06.1086 · Interrogazione · 2006-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta all'interrogazione 06.3102, il Consiglio federale indica che se non sarà lanciato alcun referendum, nel corso dell'estate 2006 potrà probabilmente fissare la data d'entrata in vigore delle differenti leggi al 1° gennaio 2007. Indica parimenti che l'introduzione della legge presenta il rischio che in futuro i delinquenti pericolosi non possano più essere internati o che i delinquenti pericolosi internati in base al diritto vigente debbano essere rilasciati.
1. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale ha deciso o deciderà di fissare l'entrata in vigore di tali leggi al 1° gennaio 2007?
2. Alla luce degli argomenti summenzionati e visto che le leggi votate democraticamente devono, di principio, essere poste in vigore entro un termine ragionevole (al massimo due anni), il Consiglio federale è d'accordo, in linea di massima, che i tribunali possano accordare un effetto retroattivo per l'ottenimento di una sospensione condizionale per i criminali e i delinquenti non pericolosi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha deciso di fissare al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del nuovo Codice penale del 13 dicembre 2002 (nCP), delle parallele modifiche al Codice penale militare del 21 marzo 2003 (nCPM), della nuova legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 e dei correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale del nuovo Codice penale del 24 marzo 2006.
2. Nella sua risposta all'interpellanza Vaudroz 06.3102 del 23 marzo 2006, il Consiglio federale aveva spiegato perché le modifiche delle leggi sopra menzionate non potevano entrare in vigore in tempi più brevi. I correttivi alle nuove disposizioni sull'internamento, citate nella motivazione, rappresentavano uno dei motivi. Determinanti per il ritardo sono stati tuttavia i complessi lavori di adattamento dei cantoni, che per la maggior parte sono competenti dell'applicazione delle nuove disposizioni di legge. In questi casi è particolarmente importante prevedere un sufficiente periodo di transizione tra la promulgazione e l'entrata in vigore delle leggi. Già il CP in vigore, approvato dal Parlamento il 21 dicembre 1937 e dal popolo il 3 luglio 1938, era potuto entrare in vigore soltanto il 1° gennaio 1942 a causa dei lunghi tempi di attuazione.
Per quanto riguarda l'effetto retroattivo del nuovo diritto, è determinante il principio generale di cui all'articolo 2 capoverso 2 nCP (art. 2 cpv. 2 nCPM): il nuovo codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore del reato. Per i reati commessi prima del 1° gennaio 2007 e giudicati dopo si applicano le nuove disposizioni sulla concessione della sospensione condizionale che, per l'autore del reato, sono più favorevoli.
Per i reati commessi prima del 1° gennaio 2007 e giudicati prima di questa data, sulla base del diritto applicabile in quel momento, con una pena detentiva passata in giudicato, non può essere verificato a posteriori se avrebbero soddisfatto le condizioni per la concessione della sospensione condizionale secondo il nuovo diritto. Ciò significherebbe intervenire in maniera inammissibile in una decisione passata in giudicato. Ciononostante il numero 1 capoverso 1 delle disposizioni transitorie del nCP (n. 1 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del nCPM) prevede che le nuove disposizioni siano applicabili alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore.
Risposta del Consiglio federale.