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Lotta al lavoro nero nei cantoni. Modalità differenti

06.1190 · Interrogazione · 2006-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La maggior parte dei cantoni s'impegnano a eseguire come si deve le direttive federali nella lotta contro il lavoro nero.

Rispetto a quanto vien praticato nel canton Ginevra, sorgono tuttavia delle domande.

1. È al corrente il Consiglio federale di una modesta ritenuta del 3 a 4 per cento del salario di lavoratori assunti illegalmente, che i datori di lavoro versano al canton Ginevra?

2. A questo disciplinamento sottostanno per caso i cosiddetti "sans-papiers"?

3. È al corrente il Consiglio federale del modo camuffato di legalizzazione del lavoro nero e della legalizzazione de facto che ne consegue della dimora dei "sans-papiers" coinvolti?

4. Un simile modo di fare è compatibile con la pertinente normativa federale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il sistema dei "chèques service" in uso nella Svizzera romanda prevede vari sgravi amministrativi per i datori di lavoro, al fine di garantire che i lavoratori impiegati nelle economie domestiche siano coperti dall'assicurazione contro la disoccupazione e dalle altre assicurazioni sociali. La gestione amministrativa e finanziaria del sistema dei "chèques service" spetta alla fondazione Foyer Handicap. I datori di lavoro versano a quest'istituzione un anticipo sul salario pari al 4 per cento della retribuzione prevista. Il cantone di Ginevra non riscuote alcun contributo. Il sistema dei "chèques service" anticipa delle misure che la legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti di lotta contro il lavoro nero - la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008 - introduce sotto un'altra forma in tutta la Svizzera.

La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero prevede - oltre a semplificazioni amministrative in materia di assicurazioni sociali, comparabili a quelle già in uso nei cantoni romandi con l'utilizzo dei "chèques service" - una semplificazione dell'imposta alla fonte tramite l'introduzione di una procedura semplificata di calcolo per le attività dipendenti di modesta entità (ad es. nelle economie domestiche, attività temporanee o limitate nel tempo).

2. Il sistema dei "chèques service" non ha alcuna influenza sullo statuto di soggiorno dei lavoratori e non può quindi essere considerato in relazione alla problematica dei "sans-papiers". Sulla home page del suo sito Internet, il cantone di Ginevra indica che il "chèque service" non vale come permesso di soggiorno. Gli stranieri che desiderano lavorare in Svizzera devono avere un permesso di soggiorno; se non sono cittadini dell'UE o dell'AELS è necessario anche un permesso di lavoro e, in certi casi, anche un visto.

3. Occorre sottolineare che l'impiego di "sans-papiers" contravviene alle disposizioni del diritto degli stranieri e costituisce di per sé una forma di ricorso al lavoro nero. Il conteggio corretto con le assicurazioni sociali e l'autorità fiscale non cambia nulla a questo stato di fatto e non permette di legalizzare indirettamente un soggiorno non autorizzato. Il sistema dei "chèques service" non è quindi un mezzo di legalizzazione dei "sans-papiers".

4. La pratica evocata non sarebbe compatibile né con il diritto federale attualmente in vigore, né con la legge federale concernente i provvedimenti di lotta contro il lavoro nero, né con la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri. L'entrata in vigore di queste due leggi è fissata per il 1° gennaio 2008. La legge sugli stranieri prevede sanzioni amministrative e penali contro coloro che lavorano senza permesso e contro i datori di lavoro che li impiegano.

Risposta del Consiglio federale.