ONU). Il 28 luglio 2003, il Consiglio di sicurezza ha ordinato a tutti gli Stati di impedire soprattutto che i gruppi armati in Congo beneficiassero, direttamente o indirettamente, di un sostegno finanziario o militare (risoluzione 1493, art. 18). Nel giugno 2005, il Consiglio federale ha attuato mediante ordinanza (RS 946.231.12) alcune di queste disposizioni di embargo. L'articolo 18 della risoluzione 1493 (2003) non è invece stato applicato.

Già in precedenza si sapeva di ditte svizzere che, in seguito all'emanazione della risoluzione 1493 del Consiglio di sicurezza, hanno commerciato oro saccheggiato illegalmente nella regione del Congo in cui era in corso il conflitto (cfr. anche il rapporto più recente, del 27 gennaio 2006, redatto dal gruppo di esperti ONU e concernente l'impresa Argor Heraeus).

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Perché non ha attuato l'articolo 18 della risoluzione 1493?

2. Quali sono le imprese, con sede in Svizzera, attualmente coinvolte nello sfruttamento di risorse naturali provenienti dalle regioni del Congo in cui è in atto il conflitto?

3. Quali passi vengono intrapresi per vigilare sul rispetto dell'embargo ONU da parte delle imprese svizzere?

4. Ritiene che i metalli preziosi originari del Congo, commerciati senza l'autorizzazione necessaria conformemente alla legge sull'industria mineraria di quel Paese, possano essere considerati "acquisiti legittimamente" ai sensi degli articoli 151(1) o 168(1) dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi?

5. È disposto a rendere la normativa svizzera in materia di controllo dei metalli preziosi applicabile alla lotta al commercio di metalli preziosi estratti illegalmente in zone di guerra?

6. Intende appoggiare le attività dell'attuale gruppo di esperti ONU, volte a investigare la possibilità di vigilare sull'embargo nei confronti del Congo mediante un sistema di tracciabilità?

7. È disposto a migliorare il controllo sul deposito nei punti franchi doganali soprattutto nel caso di oro proveniente da zone di guerra? In particolare, di mantenere la presenza dei metalli preziosi nell'elenco delle "merci sensibili" ai sensi della nuova legge del 18 marzo 2005 sulle dogane?

Stellungnahme des Bundesrates

In quanto membro delle Nazioni Unite, la Svizzera è tenuta ad applicare le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU relative alla Repubblica democratica del Congo (RDC). A tale proposito, il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della RDC (RS 946.231.12; di seguito: l'ordinanza). La legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231) non consente al Consiglio federale di introdurre misure coercitive che vadano al di là delle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, come ad esempio un divieto generale concernente il commercio di risorse naturali della RDC.

In merito alle singole domande:

1. L'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza vieta, tra l'altro, la fornitura di qualsiasi forma di assistenza - finanziamento ed assistenza finanziaria inclusi - connessa alle attività militari nella RDC. Il paragrafo 18 della risoluzione 1493 impone a tutti gli Stati di garantire che a movimenti e gruppi armati presenti nella RDC non giunga alcun sostegno, in particolare nessuna assistenza militare o finanziaria. A livello di contenuti, il succitato articolo dell'ordinanza riprende il paragrafo 18 della risoluzione 1493. Altri Stati, così come l'UE, adottano la medesima formulazione della Svizzera.

2. L'amministrazione federale è a conoscenza soltanto di alcuni singoli casi di ditte svizzere coinvolte nel commercio di risorse naturali provenienti da regioni della RDC in cui è in atto un conflitto. Per ragioni di protezione dei dati, non è possibile rendere noti i nomi delle ditte in questione.

3. Il SECO vigila sull'applicazione dell'embargo sugli armamenti nei confronti della RDC, come pure sul blocco degli averi e delle risorse economiche. I valori patrimoniali bloccati sono soggetti ad obbligo di notifica. Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane. Conformemente all'articolo 3 LEmb gli organi di controllo hanno la facoltà di richiedere alle imprese tutte le informazioni e i documenti necessari per una valutazione o un controllo esaustivi.

4. La prassi seguita dall'Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi conformemente alla relativa ordinanza (ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP; RS 941.311), non prevede un esame riguardo alla legittimità o meno del modo in cui i metalli preziosi sono stati ottenuti all'estero. Di conseguenza, conformemente all'articolo 157 capoverso 2 OCMP, nel caso dell'importazione di verghe e prodotti della fusione esteri basta provarne la provenienza estera. Ulteriori accertamenti sarebbero estremamente dispendiosi, in relazione sia al tempo di lavoro necessario, sia alle risorse da impiegare a tale scopo.

5. La legislazione concernente il controllo dei metalli preziosi non è stata prevista a tale scopo. Tuttavia, il Consiglio federale ricorda che il commercio di metalli preziosi bancari sottostà agli obblighi di diligenza - in particolare agli obblighi di chiarimento e d'identificazione - ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0). Nel quadro dei controlli relativi agli intermediari finanziari operanti nel commercio di metalli preziosi, l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro considera con attenzione particolare il commercio di oro proveniente da regioni in stato di conflitto. Inoltre, secondo l'articolo 305bis del Codice penale (RS 311.0) il commercio di oro ottenuto in modo criminoso è punibile come reato di riciclaggio di denaro.

6. Il Consiglio federale è disposto, collaborando con altri Stati e con le istituzioni interessate, a esaminare la possibilità di creare un sistema di controllo delle risorse naturali, così come illustrato nella sua risposta alla mozione CPE-N 04.3622 in relazione all'impegno svizzero nella regione dei Grandi Laghi. Tuttavia, ritiene che l'attuazione dell'"Enhanced Traceability System" proposto dal gruppo di esperti dell'ONU costituisca un impegno gravoso. Infatti, accanto alla fattibilità tecnica di un simile sistema di controllo, sarebbe necessario assicurare il totale sostegno politico al progetto da parte degli Stati della regione. Il Consiglio federale reputa che il finanziamento di un tale sistema di controllo dovrebbe essere in primo luogo garantito dagli Stati e dalle società minerarie, di raffinazione e di commercio direttamente interessati: in ogni caso, sarebbe necessario un loro importante coinvolgimento nel progetto.

7. Il 18 marzo 2005, l'Assemblea federale ha approvato la nuova legge sulle dogane, che impone ai punti franchi doganali l'obbligo d'inventariazione delle merci sensibili. Nella relativa ordinanza, il Consiglio federale stabilirà quali siano le merci da considerare sensibili e, come tali, soggette all'obbligo d'inventariazione. È previsto che le merci del capitolo 71 della tariffa doganale - in particolare metalli preziosi, metalli placcati con metalli preziosi e oggetti realizzati con tali materiali - in futuro siano soggetti a detto obbligo.

Risposta del Consiglio federale.