06.1179 · Interrogazione · 2006-12-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Se un cittadino dell'UE residente in Svizzera intende far valere il proprio diritto ad una rendita AI estera, il medico competente è tenuto a compilare, oltre al consueto rapporto AI richiesto in Svizzera, le dodici pagine del modulo E 213. Mentre il certificato medico è facile da compilare, nel modulo E 213 vengono richieste informazioni dettagliate che vanno ben al di là di quanto necessario e comportano un enorme dispendio di tempo. Secondo il tariffario medico Tarmed, la compilazione del modulo E 213 richiede quaranta minuti.
Questo doppione, che genera costi spiacevoli, potrebbe però essere evitato qualora i certificati AI svizzeri fossero riconosciuti anche nell'UE. Questo permetterebbe di evitare spese inutili, di sgravare i medici, che devono già far fronte a numerosi obblighi amministrativi, e sopprimere pratiche burocratiche superflue.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è la base legale dell'obbligo di compilare il modulo E 213 affinché un rapporto AI venga riconosciuto nell'UE?
2. Considera giustificati il doppione e l'onere burocratico che ne risultano?
3. Ritiene possibile che, nell'ambito di futuri negoziati con l'UE, si giunga ad un riconoscimento reciproco dei rapporti AI?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone la Svizzera partecipa al coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale. In questo ambito, le relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1408/71 e 574/72. Per le prestazioni d'invalidità il diritto di coordinamento europeo prevede che anche chi è stato assicurato in più Paesi deve presentare una richiesta soltanto nel Paese di residenza e, di regola, verrà sottoposto a una visita medica soltanto in quel Paese. Gli assicuratori sociali del Paese di residenza trasmettono la richiesta e le perizie o i rapporti medici agli altri Stati interessati che, in base ai documenti trasmessi, determinano il diritto alle prestazioni secondo la loro legislazione. Lo scambio d'informazioni tra gli organi d'assicurazione avviene tramite i cosiddetti moduli E, identici in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Per le perizie mediche va utilizzato il modulo E 213.
2./3. Il diritto di coordinamento europeo è attualmente applicato in circa trenta Stati, i cui sistemi di sicurezza sociale sono concepiti in modo molto diverso. La decisione concernente la concessione di prestazioni d'invalidità a persone residenti in un Paese dell'UE viene presa in primo luogo in base al modulo E 213, compilato da un medico di questo Paese e contenente le indicazioni richieste per le prestazioni secondo la legislazione di tutti gli Stati partecipanti al sistema europeo di coordinamento. Questo permette di valutare, con un unico modulo, il diritto alle prestazioni in tutti gli Stati in cui la persona in questione è stata assicurata, anche se questi Stati necessitano d'indicazioni completamente diverse. Qualora, invece, alla richiesta di prestazioni fosse allegato un rapporto medico nazionale, le informazioni ivi contenute sarebbero sovente insufficienti, in quanto non risponderebbero ai bisogni dei sistemi giuridici esteri. Queste lacune potrebbero rendere necessari ulteriori esami medici, ritardando così la procedura e cagionando costi supplementari. Non da ultimo, l'utilizzazione di moduli comuni riduce notevolmente gli oneri legati alla traduzione. In queste condizioni un riconoscimento reciproco dei rapporti AI non entra in linea di conto.
Visto che l'ultima rielaborazione importante del modulo E 213 risale a molto tempo fa, alcune indicazioni ivi contenute sono diventate nel frattempo inutili per numerosi Stati. Vengono quindi compiuti sforzi per adeguarlo all'evoluzione delle assicurazioni invalidità degli Stati membri dell'UE e della Svizzera e semplificarlo. Gli osservatori svizzeri negli organi competenti dell'UE sostengono questi sforzi nei limiti delle competenze di cui dispongono.
Risposta del Consiglio federale.