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06.1044 · Interrogazione · 2006-05-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Ogni anno, gli studenti delle scuole universitarie professionali svizzere realizzano centinaia di lavori di diploma. Purtroppo questi ultimi non vengono catalogati in un registro centrale. Ciò rende difficile la loro consultazione e comporta due gravi svantaggi: da un lato, numerosi risultati ottenuti nell'ambito della ricerca applicata sono in buona parte ignorati; dall'altro, viene sconsideratamente facilitata la frode.

L'istituzione - se del caso con la collaborazione delle cerchie direttamente interessate (CSSUP, istituti di ricerca sulla formazione, SUP Svizzera) - di un registro bibliografico centrale dei lavori di diploma SUP, rappresenterebbe una buona soluzione. In questo modo, sarebbe possibile accedere ai dati conoscitivi acquisiti e, nel contempo, svolgere controlli efficaci.

Si potrebbe obiettare che, a volte, è necessario trattare i lavori con riservatezza. In effetti, per una parte di essi ciò corrisponde al vero. I problemi relativi a questa minoranza di casi possono però essere risolti rendendo anonimi i dati e introducendo una procedura di accesso condizionato (obbligo di autorizzazione).

Chiedio al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In generale, come valuta la qualità e l'utilità dei lavori di diploma svolti presso le scuole universitarie professionali?

2. È disposto a provvedere all'istituzione e al mantenimento di un registro bibliografico centrale per i lavori di diploma SUP?

3. Dove verrebbe creato istituito? Per quali ragioni?

Stellungnahme des Bundesrates

Considerato che l'inserimento dei lavori di diploma SUP in un registro centrale dovrebbe essere dichiarato obbligatorio, il presente intervento tocca due tematiche: la protezione dei dati e la protezione dei diritti d'autore.

Sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, la raccolta centralizzata dei lavori svolti dai diplomati SUP costituisce una collezione di dati. Visto che ogni lavoro di diploma deve essere attribuito ad un autore, un registro di questo tipo conterrebbe dati personali, la cui elaborazione necessita di una base legale. Sarebbe inoltre necessario chiarire una serie di ulteriori questioni inerenti al quadro normativo: ad esempio, riguardo all'eventuale obbligo di motivare l'interesse alla consultazione del registro; oppure, in relazione alle modalità di gestione e di finanziamento di quest'ultimo.

Dopo avere posto le basi giuridiche necessarie in materia di protezione dei dati, tale registro potrebbe contenere i titoli dei lavori catalogati, consentendo l'accesso agli indirizzi dei rispettivi autori. Tuttavia, fintanto che i lavori di diploma non sono pubblicati, la decisione in merito alla possibilità di consultarli spetta agli autori, poiché anche i lavori scientifici sono oggetto di protezione dei diritti di autore. La protezione inizia immediatamente dopo la conclusione del lavoro e non presuppone alcun atto formale (secondo il cosiddetto "principio dell'autore"). Perciò, i diplomati SUP hanno il diritto di disporre liberamente dei loro lavori. In pratica però numerose scuole universitarie professionali si sono fatte cedere i diritti d'autore e il diritto di pubblicazione.

L'esperienza mostra che il trasferimento efficace di tecnologie non avviene grazie alla disponibilità di banche dati centralizzate, bensì direttamente, attraverso i canali interessati (PMI e scuole universitarie professionali). Pur essendo auspicabile, lo scambio di conoscenze tra scuole universitarie ed imprese non può essere imposto. I diplomati devono decidere autonomamente se e in quale misura pubblicare i risultati dei loro lavori di diploma. Inoltre, l'iscrizione in un registro non può garantire che i risultati delle loro ricerche siano protetti contro gli abusi.

Anche in ambito universitario non esiste un simile registro bibliografico dei lavori di licenza o di master; considerato che, di norma, essi non vengono pubblicati, non sono nemmeno inseriti nella raccolta della Biblioteca nazionale svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che l'istituzione di un registro centrale dei lavori di diploma SUP non sia compito della Confederazione. Viceversa, nulla si oppone all'istituzione, su base facoltativa, di un registro da parte delle scuole universitarie.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. Spesso, i lavori di diploma svolti presso le scuole universitarie professionali vertono su temi tratti dalla pratica, con il coinvolgimento di attori economici e sociali. Per i diplomati sono utili soprattutto poiché fungono da tramite con il mondo del lavoro. Indirettamente, la loro utilità risulta anche dal flusso dei risultati delle attività di ricerca verso il mondo lavorativo. Inoltre, nel quadro di una valutazione reciproca dei cicli di studio, svolta da esperti di scuole universitarie svizzere ed estere (Peer Review), in diverse occasioni è emerso il buon livello qualitativo dei lavori.

2. Il Consiglio federale ritiene che un registro bibliografico centrale dei lavori di diploma SUP sia poco adatto alla promozione del trasferimento di tecnologia. Le scuole universitarie possono realizzare un sistema di registrazione su base facoltativa.

3. La questione non si pone.

Risposta del Consiglio federale.