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Scuole universitarie professionali e finanze. Quali sono le cifre rilevanti?

06.1135 · Interrogazione · 2006-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione sostiene un terzo dei costi d'esercizio e d'investimento effettivamente necessari nelle scuole universitarie professionali (art. 19 cpv. 1 della legge federale sulle scuole universitarie professionali, LSUP). Nel suo messaggio concernente la LSUP, il Consiglio federale indicava che tale disposizione aveva l'obiettivo di promuovere una rapida istituzione delle scuole universitarie professionali. Precisava inoltre che tale sussidio doveva essere utilizzato innanzitutto nella fase di istituzione. Quest'ultima si è conclusa nel 2003. Conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LSUP esiste inoltre una riserva secondo cui il sussidio viene assegnato nei limiti dei crediti stanziati dal Parlamento. A tale proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il sussidio federale deve forzatamente ammontare a un terzo delle spese dell'ente pubblico? In caso di ripetute deroghe a tale norma, non si dovrebbe adattare la LSUP? La priorità della disposizione costituzionale sul freno all'indebitamento non consente forse di diminuire tale sussidio? La Confederazione violerebbe la legge nel caso in cui il suo contributo non raggiungesse un terzo dei suddetti costi?

2. Su quali basi viene calcolato il sussidio che la Confederazione deve versare? E in tale calcolo non si dovrebbero includere anche gli altri contributi della Confederazione (CTI, ricerca UE, ecc.)?

3. A quanto ammonta il sussidio federale se si computano tutte le uscite per la ricerca (CTI, ricerca UE, ecc.)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì, secondo l'articolo 19 capoverso 1 della legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) la Confederazione sostiene un terzo dei costi d'esercizio e d'investimento delle scuole universitarie professionali. Quali costi computabili sono considerate le spese effettivamente necessarie delle scuole universitarie professionali. Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LSUP la Confederazione assegna sussidi nei limiti dei crediti stanziati. Non si può quindi escludere che in alcuni anni il contributo federale non abbia raggiunto un terzo di tali costi, in particolare per adempiere alla disposizione costituzionale sul freno all'indebitamento. Se il sussidio federale si distaccasse in maniera sostanziale e duratura dalla quota prevista, risulterebbe imprescindibile una revisione della legge sulle scuole universitarie professionali.

2. I sussidi per l'insegnamento e la ricerca vengono calcolati in base ai costi d'esercizio e d'investimento effettivamente necessari nelle scuole universitarie professionali. Le scuole universitarie professionali tengono un conteggio dei costi. Per ottenere un confronto più soddisfacente fra i costi d'esercizio, esse applicano il modello di calcolo dei costi dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Le scuole universitarie professionali documentano separatamente le singole prestazioni concernenti gli studi di diploma, la formazione continua, la ricerca applicata e sviluppo, i servizi. Nel calcolo della quota federale sulla base delle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca si considerano anche gli altri contributi della Confederazione (ad esempio quelli della Commissione per la tecnologia e l'informazione, del programma di ricerca dell'UE e del Fondo nazionale per la ricerca scientifica).

3. Nel 2005 la Confederazione ha praticamente raggiunto, nei settori tecnica, economia e design, la percentuale di partecipazione ai costi d'esercizio e d'investimento necessari nell'insegnamento e nella ricerca: calcolando anche gli altri contributi federali summenzionati, in particolare la ricerca, essa ha sostenuto oltre il 30 per cento delle spese computabili.

Risposta del Consiglio federale.