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06.1134 · Interrogazione · 2006-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Conformemente alla legge sulla formazione professionale (LFPr) la Confederazione deve stanziare un sussidio adeguato per la formazione professionale. Generalmente si indica che il contributo federale deve ricoprire un quarto delle spese del settore pubblico. Conformemente all'articolo 52 LFPr esiste tuttavia una condizione di credito, secondo cui il sussidio viene stanziato nei limiti dei crediti autorizzati dal Parlamento. Secondo la LFPr il suddetto quarto risulta essere un valore indicativo. A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il sussidio federale deve forzatamente ammontare a un quarto delle spese dell'ente pubblico?

2. La Confederazione violerebbe la legge nel caso in cui il suo contributo non raggiungesse il valore indicativo?

3. Vista la durata della deroga non dovrebbe adattare la LFPr?

4. L'autorevole decisione costituzionale del freno all'indebitamento consente di diminuire tale sussidio?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale (LFPr). Essa è fondata sul principio del partenariato: infatti, la formazione professionale è un compito congiunto di Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Anche se le responsabilità relative alla formazione professionale vengono condivise dai partner suddetti, ognuno di essi stabilisce autonomamente il suo impegno finanziario.

Il Consiglio federale ritiene che la promozione della formazione professionale sia un compito di importanza fondamentale della Confederazione. Rispetto agli altri settori di spesa, ciò comporta una crescita dei finanziamenti superiore alla media. La formazione professionale permette ai giovani di entrare nella vita attiva, contribuendo inoltre a rendere il Paese più competitivo.

Con la nuova LFPr, il settore normativo di competenza della Confederazione è stato esteso a tutte le professioni non comprese nel settore delle suole universitarie. Considerata l'elevata importanza attribuita alla formazione professionale, la Confederazione si è impegnata ad aumentarne in misura adeguata il finanziamento. Anche il legislatore ritiene che sia opportuno promuovere l'innovazione in materia di formazione professionale.

In relazione al finanziamento, la nuova LFPr ha comportato un cambiamento di paradigmi: la Confederazione ora versa ai cantoni contributi forfettari finalizzati a determinate prestazioni. Il nuovo sistema (art. 52-59 LFPr) migliora l'efficacia e la trasparenza in materia di finanziamento. Nella pratica, ciò corrisponde ad un maggior grado di responsabilità ed efficienza.

1./2. Secondo l'articolo 52 capoverso 1 LFPr, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale. Affinché il settore della formazione professionale possa evolversi, le modalità di finanziamento devono essere sufficientemente flessibili. Inoltre, è necessario garantire a tutti i giovani interessati la possibilità di concludere una formazione di livello secondario II.

Perciò, riguardo alla determinazione dei contributi federali, il legislatore ha deciso di evitare un meccanismo di finanziamento rigido, optando invece per un valore indicativo (art. 59 cpv. 1 LFPr). La fissazione di una percentuale non mette in discussione l'autorità del Parlamento in materia di preventivo e non può limitare in modo vincolante l'ampiezza dei margini di spesa. Tuttavia, definendo limiti di spesa pluriennali e una partecipazione equivalente ad un quarto dei costi complessivi del potere pubblico, i partner hanno la possibilità di valutare l'ammontare del finanziamento.

3./4. Nel caso in cui si verificasse una permanente situazione derogatoria, sarebbe necessario un adeguamento delle disposizioni di legge. Ciò varrebbe anche se, a causa di misure attuate nel quadro del cosiddetto freno all'indebitamento (art. 126 Cost. e art. 13-18 della legge sulle finanze della Confederazione), la partecipazione finanziaria della Confederazione alla formazione professionale dovesse risultare durevolmente inferiore al valore indicativo di cui all'articolo 59 capoverso 2 LFPr.

Risposta del Consiglio federale.